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L’irrilevanza delle formule di stile: l’autorizzazione dell’interessato non solleva dall’accountability



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Il Garante Privacy chiarisce che una formula di autorizzazione al trattamento non esime il titolare dall’applicare i principi del GDPR e, nel procedimento di accesso civico generalizzato, la pubblica amministrazione non può trasmettere ai controinteressati l’istanza inversione integrale se contiene dati personali non necessari

Pubblicato il 25 giu 2026

Stefano Gazzella

Data Protection Officer, Giornalista



Editori europei Garante privacy consent or pay; L’irrilevanza delle formule di stile: l’autorizzazione dell’interessato non solleva dall’accountability


Nel provvedimento 28 maggio 2026, n. 381, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali interviene valutando come violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione la condotta di un Ateneo di comunicare al controinteressato l’istanza di accesso civico generalizzato del reclamante in versione integrale, senza oscurare dati personali quali l’indirizzo di residenza e il numero di telefono.

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