Il 23 ottobre 2026 entra in vigore il decreto legislativo 179/2026, con cui l’Italia adegua la propria normativa alle disposizioni dell’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre, il provvedimento definisce il sistema nazionale di vigilanza sui sistemi di IA, attribuisce poteri ispettivi alle autorità competenti e disciplina le procedure sanzionatorie. Interviene, inoltre, sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione, nel lavoro, nelle professioni e in altri ambiti di interesse pubblico.
Per le aziende che stanno integrando modelli di IA nei processi produttivi, la novità più importante riguarda la capacità di dimostrare come questi sistemi vengono sviluppati, configurati, utilizzati e controllati.
Non è sufficiente conoscere le caratteristiche del modello acquistato o verificare che il fornitore dichiari la conformità alla normativa europea. Occorre comprendere quali rischi introduce l’IA nell’infrastruttura aziendale, come vengono trattati i dati e quali responsabilità rimangono in capo all’organizzazione.
Il decreto non introduce un obbligo generalizzato di certificazione per qualsiasi applicazione di intelligenza artificiale. Definisce, piuttosto, chi potrà verificare il rispetto delle disposizioni europee e con quali strumenti. È una distinzione essenziale per evitare interpretazioni eccessivamente estensive dei nuovi adempimenti.
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Decreto legislativo 179/2026: cosa cambia con l’entrata in vigore
Il D.lgs. 179/2026 completa un passaggio avviato con la legge italiana sull’intelligenza artificiale, la n. 132 del 23 settembre 2025.
Il suo obiettivo è rendere operativo il sistema nazionale di controllo previsto dal regolamento UE 2024/1689, coordinandolo con le competenze delle autorità già attive nella cyber sicurezza, nella protezione dei dati personali e nella vigilanza dei mercati regolamentati.
L’entrata in vigore del 23 ottobre riguarda il decreto italiano, ma non determina automaticamente l’applicazione immediata di tutti gli obblighi dell’AI Act.
Le scadenze dell’AI Act non coincidono con quelle del decreto italiano
Il calendario europeo è articolato e deve essere verificato rispetto alla specifica disposizione e alla tipologia di sistema utilizzato.
Nel testo europeo aggiornato, le disposizioni sui sistemi ad alto rischio individuati dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’allegato III hanno come riferimento il 2 dicembre 2027, mentre per i sistemi contemplati dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’allegato I la data è il 2 agosto 2028, fatte salve le eccezioni e le norme transitorie applicabili.
Altre disposizioni dell’AI Act hanno già iniziato a produrre effetti.
Per le imprese, quindi, il 23 ottobre non rappresenta una scadenza unica entro cui adeguare indistintamente tutte le applicazioni di IA.
È invece il momento in cui entra in vigore il nuovo quadro nazionale delle competenze e dei controlli, fermo restando il calendario europeo.
La conseguenza operativa è chiara: ogni organizzazione deve classificare i propri sistemi, individuare il ruolo ricoperto nella filiera e associare a ciascuna applicazione gli obblighi e le relative scadenze.
ACN e AgID: come funzionerà la vigilanza italiana sull’intelligenza artificiale
Il decreto attribuisce un ruolo centrale all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e all’Agenzia per l’Italia digitale, confermando l’impostazione delineata dalla legge 132/2025.
Le due autorità operano, però, con funzioni differenti.
L’articolo 4 individua AgID come autorità nazionale di notifica, responsabile delle procedure per la valutazione, la designazione, la notifica e il monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità.
L’articolo 5 attribuisce, invece, ad ACN il ruolo generale di autorità nazionale di vigilanza del mercato sui sistemi di IA, facendo salve le competenze dell’Ufficio europeo per l’IA e quelle assegnate ad altre autorità.
Per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio utilizzati nei rispettivi ambiti regolamentati intervengono anche Banca d’Italia, Consob e IVASS.
Il Garante per la protezione dei dati personali esercita le competenze di vigilanza previste dall’articolo 74, paragrafo 8, dell’AI Act.
Questa distribuzione delle responsabilità riflette la natura trasversale dell’intelligenza artificiale: uno stesso sistema può introdurre rischi di cyber sicurezza, trattare dati personali e incidere su attività soggette a normative settoriali.
Il coordinamento tra autorità diventa un elemento decisivo
Gli articoli da 6 a 12 disciplinano il punto di contatto unico e i meccanismi di cooperazione tra le autorità.
Il coordinamento sarà particolarmente importante quando un sistema di IA rientra contemporaneamente in più ambiti di vigilanza.
Si pensi a una piattaforma utilizzata da una banca per valutare il merito creditizio, oppure a un sistema di intelligenza artificiale integrato in un dispositivo sanitario.
In entrambi i casi, la conformità non può essere valutata considerando soltanto la sicurezza del software o la correttezza dei dati utilizzati.
Occorre esaminare il sistema nel suo contesto operativo, individuando le disposizioni applicabili e le responsabilità dei diversi soggetti.
Per le imprese, questo significa che la classificazione del rischio non dovrebbe essere affidata esclusivamente all’ufficio legale o al reparto IT, ma richiedere il coinvolgimento delle funzioni che conoscono il processo aziendale nel quale l’IA viene utilizzata.
I poteri ispettivi di ACN: la conformità dovrà essere dimostrabile
Uno degli articoli più rilevanti per la cyber security è il 15, dedicato ai poteri di vigilanza e ispettivi dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
La disposizione richiama i poteri previsti dall’AI Act e dal regolamento europeo 2019/1020 sulla vigilanza del mercato.
Per le prove in condizioni reali, ACN potrà inoltre svolgere controlli sulla conduzione delle sperimentazioni ed effettuare ispezioni a distanza o sul posto, anche senza preavviso.
Le modalità concrete di esercizio di questi poteri saranno disciplinate da un successivo regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
La novità è significativa perché sposta l’attenzione dalla sola dichiarazione di conformità alla possibilità di verificare il funzionamento effettivo dei sistemi.
Dalla documentazione tecnica alla verifica dei controlli
Per un’organizzazione che utilizza l’intelligenza artificiale nei processi aziendali, prepararsi alla vigilanza significa innanzitutto sapere quali sistemi sono effettivamente operativi.
Non basta un elenco delle piattaforme acquistate.
Occorre identificare le applicazioni, le versioni dei modelli, le integrazioni con altri sistemi, le categorie di dati trattati e le funzioni aziendali responsabili del loro utilizzo.
Un inventario aggiornato consente anche di individuare applicazioni introdotte autonomamente dai reparti, senza un processo formale di valutazione.
È il problema della shadow AI, particolarmente rilevante quando strumenti generativi vengono collegati a repository documentali, sistemi di posta elettronica o basi dati aziendali.
Dal punto di vista della sicurezza, la verifica dovrebbe comprendere anche i controlli sugli accessi, la separazione dei privilegi, la protezione delle API e le modalità con cui vengono gestiti gli aggiornamenti.
Si tratta di misure tecniche che non derivano indistintamente dal decreto 179/2026, ma che possono risultare necessarie per dimostrare, nei casi applicabili, il rispetto dei requisiti europei e delle altre normative pertinenti.
Cyber security dell’IA: i rischi da considerare nella valutazione dei sistemi
L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi introduce una superficie d’attacco che non coincide con quella delle applicazioni software tradizionali.
I modelli possono essere esposti a tentativi di manipolazione degli input, alterazione dei dati utilizzati e accesso non autorizzato alle informazioni disponibili nel contesto di esecuzione.
Tra i rischi più rilevanti rientrano il prompt injection, il data poisoning e l’abuso degli strumenti ai quali il modello può accedere.
Il prompt injection, per esempio, può sfruttare istruzioni malevole inserite in documenti, pagine web o altri contenuti elaborati dal sistema.
Se un assistente di IA dispone di autorizzazioni per consultare database o eseguire operazioni, il problema non riguarda soltanto la qualità della risposta generata, ma anche le azioni che il sistema potrebbe compiere.
Sicurezza dei modelli e sicurezza delle integrazioni
Per questo motivo la valutazione dovrebbe concentrarsi sull’intera architettura applicativa.
La protezione del modello non è sufficiente quando il sistema può interrogare risorse interne, utilizzare credenziali o richiamare servizi attraverso API.
Diventano importanti la gestione delle identità, il principio del minimo privilegio, la validazione delle operazioni richieste e la separazione tra contenuti non attendibili e istruzioni autorizzate.
Particolare attenzione meritano i sistemi agentici, nei quali il modello può pianificare ed eseguire più operazioni consecutive.
In questi ambienti è opportuno prevedere limiti espliciti alle azioni consentite, controlli sulle operazioni più sensibili e meccanismi per interrompere comportamenti anomali.
Sono scelte di progettazione che aiutano a ridurre il rischio operativo e, quando richiesto dalla disciplina applicabile, a documentare l’efficacia delle misure di sicurezza.
AI Act e GDPR: la protezione dei dati resta un obbligo autonomo
Il decreto 179/2026 non sostituisce il GDPR e non modifica il principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve avere una base giuridica adeguata.
Questo aspetto è particolarmente importante per le imprese che utilizzano sistemi di IA per analizzare informazioni su dipendenti, clienti e fornitori.
L’utilizzo di un modello esterno può comportare il trasferimento di dati verso infrastrutture del fornitore, la conservazione delle richieste inviate o l’impiego delle informazioni per finalità ulteriori, a seconda delle condizioni contrattuali e delle configurazioni adottate.
La conformità all’AI Act non rende automaticamente lecito un trattamento di dati personali.
Allo stesso modo, un sistema che rispetta le disposizioni del GDPR non può essere considerato automaticamente conforme ai requisiti dell’AI Act.
Log, tracciabilità e minimizzazione dei dati
La possibilità di ricostruire il funzionamento di un sistema di IA è importante anche ai fini della vigilanza.
Occorre, però, evitare che l’esigenza di documentare le operazioni diventi una giustificazione per conservare indiscriminatamente prompt, conversazioni e dati personali.
La registrazione degli eventi deve essere progettata tenendo conto delle finalità, dei tempi di conservazione, degli accessi autorizzati e delle misure di protezione.
In un sistema utilizzato per selezionare candidati, per esempio, può essere necessario ricostruire quale versione del modello abbia prodotto una determinata valutazione e quali controlli siano stati esercitati.
Questo non implica che ogni informazione personale debba essere conservata senza limiti.
La soluzione è definire una strategia di tracciabilità proporzionata, capace di documentare gli elementi necessari senza ampliare inutilmente l’esposizione dei dati.
Le sanzioni del decreto 179/2026: non soltanto multe
Il sistema sanzionatorio è disciplinato dagli articoli da 19 a 25.
L’articolo 23 riprende le principali soglie previste dall’AI Act, prevedendo sanzioni che, per le violazioni più gravi relative alle pratiche vietate, possono arrivare fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore.
Per determinate violazioni degli obblighi previsti dal regolamento sono stabilite soglie fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato, mentre la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità può comportare sanzioni fino a 7,5 milioni di euro o all’1% del fatturato.
Il decreto contempla, inoltre, una specifica fascia sanzionatoria per le violazioni degli articoli 27 e 86 dell’AI Act.
L’applicazione delle sanzioni deve rispettare i criteri previsti dalla normativa europea, comprese le regole specifiche per PMI e startup.
Le misure correttive e la dichiarazione pubblica della violazione
L’articolo 22 introduce un elemento che merita attenzione.
Per violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità, le autorità possono applicare misure non pecuniarie in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie.
Tra queste rientrano l’ordine di eliminare l’infrazione e di non ripeterla, con l’indicazione delle misure da adottare, oppure una dichiarazione pubblica della violazione e del soggetto responsabile quando l’infrazione è cessata.
Il mancato rispetto dell’ordine può comportare una sanzione pecuniaria aumentata fino a un terzo, nel rispetto dei massimali previsti.
Questo sistema rende evidente che la vigilanza non ha soltanto una funzione repressiva: l’obiettivo è anche ottenere la correzione delle non conformità e impedire che i sistemi continuino a essere utilizzati in condizioni incompatibili con i requisiti applicabili.
Per le aziende, quindi, la capacità di individuare e correggere tempestivamente un problema può diventare rilevante quanto la documentazione predisposta prima della messa in esercizio.
Sandbox nazionale per l’IA: innovazione e controlli nello stesso ambiente
Il decreto istituisce, all’articolo 26, lo Spazio di sperimentazione italiano per l’intelligenza artificiale.
La struttura sarà gestita congiuntamente da AgID e ACN, nell’ambito delle rispettive competenze, e consentirà ai fornitori e ai potenziali fornitori di sperimentare sistemi di IA in un ambiente controllato.
L’obiettivo è favorire lo sviluppo e la valutazione di soluzioni innovative, agevolando in particolare le piccole e medie imprese e le startup.
Le modalità di accesso e funzionamento saranno definite attraverso successivi provvedimenti.
La sandbox rappresenta un’opportunità per affrontare i problemi di conformità durante lo sviluppo, anziché intervenire soltanto quando il prodotto è pronto per il mercato.
Dal punto di vista della cyber security, può contribuire a integrare attività di test, valutazione del rischio e verifica delle misure di protezione già nelle prime fasi del progetto.
Non deve però essere interpretata come un’esenzione generalizzata dagli obblighi applicabili.
Formazione e supervisione umana: il rischio dell’adempimento formale
Una parte consistente del decreto riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione, nelle professioni, nel lavoro e in altri ambiti.
Per le aziende, il tema della formazione assume un significato particolare quando viene collegato alla supervisione dei sistemi.
Un dipendente incaricato di verificare una decisione suggerita dall’IA deve conoscere non soltanto il processo aziendale, ma anche i limiti del sistema utilizzato.
Se non dispone delle informazioni necessarie per comprendere un risultato, oppure non ha l’autorità per correggerlo, la supervisione rischia di rimanere una previsione formale.
La formazione dovrebbe quindi essere calibrata sulle applicazioni effettivamente utilizzate.
Per un operatore SOC che impiega l’IA per classificare gli alert, per esempio, è importante saper riconoscere le condizioni in cui il sistema può produrre falsi positivi o falsi negativi.
Per un responsabile delle risorse umane che utilizza strumenti di selezione automatizzata, diventano invece essenziali la comprensione dei criteri di valutazione, dei possibili errori e dei limiti dell’intervento umano.
La formazione generale sull’intelligenza artificiale costituisce una base, ma non sostituisce la preparazione necessaria per controllare un sistema inserito in un processo specifico.
Cosa devono fare le aziende dal 23 ottobre 2026
L’entrata in vigore del decreto rappresenta un’occasione per verificare se la governance dell’intelligenza artificiale sia realmente integrata nei processi aziendali.
Il primo intervento dovrebbe riguardare l’inventario dei sistemi, includendo le applicazioni sviluppate internamente, i servizi acquistati e le funzionalità di IA incorporate in piattaforme già utilizzate.
Per ciascun sistema occorre stabilire il ruolo dell’organizzazione, il contesto di impiego, la classificazione del rischio e le disposizioni applicabili.
Successivamente, è necessario verificare le responsabilità dei fornitori, le condizioni contrattuali, la gestione degli aggiornamenti e la disponibilità della documentazione tecnica.
Sul piano della cyber security, le verifiche dovrebbero comprendere il controllo degli accessi, la protezione dei dati, la sicurezza delle integrazioni e le procedure per individuare comportamenti anomali.
Infine, le organizzazioni dovrebbero predisporre processi per riesaminare i sistemi quando cambiano il modello, le funzionalità, i dati utilizzati o le modalità di impiego.
La conformità non può, infatti, essere considerata immutabile dopo la prima valutazione.
Un aggiornamento software può modificare le caratteristiche di rischio di un’applicazione. L’introduzione di nuovi strumenti collegati al modello può ampliarne le capacità operative. Un cambiamento nelle finalità di utilizzo può richiedere una nuova valutazione normativa.
È proprio questa capacità di riconoscere e gestire i cambiamenti che distingue un sistema di governance efficace da una raccolta di documenti predisposti soltanto in occasione di una verifica.
La vera novità del decreto italiano sull’AI Act
Il D.lgs. 179/2026 rende più concreto il sistema nazionale di applicazione dell’AI Act, individuando le autorità competenti, attribuendo poteri di controllo e disciplinando le conseguenze delle violazioni.
Non elimina, però, la complessità normativa che le aziende devono affrontare quando introducono sistemi di intelligenza artificiale.
Cyber security, protezione dei dati, sicurezza dei prodotti e responsabilità organizzative continuano a richiedere valutazioni coordinate.
Per CISO, DPO e responsabili dell’innovazione, la priorità non dovrebbe essere produrre nuova documentazione indistintamente per ogni applicazione di IA, ma costruire un processo capace di identificare i rischi, assegnare responsabilità e conservare le evidenze necessarie.
Dal 23 ottobre il quadro italiano dei controlli diventa più definito.
Per le imprese, la questione decisiva sarà dimostrare che la sicurezza e la supervisione dell’intelligenza artificiale funzionano anche fuori dai documenti di conformità.














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