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NIS2: cos’è, quali aziende interessa, obblighi e sanzioni



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La NIS2 ridefinisce la cyber security aziendale in Europa con obblighi vincolanti per entità essenziali e importanti: dall’analisi del rischio alla notifica incidenti entro 24 ore, fino alla responsabilità personale dei dirigenti. La guida operativa per prepararsi alle scadenze e alla compliance

Pubblicato il 11 nov 2025

Paolo Tarsitano

Editor Cybersecurity360.it



NIS2; La Direttiva NIS2 e la gestione della sicurezza nella supply chain

Vi siete mai chiesti cosa succederebbe se un cyber attacco paralizzasse simultaneamente ospedali, centrali elettriche e sistemi di trasporto?

FAQ: NIS2

La Direttiva europea 2024/2555 (NIS2) e il D.lgs. 138/2024, che la recepisce nell’ordinamento italiano, hanno introdotto obblighi specifici in materia di cybersicurezza per garantire un livello elevato di sicurezza informatica nell’ambito dell’Unione Europea. Questi obblighi si applicano a soggetti pubblici e privati operanti in settori ritenuti essenziali o importanti. La NIS2 impone l’adozione di un sistema integrato di gestione del rischio che include la sicurezza della catena di approvvigionamento e gli aspetti relativi ai rapporti tra ciascun soggetto e i suoi fornitori di servizi.

La NIS2 impone l’adozione di misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Tra gli obblighi principali figurano: la gestione del rischio di cybersicurezza, inclusa la sicurezza della supply chain; la notifica degli incidenti significativi; l’implementazione di politiche di sicurezza; la valutazione periodica dei rischi; la formazione del personale; e la supervisione diretta da parte degli organi di amministrazione e direttivi, che sono chiamati a riesaminare periodicamente le misure adottate, verificarne l’adeguatezza e aggiornarle quando necessario.

La NIS2 richiede una gestione sicura della catena di approvvigionamento attraverso un processo strutturato che copre l’intero ciclo di vita della fornitura. Questo include: la fase precontrattuale (con risk assessment, due diligence e qualifica dei fornitori); la fase contrattuale (con clausole specifiche che garantiscono il soggetto dall’esposizione al rischio); la fase di monitoraggio (con controlli periodici sulla sicurezza dei fornitori); e la fase di uscita (con clausole di way out e procedure per la cancellazione sicura e restituzione dei dati). I soggetti devono inoltre mantenere un inventario aggiornato dei fornitori con potenziale impatto sulla sicurezza dei sistemi informativi.

La NIS2 si applica a soggetti pubblici e privati operanti in settori ritenuti essenziali o importanti. La proposta COM(2026) 13 ha rivisto gli Allegati I e II della NIS2, che definiscono i settori e i tipi di entità soggette alla direttiva, introducendo criteri più precisi per alcuni settori critici. Tra i settori coinvolti figurano energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, servizi cloud, settore alimentare e altri servizi essenziali per il mantenimento di attività sociali ed economiche fondamentali.

Con la NIS2, la sicurezza informatica diventa materia di governo societario. Gli organi di amministrazione e direttivi hanno obblighi di supervisione e responsabilità diretta sulla cybersicurezza. Sono chiamati ad approvare formalmente documenti chiave come politiche di sicurezza, valutazioni del rischio, piani di trattamento, gestione delle vulnerabilità, continuità operativa e disaster recovery. Questa approvazione rappresenta una dichiarazione di consapevolezza: il vertice attesta di aver preso atto delle minacce individuate e di ritenere adeguate le misure proposte. La responsabilità non si esaurisce in un atto iniziale ma è continua, con l’obbligo di riesaminare periodicamente le misure adottate.

Per identificare un incidente significativo secondo la NIS2, le organizzazioni devono prima definire e documentare i livelli di servizio attesi (SL) dei propri servizi e attività. Secondo le Linee guida NIS dell’ACN, un evento viene classificato come “incidente significativo” quando viola almeno uno dei criteri oggettivi previsti, tra cui il criterio IS-3 che cita espressamente la “violazione dei livelli di servizio attesi”. Questo approccio trasforma la sicurezza in un elemento misurabile: non si tratta solo di rilevare anomalie, ma di misurare deviazioni rispetto a soglie di tolleranza predefinite. Senza SL definiti e monitorabili, un’organizzazione non è in grado di riconoscere un incidente significativo.

Il 2026 segna l’inizio del conto alla rovescia operativo per la NIS2 con scadenze ben definite: a gennaio si riapre la piattaforma NIS per la registrazione dei nuovi soggetti e il rinnovo per quelli già registrati; tra febbraio e settembre l’ACN pubblicherà gradualmente le linee guida settoriali per le diverse tipologie di misure; entro il 31 ottobre 2026 tutte le misure di base devono essere implementate e operative, dopo di che l’ACN potrà avviare attività ispettive. Questa data non rappresenta la fine del percorso ma la conclusione della prima fase, seguita dalla definizione delle misure a lungo termine, più approfondite e con maggiore perimetro.

GDPR e NIS2 rappresentano due facce della stessa medaglia nella protezione digitale. Mentre il GDPR si concentra sulla protezione dei dati personali, la NIS2 amplia la prospettiva alla sicurezza complessiva delle reti e dei sistemi informativi. L’integrazione tra i due regolamenti GDPR e NIS 2 crea sinergie significative: entrambi adottano un approccio basato sul rischio, richiedono misure tecniche e organizzative adeguate, prevedono obblighi di notifica in caso di violazioni/incidenti e impongono responsabilità diretta ai vertici organizzativi. Un’implementazione integrata permette di ottimizzare risorse e processi, evitando duplicazioni e garantendo una protezione più completa e coerente.

La proposta COM(2026) 13, presentata il 20 gennaio 2026, avvia una revisione mirata della NIS2 nell’ambito del più ampio pacchetto Cybersecurity Act 2. Le principali novità includono: la revisione degli Allegati I e II con criteri più precisi per definire il perimetro di applicazione; l’introduzione formale della categoria delle small mid-cap enterprises, inquadrate come “important entities” con un regime di supervisione alleggerito; il riconoscimento della certificazione europea di cybersecurity come strumento per dimostrare la conformità agli obblighi NIS2; l’armonizzazione dei questionari per i fornitori per ridurre il carico amministrativo; una raccolta standardizzata di dati sugli attacchi ransomware; l’inclusione della migrazione verso algoritmi post-quantum nella strategia nazionale; e un rafforzamento del ruolo di ENISA come facilitatore della cooperazione tra Stati membri.

Il fattore umano rappresenta un elemento cruciale nella roadmap NIS2, passando da semplice adempimento formale a vero asset strategico per la costruzione di una corretta postura cyber aziendale. La resilienza non si ottiene solo attraverso l’acquisto di tecnologie ma si coltiva attraverso la cultura organizzativa. La NIS2 riconosce che la sicurezza informatica dipende in larga misura dalla consapevolezza e dal comportamento delle persone all’interno dell’organizzazione. Per questo motivo, la formazione e la sensibilizzazione del personale sono elementi fondamentali per garantire l’efficacia delle misure tecniche e organizzative implementate.

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