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Videosorveglianza negli spogliatoi: per il Garante privacy la finalità legittima non basta


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Prevenire i furti è una finalità legittima, ma non rende automaticamente lecita una telecamera collocata in un luogo ad alta aspettativa di riservatezza. Il provvedimento del Garante mostra come proporzionalità, DPIA, alternative meno invasive, informativa e conservazione debbano essere valutate prima di attivare il trattamento

Pubblicato il 14 set 2026

Stefano Manzelli

Consulente data protection forze di polizia – enti pubblici e privati



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Privacy e sorveglianza possono andare d'accordo e credere il contrario non aiuta nessuno; Privacy ed impianti sportivi: il Garante sanziona il Comune di Trento per la videosorveglianza negli spogliatoi
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La decisione con cui il Garante privacy ha sanzionato l’azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento offre un’occasione particolarmente significativa per tornare su uno dei profili più delicati della videosorveglianza.

Il provvedimento 3 settembre 2026, n. 619, doc. web n. 10294255, accende i fari sul rapporto tra finalità astrattamente legittima, necessità del trattamento e proporzionalità concreta dello strumento utilizzato.

Impianti sportivi al Comune di Trento: ecco il provvedimento del Garante

Il punto centrale del provvedimento non è infatti la mera presenza di telecamere in un impianto sportivo, né la finalità perseguita dal titolare, costituita dalla prevenzione e dall’accertamento di furti ai danni degli utenti.

Il vero nodo è il luogo nel quale si effettuava il trattamento. Gli spogliatoi di una piscina, cioè ambienti nei quali l’interessato conserva, per natura, una aspettativa di riservatezza particolarmente elevata.

Con il provvedimento n. 619 del 3 settembre 2026 il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da A.S.I.S. e applicato una sanzione amministrativa di 8.000 euro, rilevando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) ed e), 6, par. 1, lett. c) ed e), 12, par. 1 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), oltre che dell’art. 2-ter del Codice privacy.

La vicenda è particolarmente interessante perché l’azienda non aveva collocato le telecamere all’interno delle cabine utilizzate per cambiarsi né nei locali doccia o nei servizi igienici.

Secondo quanto dichiarato dal titolare, le apparecchiature riprendevano esclusivamente gli armadietti destinati al deposito degli effetti personali e gli accessi alle vasche.

Inoltre, l’impianto trovava origine in un accordo sindacale risalente al 2007, stipulato ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Sono proprio questi elementi a rendere il provvedimento giuridicamente significativo. Nessuno di essi è stato ritenuto sufficiente a superare il giudizio di sproporzione del trattamento.

La liceità non coincide con la legittimità della finalità

Il primo passaggio metodologico della decisione merita particolare attenzione.
Infatti il Garante parte dalla disciplina applicabile ai soggetti pubblici, ricordando che il trattamento può essere effettuato quando risulti necessario per adempiere un obbligo legale oppure per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.

Ma la presenza di una base normativa o di una finalità istituzionalmente apprezzabile non esaurisce il giudizio di liceità.

Restano, infatti, pienamente operativi i principi dell’art. 5 GDPR e, in particolare, quelli di minimizzazione, necessità e proporzionalità.

I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto agli scopi perseguiti.

È un passaggio che conviene isolare, perché corregge una lettura ancora frequente nella pratica. Recuperare una finalità legittima non significa avere automaticamente individuato un trattamento legittimo.

Nel caso esaminato, la tutela del patrimonio degli utenti era certamente una finalità reale e non meramente pretestuosa.

L’azienda aveva riferito la presenza di episodi di furto di portafogli e telefoni cellulari mediante forzatura degli armadietti.

Tuttavia, secondo il Garante, questo dato non consentiva di superare la sproporzione determinata dalla collocazione delle telecamere in un ambiente particolarmente protetto.

L’Autorità richiama una propria linea interpretativa consolidata secondo cui gli spogliatoi appartengono a quella categoria di luoghi nella quale assumono un peso specifico particolarmente elevato la dignità, l’intimità e la riservatezza della persona.

Da ciò deriva un’affermazione particolarmente netta. La videosorveglianza collocata all’interno di locali adibiti a spogliatoio è, “di regola, eccessivamente invasiva”.

Non si tratta quindi di un divieto costruito sulla sola natura tecnica dello strumento.

Infatti il giudizio deriva dal rapporto fra intensità dell’ingerenza, caratteristiche del luogo, comportamento normalmente tenuto dagli interessati e possibilità di conseguire la stessa finalità con modalità meno invasive.

Il luogo modifica radicalmente il giudizio di proporzionalità

Il provvedimento valorizza un principio che dovrebbe assumere rilievo centrale nella progettazione dei sistemi di videosorveglianza. La stessa telecamera può essere proporzionata in un luogo e sproporzionata in un altro.

Non è sufficiente chiedersi che cosa riprenda materialmente l’obiettivo. Occorre valutare anche il contesto nel quale avviene la ripresa.

La difesa dell’azienda aveva insistito sul fatto che le telecamere non inquadravano cabine, docce e servizi igienici, ma soltanto gli armadietti.

Il Garante non ritiene però risolutiva questa segmentazione spaziale.

Lo spogliatoio continua ad essere uno spogliatoio anche quando l’angolo di ripresa venga orientato verso una sola porzione dell’ambiente.

L’interessato entra in quel locale con una aspettativa di riservatezza qualitativamente diversa rispetto a quella che potrebbe avere nell’atrio della piscina, in un corridoio o nell’area di ingresso.

Quindi, il provvedimento finisce per adottare una nozione sostanziale del rischio. Il problema non coincide soltanto con la possibilità di riprendere materialmente una persona mentre si cambia, ma con l’inserimento di un sistema di osservazione permanente all’interno di un ambiente destinato ad attività strettamente personali.

Da questo punto di vista, la decisione supera un approccio meramente geometrico alla videosorveglianza. Non basta restringere il cono di ripresa se il contesto complessivo conserva una elevata aspettativa di intimità.

L’accordo sindacale non sana un trattamento sproporzionato

Probabilmente il passaggio tecnicamente più interessante riguarda il rapporto tra art. 4 della legge n. 300/1970 e disciplina sulla protezione dei dati personali.

L’azienda aveva stipulato nel 2007 un accordo sindacale relativo all’installazione dell’impianto. Questa intesa contemplava espressamente le telecamere collocate negli spogliatoi maschili e femminili e precisava che le stesse avrebbero inquadrato gli armadietti e gli accessi alle vasche.

Il Garante riconosce correttamente che, nei luoghi di lavoro, l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori costituisce una disciplina specifica, richiamata dall’art. 114 del Codice privacy e riconducibile alla previsione dell’art. 88 GDPR.

Ma la presenza dell’accordo sindacale non è considerata sufficiente.

Questo passaggio è importante perché chiarisce la funzione dell’accordo ex art. 4. Esso costituisce una condizione necessaria quando ricorrono i presupposti della norma lavoristica. Ma non rappresenta una sorta di autorizzazione generale capace di neutralizzare gli altri principi del General Data Protection Regulation.

La legittimità del controllo sotto il profilo lavoristico

Secondo il Garante, le parti sindacali non possono rendere lecito mediante accordo ciò che risulta incompatibile con necessità e proporzionalità del trattamento.

È un’affermazione che ha una portata applicativa molto più ampia del caso concreto. L’accordo sindacale disciplina la legittimità del controllo sotto il profilo lavoristico, ma non sostituisce il giudizio privacy.

Sono piani che devono concorrere, non sovrapporsi. Il titolare deve quindi verificare sia la conformità all’art. 4 dello Statuto sia la compatibilità del trattamento con gli artt. 5, 6, 24, 25 e, quando applicabile, 35 GDPR.

In altri termini, l’accordo sindacale non costituisce uno “scudo” rispetto al principio di proporzionalità.

Videosorveglianza negli spogliatoi: le alternative meno invasive

Un ulteriore passaggio di particolare interesse riguarda l’assenza di una reale analisi delle alternative.

L’Autorità contesta al titolare di non avere dimostrato di avere preventivamente verificato l’esistenza di misure idonee a conseguire il medesimo risultato con un sacrificio inferiore per gli interessati.

Il Garante richiama perfino una soluzione estremamente semplice. L’impiego di lucchetti personali, osservando che strumenti di questo genere possono risultare efficaci contro furti e vandalismi quanto un sistema di videosorveglianza.

Naturalmente il punto non è stabilire che il lucchetto costituisca sempre la soluzione corretta. Ma il passaggio rilevante è metodologico.

Il GDPR impone al titolare di chiedersi, prima dell’installazione: il risultato può essere raggiunto con una misura meno invasiva?

È questo uno dei contenuti sostanziali del principio di necessità.

La telecamera non dovrebbe dunque rappresentare il punto di partenza della progettazione, ma eventualmente il punto di arrivo di un percorso valutativo nel quale siano state esaminate e motivate le alternative.

La DPIA

Questo aspetto assume particolare rilievo anche ai fini della DPIA. Una DPIA meramente dichiarativa non soddisfa l’art. 35 GDPR.

La decisione dedica infatti un passaggio molto critico alla valutazione di impatto effettuata dall’azienda.

Il documento, secondo quanto riportato dal Garante, si limitava ad affermare in termini sostanzialmente assertivi che i dati erano pertinenti, adeguati e limitati a quanto necessario.

L’Autorità qualifica tale formulazione come “apodittica”. Si tratta di un rilievo estremamente importante.

Una DPIA non può limitarsi a riprodurre il lessico del GDPR. Affermare che un trattamento è proporzionato non equivale a dimostrarne la proporzionalità.

La valutazione di impatto dovrebbe invece ricostruire il percorso logico che conduce alla scelta tecnica. Natura e gravità del rischio che si vuole contrastare, numero e frequenza degli episodi, caratteristiche dell’ambiente, categorie di interessati coinvolti, aree effettivamente riprese, alternative considerate, ragioni della loro eventuale insufficienza, modalità di accesso ai filmati, tempi di conservazione, misure di mitigazione.

Nel caso di specie proprio l’assenza di questa analisi comparativa ha indebolito radicalmente la posizione del titolare.

La DPIA viene dunque letta come documento decisionale, non documentale. Non deve certificare a posteriori una scelta già compiuta, ma deve contribuire a stabilire se quella scelta debba essere compiuta.

Il cartello all’ingresso dell’impianto non è sufficiente

Il secondo nucleo della decisione riguarda la trasparenza.

L’azienda aveva collocato un cartello informativo all’ingresso della struttura. Tuttavia il Garante considera tale misura insufficiente.

Le Linee guida 3/2019 dell’EDPB richiedono che l’interessato sia posto nella condizione di comprendere la presenza e l’estensione della sorveglianza prima di entrare nella zona effettivamente ripresa.

Nel caso concreto questo principio assume una valenza rafforzata proprio per la natura del luogo.

Secondo l’Autorità non era sufficiente informare genericamente l’utente, al momento dell’ingresso nel centro sportivo, dell’esistenza di un sistema di videosorveglianza. Invece era necessario che la presenza delle telecamere all’interno degli spogliatoi fosse resa immediatamente percepibile prima dell’accesso a quei locali.

È una precisazione di particolare utilità pratica: la trasparenza nella videosorveglianza deve essere territorialmente coerente con il trattamento.

Più l’area sorvegliata presenta un’aspettativa elevata di riservatezza, maggiore deve essere la capacità dell’informativa di consentire all’interessato di comprendere preventivamente ciò che sta per accadere.

Il Garante richiama inoltre il modello informativo a due livelli: segnaletica sintetica di primo livello e informativa completa di secondo livello, accessibile mediante collegamento o altro sistema facilmente raggiungibile.

Anche i lavoratori avrebbero dovuto essere informati tempestivamente

Il provvedimento distingue correttamente la posizione degli utenti da quella dei dipendenti.

Per i lavoratori il trattamento era riconducibile all’art. 4 dello Statuto e all’art. 114 del Codice, ma l’Azienda aveva fornito una specifica informativa soltanto nel giugno 2026.

Il Garante ritiene pertanto violati, per il periodo precedente, gli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 13 GDPR.

Anche questo passaggio conferma un principio frequentemente trascurato.

L’accordo sindacale e l’informativa svolgono funzioni differenti. Inoltre, l’intesa interviene sul presupposto lavoristico del controllo. Invece l’informativa assolve agli obblighi di trasparenza nei confronti del lavoratore interessato. La presenza dell’uno non assorbe l’altra.

Le 72 ore non sono automaticamente lecite

Il terzo profilo contestato è la conservazione. I filmati venivano conservati per 72 ore. Il dato potrebbe apparire, isolatamente considerato, non particolarmente esteso.

Eppure il Garante ha rilevato la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR.
La ragione è significativa. Non esiste una durata automaticamente lecita solo perché contenuta entro una determinata soglia temporale.

Invece la durata deve essere giustificata in relazione alla finalità concretamente perseguita.

Nel caso di specie l’Autorità non ha rinvenuto una valutazione preventiva che spiegasse perché fossero necessarie precisamente 72 ore.

Anche su questo punto la DPIA si limitava a una formula generica sulla limitazione del periodo di conservazione.

Il messaggio è particolarmente utile per chi progetta sistemi di videosorveglianza. Infatti il termine di conservazione deve essere il risultato di una valutazione concreta, non l’applicazione automatica di un numero ritenuto prudenziale.

Occorre, quindi, collegare sempre: finalità → necessità → tempo necessario → cancellazione automatica.

Il giudizio sanzionatorio: gravità media, ma lunga durata

L’Autorità qualifica la gravità della violazione come media. Nel determinare la sanzione tiene conto, da un lato, della durata particolarmente lunga del trattamento – le telecamere erano presenti sin dal 2007 – e della particolare sensibilità del contesto; dall’altro, considera che gli apparati non riprendevano cabine, docce o servizi igienici, che la condotta aveva natura colposa e che il trattamento non era specificamente volto alla raccolta di categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR.

Il Garante valorizza inoltre la cooperazione dell’azienda, la tempestiva disattivazione delle telecamere successivamente alla contestazione e l’assenza di precedenti pertinenti.

Da qui, la quantificazione della sanzione in 8.000 euro.

Interessante anche il fatto che non siano state adottate ulteriori misure correttive. Nel corso del procedimento l’Azienda aveva già disattivato e rimosso le telecamere collocate negli spogliatoi e aveva rivisto più in generale la disciplina interna della videosorveglianza.

La pubblicazione del provvedimento viene invece espressamente motivata proprio con la particolare natura degli ambienti interessati, caratterizzati da una accentuata aspettativa di riservatezza e tutela della dignità personale.

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