Nel provvedimento 28 maggio 2026, n. 381, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali interviene valutando come violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione la condotta di un Ateneo di comunicare al controinteressato l’istanza di accesso civico generalizzato del reclamante in versione integrale, senza oscurare dati personali quali l’indirizzo di residenza e il numero di telefono.
la lezione
L’irrilevanza delle formule di stile: l’autorizzazione dell’interessato non solleva dall’accountability
Il Garante Privacy chiarisce che una formula di autorizzazione al trattamento non esime il titolare dall’applicare i principi del GDPR e, nel procedimento di accesso civico generalizzato, la pubblica amministrazione non può trasmettere ai controinteressati l’istanza inversione integrale se contiene dati personali non necessari
Data Protection Officer, Giornalista

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