NORMATIVE EUROPEE

EDPB, le linee guida sulla pseudonimizzazione dei dati: vantaggi e criticità



Indirizzo copiato

La pseudonimizzazione è preziosa perché in grado di ridurre i rischi, proteggendo i dati da accessi non autorizzati senza comprometterne l’utilità. Ecco cos’è, cosa emerge dalle nuove linee guida dell’EDPB e qual è il suo ruolo strategico

Pubblicato il 22 gen 2025

Francesca Niola

Ph.D Researcher, Sapienza Università di Roma – Fellow ISLC, Università di Milano



EDPB, le linee guida sulla pseudonimizzazione

L’European Data Protection Board (EDPB) ha pubblicato le linee guida
01/2025
sulla pseudonimizzazione, gettando nuova luce su uno degli strumenti più interessanti ma al contempo fraintesi del GDPR.

Questa misura tecnica, evocata dall’articolo 4(5) del regolamento europeo, è spesso citata come il punto di equilibrio tra la protezione dei dati personali e la necessità di trattarli per scopi legittimi.

Ecco cosa aggiunge, in concreto, il nuovo documento del Comitato europeo per la protezione dei dati alla comprensione e all’applicazione della pseudonimizzazione.

EDPB: le linee guida sulla pseudonimizzazione

L’EDPB ribadisce un aspetto essenziale: i dati pseudonimizzati non sono anonimi. Rimangono, a tutti gli effetti, dati personali, poiché l’identificazione del soggetto è sempre possibile tramite informazioni supplementari.

Tuttavia, ciò che rende la pseudonimizzazione tanto preziosa è la sua capacità di ridurre i rischi, proteggendo i dati da accessi non autorizzati senza comprometterne l’utilità. È un equilibrio sottile, quasi chirurgico, che consente di navigare tra le esigenze di protezione e quelle di utilizzo del dato.

Le Linee Guida approfondiscono temi tecnici complessi, come la definizione del cosiddetto “dominio di pseudonimizzazione” – un concetto che punta a delimitare l’ambito entro cui i dati possono essere processati senza rischi di reidentificazione.

È qui che il dibattito si fa interessante, definendo quanto deve essere stretto questo dominio, quali garanzie tecniche e organizzative sono sufficienti e, soprattutto, quali sono le responsabilità dei titolari del trattamento nell’assicurare che questa misura non venga aggirata.

Il ruolo strategico della pseudonimizzazione

Il documento mette anche in risalto il ruolo strategico della pseudonimizzazione nei trasferimenti internazionali di dati.

In un contesto geopolitico dove l’accesso ai dati da parte di autorità straniere è fonte di tensione, la pseudonimizzazione si configura come una barriera utile per garantire che i dati rimangano sotto il controllo europeo, anche quando varcano i confini dell’Unione.

Il dominio di pseudonimizzazione

Uno degli aspetti centrali del documento è l’introduzione del concetto di dominio di pseudonimizzazione, inteso come contesto delimitato entro cui i dati pseudonimizzati possono essere trattati senza rischi di reidentificazione.

Sebbene questa definizione sembri conferire flessibilità ai titolari del trattamento, essa lascia spazio a interpretazioni potenzialmente discordanti.

Il rischio è quello di creare un “diritto fluido”, in cui l’efficacia della pseudonimizzazione dipende esclusivamente dalla valutazione soggettiva del titolare, senza criteri oggettivi che garantiscano uniformità applicativa.

La questione si intreccia con il principio di accountability, imponendo al titolare un obbligo di dimostrazione che potrebbe risultare particolarmente gravoso in contesti tecnologici complessi.

Un’altra criticità: gli “pseudonymisation secrets”

Un altro nodo problematico riguarda la gestione degli “pseudonymisation secrets” ovvero quelle informazioni che consentono di collegare i dati pseudonimizzati agli interessati.

L’EDPB sottolinea la necessità di proteggerli mediante misure tecniche e organizzative adeguate, ma non specifica quali standard minimi debbano essere adottati. Ciò lascia spazio a disparità applicative che potrebbero compromettere la tenuta del sistema nel suo complesso.

Per esempio, la vulnerabilità dei “secrets” in un’architettura decentralizzata può vanificare gli sforzi di protezione, rendendo la pseudonimizzazione inefficace di fronte a minacce avanzate come gli attacchi crittografici o le tecniche di machine learning.

Il documento affronta con puntualità anche il rapporto tra pseudonimizzazione e diritti degli interessati.

Tuttavia emerge una tensione irrisolta su come conciliare il diritto all’accesso e alla portabilità dei dati con l’obbligo di segregazione delle informazioni aggiuntive.

L’EDPB sembra suggerire che la pseudonimizzazione possa essere temporaneamente sospesa per soddisfare le richieste dell’interessato. Ma non chiarisce le implicazioni pratiche di tale scelta né fornisce soluzioni operative per evitare abusi o errori.

Inoltre va sottolineata la riflessione sul ruolo della pseudonimizzazione nei trasferimenti verso Paesi terzi. Pur riconoscendone il valore come misura supplementare, l’EDPB non affronta il nodo cruciale della sua compatibilità con legislazioni estere che potrebbero imporre l’accesso forzato ai dati.

La pseudonimizzazione appare più come un palliativo che una soluzione definitiva, rivelando la necessità di interventi normativi che superino il mero tecnicismo.

La dicotomia nelle linee guida, fra chiarezza applicativa e ambiguità

L’analisi critica delle linee guida permettono di mostrare una dicotomia interessante: da un lato, una chiarezza applicativa che ne consolida la funzione operativa; dall’altro, alcune ambiguità che sollevano questioni di carattere teorico e pratico, nonché di compatibilità con altri principi fondamentali del Regolamento.

La chiarezza applicativa delle linee guida si manifesta principalmente nella valorizzazione della pseudonimizzazione come misura proattiva per garantire la sicurezza dei dati e la conformità al principio di protezione per impostazione predefinita (art. 25 GDPR).

In questo contesto, il documento non si limita a descrivere la pseudonimizzazione come tecnica, ma la eleva a paradigma di responsabilità del titolare, rendendola una componente strutturale dell’accountability.

L’inquadramento della pseudonimizzazione come presidio per ridurre i rischi derivanti dal trattamento dei dati, in particolare nei trasferimenti verso Paesi terzi (artt. 44 e 46 GDPR), ne conferma la centralità operativa.

Questo approccio non è solo conforme alla normativa, ma risponde a un’esigenza pratica di governance dei dati in contesti sempre più complessi e transnazionali.

Tuttavia questa chiarezza applicativa non si traduce in un’immunità da criticità. Il concetto di dominio di pseudonimizzazione, per esempio, pur rappresentando un’innovazione concettuale, manca di un supporto normativo adeguato.

Le linee guida affidano ai titolari del trattamento il compito di definire i confini di tale dominio ovvero l’ambito entro il quale i dati pseudonimizzati possono essere trattati senza rischio di reidentificazione.

Tale delega, benché coerente con il principio di flessibilità del GDPR, rischia di tradursi in un’applicazione arbitraria e disomogenea.

Senza criteri oggettivi che delimitino chiaramente il dominio, le interpretazioni divergenti potrebbero vanificare la protezione dei dati e aumentare i rischi per gli interessati.

Un nodo da sciogliere sulla pseudonimizzazione

Un’altra area critica è rappresentata dalla gestione degli pseudonymisation secrets, cioè le informazioni che consentono di reidentificare i dati pseudonimizzati.

Il documento dell’EDPB si limita a ribadire che tali segreti debbano essere protetti da misure tecniche e organizzative adeguate, senza specificare standard minimi o fornire esempi operativi.

In un contesto tecnologico in cui le minacce alla sicurezza evolvono con rapidità, l’assenza di linee guida tecniche precise rischia di compromettere la fiducia nell’efficacia della pseudonimizzazione come misura di mitigazione del rischio.

Questo divario normativo crea un’incertezza operativa che potrebbe spingere i titolari a scelte conservative o, peggio ancora, insufficienti.

Un altro aspetto di questa dicotomia

La tensione tra pseudonimizzazione e diritti degli interessati costituisce un nulteriore aspetto di questa dicotomia. Sebbene il GDPR riconosca i dati pseudonimizzati come personali, le linee guida non offrono soluzioni chiare su come conciliare questa tecnica con il diritto di accesso e di portabilità.

La segregazione delle informazioni necessarie per la reidentificazione, elemento essenziale per la sicurezza del trattamento, entra inevitabilmente in conflitto con l’esigenza di garantire agli interessati un controllo pieno e trasparente sui propri dati.

In assenza di indicazioni operative precise, i titolari si trovano a dover bilanciare questi diritti in modo autonomo, con il rischio di generare contenziosi o disuguaglianze nell’applicazione.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati