Il testo inglese del GDPR è scandito dal verbo shall [1]: “the controller shall be responsible for, and be able to demonstrate compliance” (letteralmente: “il titolare del trattamento è responsabile del rispetto delle norme e deve essere in grado di dimostrarne il rispetto”).
Il secondo capitolo di un’esalogia dedicata al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, lingua della responsabilità coniugata al futuro – ricostruisce la storia di quel verbo – che nell’inglese antico non indicava il futuro, ma il debito e la mette in parallelo con la storia del futuro italiano, nato dalla perifrasi latina “cantare habeo” (“ho da cantare”), e con le costruzioni dei dialetti meridionali del tipo “aggia ì”, dove obbligo e futuro convivono nella stessa forma.
Ecco la natura dell’obbligazione costruita dal General Data Protection Regulation: un debito di protezione verso gli interessati, di cui la norma stabilisce l’oggetto, ma non la distinta di pagamento.
Indice degli argomenti
Il verbo del GDPR
Chi legge il GDPR nella versione inglese incontra quasi in ogni riga la stessa parola: shall.
L’articolo 5 stabilisce che i dati personali “shall be processed lawfully, fairly and in a transparent manner”; cioè devono essere raccolti per finalità determinate, adeguati, pertinenti, limitati, esatti, conservati per il tempo necessario, protetti.
Poi, il paragrafo 2 condensa l’intera architettura in una frase: “The controller shall be responsible for, and be able to demonstrate compliance with, paragraph 1 (accountability)”.
La versione italiana rende: “Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo (“responsabilizzazione”)”.
Quello shall merita più di uno sguardo fugace, perché la sua storia -documentata dalla lessicografia storica inglese – illumina la natura esatta dell’obbligazione che il GDPR costruisce.
Storia di un debito: da sculan a “the controller shall”
Nell’inglese antico, sceal (dal verbo sculan) non indicava il futuro: significava “devo” nel senso più concreto e materiale – “sono in debito”, “sono tenuto a”.
La radice, come documenta l’Online Etymology Dictionary, è la stessa dell’antico inglese scyld (“colpa”) e del tedesco moderno Schuld, che ancora oggi significa insieme “debito” e “colpa”.
Solo nel corso del medioevo quel verbo del debito si è progressivamente trasformato inausiliare del futuro; ed è sopravvissuto nell’inglese contemporaneo soprattutto in un luogo preciso: il linguaggio giuridico e normativo, dove “the controller shall” significa “il titolare del trattamento deve”.
Ora sgombriamo il campo da un equivoco diffuso: shall non ha mai significato “potere”; la sua area semantica è, fin dall’origine, quella del dovere e dell’obbligazione.
Il verbo con cui il diritto di lingua inglese esprime il dovere normativo è dunque, alla lettera, il verbo dell’essere in debito.
Anche “canterò” è un debito: la lezione di cantare habeo
Si potrebbe pensare a un’eccentricità dell’inglese. È vero il contrario: anche il futuro italiano nasce dal dovere.
Come ricostruisce Sergio Lubello per Treccani, il futuro romanzo non deriva dal futuro sintetico latino (cantabo), che nel latino parlato si indebolì fino a scomparire, ma da una perifrasi del latino volgare: l’infinito seguito dal presente di habere.
Cantare habeo: “ho da cantare” – un valore modale di necessità e impegno che si proiettava naturalmente verso il futuro.
Con il tempo le due parole si fusero e l’ausiliare divenne desinenza: “canterò”. Dentro il nostro futuro più quotidiano – “farò”, “andrò”, “canterò” – è dunque fossilizzata l’idea di un compito: qualcosa che ho da fare.
Aggia ì: i dialetti meridionali e il futuro del dovere
C’è un luogo dove questo processo si osserva ancora allo stato vivo: le varietà dell’Italia meridionale.
L’Accademia della Crusca documenta che la costruzione “avere a/da + infinito”, attestata in italiano fin dalle origini (da Dante fino a Goldoni e Manzoni), è oggi percepita come letteraria in gran parte della penisola, ma resta largamente diffusa nel dialetto toscano e nelle varietà meridionali – siciliano, calabrese, napoletano, salentino – dove in alcuni casi si è grammaticalizzata come vera e propria forma analitica di futuro [2].
Il napoletano aggia ì (“ho da andare”) può significare, secondo il contesto, “devo andare” oppure “andrò”; obbligo, intenzione e previsione convivono nella stessa forma, esattamente come convivevano in cantare habeo.
Un appunto
Una precisazione doverosa, per non trasformare un dato linguistico in uno stereotipo: da tutto ciò non si può dedurre che le comunità meridionali “non abbiano il futuro” o non sappiano progettarlo.
La ricerca dialettologica recente documenta anzi, in aree del Mezzogiorno, la piena vitalità del futuro sintetico accanto alle perifrasi [3].
Le lingue non imprigionano il pensiero; costruiscono il futuro con materiali diversi – il dovere, la volontà, l’intenzione.
La lente per il giurista
Ed è proprio qui che il dato dialettale non risulta essere una curiosità erudita, ma piuttosto una lente per il giurista.
In “canterò” il debito è un fossile, visibile solo all’occhio dell’etimologo; in aggia ì è ancora vivo: chi lo pronuncia dice, in una sola forma, che deve andare, che intende andare e che andrà.
Obbligo, intenzione e previsione in una parola sola: si tenga a mente questa triade, perché è esattamente la struttura dell’obbligazione che il GDPR costruisce – un dovere che non si lascia adempiere senza un progetto, e un progetto che non si lascia pensare senza il futuro.
Il debito senza distinta di pagamento
Torniamo al GDPR con questa lente.
Il titolare del trattamento è in debito – non principalmente verso l’autorità di controllo, ma verso gli interessati cioè le persone di cui tratta i dati, la cui protezione costituisce un diritto fondamentale sancito dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il debito ha per oggetto un risultato di protezione: liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, sicurezza. E come ogni debito, non si estingue con le dichiarazioni ma con l’adempimento.
Di conseguenza, un’informativa pubblicata non paga il debito se il processo raccoglie dati non necessari. Una nomina di un responsabile del trattamento regolarmente firmata non paga quel debito verso gli interessati se il fornitore non offre “garanzie sufficienti”.
La differenza fra il devito del verbo shall del GDPR e i debiti ordinari
C’è però una differenza decisiva rispetto ai debiti ordinari.
Quando impone un dovere, di regola il legislatore specifica anche la prestazione: paga entro il termine, trasmetti il modulo, installa il dispositivo.
Il GDPR stabilisce il debito – il risultato di protezione -, ma, in gran parte dei casi, non specifica le modalità del pagamento: non dice quale tecnologia acquistare, quale procedura adottare, quale struttura organizzativa costruire.
Dice: misure adeguate, tenuto conto della natura, dell’ambito, del contesto, delle finalità del trattamento e del rischio (articoli 24 e 32).
In definitiva, stabilisce il risultato obbligatorio e affida al debitore la responsabilità del progetto.
È, trasferita nel diritto, la struttura di aggia ì: il dovere che contiene già, nella sua stessa forma, l’intenzione e la previsione – il debito che si paga soltanto progettando il futuro.
Il verbo shall del GDPR
Lo shall del GDPR è un debito senza distinta di pagamento: la norma fissa “che cosa” è dovuto – la protezione effettiva delle persone – e lascia al titolare la costruzione del “come”.
Per questo motivo, l’obbedienza, da sola, non basta più: non perché la norma sia diventata indulgente, ma perché è diventata più esigente.
Pretende che il debitore capisca il proprio debito, lo misuri e scelga come onorarlo.
Ma se la norma non specifica la prestazione, che cosa impedisce che ognuno paghi come gli pare – o finga di pagare con la carta? La risposta, in fondo a questa serie, sta in una parola che l’italiano traduce con fatica, accountability, ed è legata all’altro verbo con cui l’inglese ha costruito il proprio futuro:will, il verbo della volontà.
Dovere e volontà, shall e will: la stessa coppia che in aggia ì convive ancora, fusa in una sola forma.
Prima di arrivare ai verbi, però, dobbiamo fermarci su un nome.
Il nome giuridico del debito dello shall del GDPR
Il debito dello shall ha un nome giuridico – responsabilità – e su questo nome l’italiano gioca un altro dei suoi scherzi: dove il considerando 74 in lingua inglese scrive due parole, responsibility and liability, la versione italiana ne scrive una sola, “responsabilità generale”.
Due parole diventano una; e ciò che scompare nella cucitura è precisamente la doppia natura del debito.
Nel prossimo articolo seguiremo la storia di quelle due parole – l’una discende dalla promessa solenne dei Romani, l’altra da ligāre, la stessa radice dell’obbligazione – e scopriremo chela responsabilità del GDPR ha due tempi: il prima della promessa e il dopo del vincolo.
Solo allora potremo tornare al will: perché il debito dello shall, alla fine, si paga soltanto con la volontà.
Riferimenti
[1] Voce shall, Online Etymology Dictionary.
[2] Sara Giovine, Avere da o avere a + infinito?, Accademia della Crusca, Consulenza linguistica, 20 novembre 2018:
https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/avere-da-o-avere-a–infinito/1553.
[3] Vds. Elvira Assenza, Usi deittici e modali del futuro sintetico nel siciliano nord-orientale, in «Cuadernos de Filología Italiana», Universidad Complutense de Madrid:
https://revistas.ucm.es/index.php/CFIT/article/download/83880/4564456567330/4564456692428.














Partecipa alla community