Privacy

Tutti i problemi dell’ordine esecutivo di Biden per salvare il flusso di dati USA-UE

Nel provvedimento esecutivo del presidente, molte novità positive ma anche diversi nodi da sciogliere da parte dell’UE. A cui tocca certificare che gli Stati Uniti garantiscono un livello di protezione adeguato dei dati personali dei cittadini europei

Pubblicato il 14 Ott 2022

Riccardo Berti

Avvocato e DPO in Verona

Franco Zumerle

Avvocato, Coordinatore Commissione Informatica Ordine Avvocati Verona

aborto usa meta

Il 7 ottobre scorso il Presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo con l’obiettivo di implementare l’accordo annunciato lo scorso marzo, ovvero il Trans-Atlantic Data Privacy Framework, che nell’intenzione del governo USA e della Commissione UE andrà a colmare il vuoto lasciato dalla “caduta” del Privacy Shield, causata dalla sentenza Schrems II.

Privacy USA-UE, le nuove regole di Biden sui dati personali degli europei

Un tassello fondamentale

L’ordine esecutivo di cui tutti parlano in questi giorni è quindi un tassello fondamentale nel percorso che porterà alla nuova decisione della Commissione UE ai sensi dell’art. 45 GDPR che certifichi il fatto che gli Stati Uniti garantiscono un livello di protezione adeguato dei dati personali dei cittadini UE.

L’ordine è quindi il frutto dei negoziati che hanno coinvolto USA e UE e tesi a smussare le asperità nella normativa statunitense che hanno causato il crollo della precedente decisione di adeguatezza.

Negoziati che, secondo alcuni, non nascono sotto i migliori auspici visto il sospetto tempismo dell’annuncio dell’accordo, di poco successivo all’invasione russa dell’Ucraina che ha di fatto avvicinato i governi sulle due sponde dell’Atlantico.

Per questo è così importante esaminare nel dettaglio questo provvedimento dell’amministrazione Biden, perché è probabilmente tutto quello che i cittadini UE otterranno nel nuovo quadro di trasferimento lecito di dati fra Stati Uniti e Unione Europea.

Il provvedimento

Il provvedimento emanato da Biden ha per oggetto le attività di intelligence informatico (intelligence dei segnali) da parte delle amministrazioni statunitensi, e va a revocare parzialmente l’ordine esecutivo PPD-28 emanato nel 2014 dall’Amministrazione Obama.

L’ordine, si nota immediatamente, adotta un lessico più vicino a quello del GDPR, menzionando spesso i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione nel trattamento dei dati.

Molto interessanti sono in particolare i nuovi requisiti in tema di finalità del trattamento (che prescrive il riferimento a obiettivi di sicurezza nazionale predefiniti) e i nuovi oneri di documentazione dell’attività di intelligence al fine di consentire la verifica dell’attività effettuata (disciplina che fa il paio con più estesi poteri di supervisione e più incisive responsabilità dei funzionari che dovessero violare la normativa).

Dati personali raccolti a fini pubblicitari in uso alle Agenzie USA: i rischi nonostante la Schrems II

Le novità positive

Le novità positive dell’ordine firmato da Biden sono quindi molte e permeano l’intero atto emanato dal Presidente, il problema è che queste si fermano spesso a indicazioni di principio, che se non correttamente interiorizzate dall’amministrazione USA potrebbero rivelarsi solamente vuote promesse formali.

Ad esempio, l’evoluzione rispetto all’ordine PPD-28 è evidente nel punto dedicato alla diffusione dei dati.

Mentre l’ordine PPD-28 si limitava ad affermare che la diffusione dei dati acquisiti nel corso di attività di intelligence può essere disposta solo se ricorrono situazioni in cui la normativa interna ammette la diffusione dei dati di cittadini statunitensi in ambito di attività di intelligence, l’ordine esecutivo del 7 ottobre ripete questo principio, ma poi vi aggiunge i principi di non discriminazione sulla base della nazionalità, di tutela dell’interessato, di verifica degli obiettivi e degli impatti derivanti dalla diffusione.

La disciplina della diffusione dei dati è però anche sintomatica dei problemi dell’ordine esecutivo firmato da Biden, in quanto questi “corollari” di principio non incidono sulla norma principale, che rimane la stessa di sei anni fa (la diffusione dei dati di un cittadino UE è ammessa in tutti i casi in cui è ammessa la diffusione dei dati di un cittadino USA).

Solo una corretta assimilazione dei principi comunitari menzionati “a corollario” dal nuovo ordine esecutivo potrà così garantire che quelle contenute nell’ordine esecutivo di Biden non rimangano solo affermazioni sulla carta.

Viene inoltre introdotta una tutela di tipo risarcitorio, nel caso di trattamento dati in violazione della legge statunitense.

A prescindere dall’infelice scelta lessicale di riferire il meccanismo risarcitorio alla sola violazione di legge (tecnicamente la violazione dell’ordine esecutivo, con le sue guarentigie, non essendo legge, non rientrerebbe fra le violazioni azionabili, anche se negli Stati Uniti con “law” si intende spesso l’intero corpus normativo, anche regolamentare) l’introduzione di questo meccanismo è certo un successo del negoziato portato avanti dall’Unione Europea, ma potrebbe non essere abbastanza.

Data Protection Review Court

Anche qui infatti sembra che l’accostamento alla normativa UE sia più di forma che di sostanza, la facoltà di ricorrere (che poi nei fatti sarà mediata dalle istituzioni europee) è demandata in prima battuta ad un organo interno (pur con requisiti di indipendenza) all’Ufficio per le Libertà Civili in seno al direttorato della National Intelligence, mentre in seconda battuta è possibile appellarsi ad una Data Protection Review Court.

Se nei termini sembra di trovarsi di fronte ad una vera e propria corte, di fatto stiamo parlando di un organismo amministrativo in seno all’ufficio dell’Attorney General, che provvede a nominarne i componenti.

Anche se si tratta di una soluzione più garantista rispetto a quella dell’Ombudsperson prevista nel Privacy Shield e se sono previste incisive garanzie sull’indipendenza dei suoi componenti, è difficile affermare se davvero questo rimedio possa costituire quel rimedio giudiziale che pretende l’art. 45 GDPR.

Le censure di Schrems II

Per capire il perché di queste novità contenute nell’ordine esecutivo del 7 ottobre e quali sono i problemi che il governo USA intende risolvere con questo provvedimento è necessario ricostruire le critiche mosse nella sentenza Schrems II (C‑311/18 del 16.07.2020) al sistema giuridico americano.

Le critiche della Corte di Giustizia UE

Critiche che hanno spinto la Corte di Giustizia UE a non ritenere adeguato il livello di protezione offerto dal diritto USA ai cittadini UE.

In alcuni punti la sentenza critica nello specifico l’ordine PPD-28 che è oggetto di intervento diretto da parte del provvedimento assunto da Biden.

GDPR, tutto quello che bisogna sapere sul trasferimento dei dati extra UE: lo stato dell’arte

In particolare, ai punti 181-184, la Corte afferma che:

(1) “la PPD‑28 non conferisce agli interessati diritti nei confronti delle autorità statunitensi azionabili dinanzi ai giudici. Pertanto, essa non è idonea a garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello [..] richiesto dall’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), del RGPD, secondo il quale la constatazione di tale livello dipende, in particolare, dall’esistenza dei diritti effettivi e azionabili di cui godono le persone i cui dati sono stati trasferiti verso il paese terzo di cui trattasi.

(2) “la PPD‑28 [..] consente di procedere ad una «raccolta in blocco (…) di un volume relativamente consistente di informazioni o dati nell’ambito dell’intelligence dei segnali in circostanze in cui la comunità dell’intelligence non può rendere mirata la raccolta ricorrendo a un identificatore associato a un obiettivo specifico»”, questo elemento porta ad escludere che la raccolta di dati effettuata in ambito di attività di intelligence rispetti il principio di proporzionalità prescritto dalla normativa comunitaria.

Due sono quindi i profili di censura che la Corte UE rivolge all’ordine PPD-28, ovvero la mancanza di tutele giuridiche adeguate (ed azionabili) e la facoltà troppo estesa di effettuare raccolte di dati in blocco.

Come abbiamo già visto, il nuovo ordine esecutivo affronta di petto la questione del rimedio giurisdizionale da offrire ai cittadini UE, orchestrando un complesso sistema di ricorso su due livelli con ampi margini di autonomia specialmente per il secondo livello di ricorso (quello affidato alla Data Protection Review Court).

Non è però detto che questo sia abbastanza in quanto l’art. 45 del GDPR pretende che sia attivabile un “ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati” e sembra difficile, pur ad un primo e sommario esame, affermare che il rimedio introdotto con l’ordine esecutivo di Biden soddisfi tali requisiti.

La natura di ricorso amministrativo “pesa” in particolare quando si esaminano gli esiti dell’attività di ricorso da parte del soggetto sottoposto ad attività di intelligence. Sia l’Ufficio per le Libertà Civili (in primo grado) che la Data Protection Review Court (in secondo grado), non comunicano alcunché al ricorrente, salvo dire se hanno rigettato il ricorso oppure se hanno emesso un ordine di rimborso.

Anzi la normativa precisa che questa informazione va fornita “without confirming or denying that the complainant was subject to United States signals intelligence activities”.

É quindi evidente che stiamo parlando di un procedimento che se condotto con scrupolo potrebbe dare buoni frutti, ma se condotto con parzialità potrebbe dare risultati nulli. E non c’è modo di verificarlo!

Se si tratta di una segretezza in parte giustificata con la delicata natura delle attività di intelligence e con il rischio di strumentalizzazione dei ricorsi da parte di agenti nemici, è altrettanto vero che una simile chiusura procedimentale rende ancor più evidente la distanza fra quello introdotto con l’ordine esecutivo di Biden e il ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria prescritto dalla normativa UE.

Trasferimento di dati personali all’estero: una guida per chiarire ogni dubbio

Il nodo della raccolta in blocco dei dati

Venendo invece alla raccolta in blocco di dati, la nuova normativa si diffonde molto nell’enumerare cautele rispetto all’ordine presidenziale PPD-28.

La nuova normativa si apre infatti con il principio per cui la raccolta di dati mirata deve in ogni caso avere la priorità, mentre quella in blocco è subordinata ad un’autorizzazione da parte di uno dei vertici della Intelligence Community oppure da un’autorizzazione congiunta da parte di un comitato interagenziale che riunisca oltre agli operativi di intelligence i vertici dei dipartimenti che custodiscono i dati a cui accedere in blocco.

L’autorizzazione deve precisare perché gli obiettivi di intelligence non possono essere raggiunti con un’attività di intelligence mirata.

Anche quando è autorizzata la raccolta di dati in blocco, devono comunque essere adottate misure e cautele per ottenere la minimizzazione dei dati, per evitare la raccolta di dati non pertinenti e per garantire che i dati siano conservati per il tempo strettamente necessario e in seguito eliminati.

In quali ambiti scattano le eccezioni

Infine, l’ordine esecutivo include un elenco chiuso di ambiti (come, ad esempio, attività di contrasto al terrorismo) in cui è possibile attuare una raccolta in blocco, con esclusione di tale modalità di intelligence negli altri casi.

Se è pur vero che l’elenco può essere ampliato per ordine presidenziale e che gli ambiti elencati presentano margini abbastanza ampi (ad esempio la prevenzione di minacce informatiche o di crimini transnazionali), si tratta comunque di una disposizione molto concreta e importante, peccato che sul punto sostanzialmente non intervenga l’ordine esecutivo di Biden, limitandosi a ricalcare quanto già aveva disposto Obama nel 2014!

E, soprattutto, rimane presente la criticità per cui non avviene una limitazione a monte (è possibile raccogliere dati in blocco solo se le finalità rientrano in uno dei sei ambiti elencati dalla normativa), bensì una limitazione a valle della raccolta dei dati (è possibile utilizzare i dati raccolti unicamente per le finalità elencate nell’ordine esecutivo), con evidente minor tutela per gli interessati.

L’operazione anche qui sembra a tratti più frutto di maquillage che di reale revisione, ma di fatto è presto per giudicare lo sforzo dell’amministrazione Biden, che nei principi è senz’altro ammirevole.

L’incognita dei no che l’UE ha già esplicitato

Resta però il problema delle discipline USA censurate dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Schrems II (l’ordine esecutivo 12333 e il Foreign Intelligence Surveillance Act) le cui asperità non possono essere completamente smussate dall’ordine esecutivo firmato da Biden, che anzi contiene un’apposita clausola di salvaguardia in cui si afferma esplicitamente: “Provided the signals intelligence collection is conducted consistent with and in the manner prescribed by this section of this order, this order does not limit any signals intelligence collection technique authorized under the National Security Act of 1947, as amended (50 U.S.C. 3001 et seq.), the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978, as amended (50 U.S.C. 1801 et seq.) (FISA), Executive Order 12333, or other applicable law or Presidential directive.

Cosa farà l’UE?

La Commissione Europea, che sta da tempo lavorando al nuovo Privacy Shield (ovvero il Trans-Atlantic Data Privacy Framework), non fa mistero del fatto che per lei l’ordine esecutivo è la chiave per proseguire nell’iter di approvazione della nuova decisione di adeguatezza e ha già annunciato che provvederà ora a proporre una bozza di decisione di adeguatezza da sottoporre all’EDPB, ai rappresentanti degli stati membri riuniti in un apposito comitato e al Parlamento Europeo.

La fiducia della Commissione

Salvo quindi si mettano in mezzo i “tecnici” dell’EDPB (il cui parere comunque non è vincolante), il percorso del nuovo Privacy Shield sembra in discesa, con la Commissione che per la terza volta ritiene di poter spendere la propria parola sulla adeguatezza del sistema privacy statunitense, peccato che sia stata già smentita due volte dalla Corte di Giustizia UE e che l’associazione che fa riferimento a Max Schrems abbia già espresso una voce di dura critica sul provvedimento, in cui ci si concentra in primo luogo, ed a ragione, sull’opportunità di utilizzare uno strumento giuridico sottordinato rispetto alla legge (gli ordini esecutivi hanno forza di legge solo in presenza di una precedente delega parlamentare, che nel caso manca) per imporre un livello di tutela più forte ai cittadini UE.

Che cosa può succedere

Si rischia quindi, di nuovo, di incorrere in un provvedimento tampone, forte nella volontà politica ma debole nel sostrato giuridico e pronto a cedere non appena la Corte di Giustizia UE tornerà ad occuparsi del caso.

Non resta che sperare che gli USA, che nel frattempo stanno lavorando su una disciplina federale in tema di protezione dei dati personali che molto deve all’impianto europeo, medio tempore maturino una sensibilità nei confronti della tutela dei dati personali tale da avvicinare le prospettive statunitense ed europea, così da raggiungere una “adeguatezza” sostanziale e non creata ad arte con ordini presidenziali di sorta.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 5