La questione

GDPR, quella del giornalista non è una professione ma una funzione: la responsabilità che nessuno vede



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Se si vuole affrontare il tema della difesa dell’informazione, bisogna partire dalla funzione. Ecco perché bisogna capire chi informa, in che senso fa informazione, con quali effetti e con quali responsabilità

Pubblicato il 17 apr 2026

Giuseppe Alverone

Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024



GDPR AI assicurazioni; Sanzione del Garante Privacy a Verisure Italia e Aimag: sette anni di GDPR, zero progressi; Il GDPR come sistema di governo del potere informativo; Per il GDPR, quella del giornalista non è una professione ma una funzione: la responsabilità che nessuno vede
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Ogni giorno milioni di persone producono e diffondono contenuti senza considerarsi parte del sistema informativo. In realtà ne fanno parte a tutti gli effetti e questo non è discutibile, perché è un dato giuridico.

Oggi la libertà di espressione e informazione si esercita in forma diffusa, quotidiana e inconsapevole.

Questo cambia radicalmente il concetto di responsabilità, dal momento che non esistono più spettatori, ma solo attori. Ed ogni attore incide sulla realtà degli altri.

La libertà di espressione come funzione diffusa e responsabilità reale

Per molto tempo si è pensato che informare fosse un’attività riservata a soggetti qualificati, collocati all’interno di strutture editoriali riconoscibili e governati da regole proprie.

Quel modello non basta più a descrivere la realtà.

L’informazione non è più un affare per pochi e non appartiene solo a giornalisti, redazioni, editori, piattaforme o uffici stampa.

Oggi riguarda chiunque entri, anche per un attimo, nel flusso in cui i contenuti vengono prodotti e circolano.

Ogni volta che parliamo, condividiamo o rilanciamo qualcosa, partecipiamo al processo informativo. E, nel farlo, ne influenziamo gli effetti.

La fine dello spettatore

Per anni si è continuato a ragionare come se il sistema dell’informazione fosse ancora diviso in due mondi distinti: da una parte chi produce – il soggetto attivo – dall’altra chi riceve – il pubblico.

Quel confine si è consumato lentamente e poi, in modo quasi impercettibile, è saltato del tutto.

Oggi una persona legge una notizia e non si limita a riceverla; la commenta,la rilancia, la riduce, la altera anche senza volerlo. E ancora, la usa per orientare altri, la sposta in contesti diversi, la fa arrivare dove l’autore non aveva previsto.

In quei momenti, quella persona non è più un lettore, ma è già dentro il sistema informativo: è diventato un nodo che incide su ciò che l’informazione diventa alla fine.

Pertanto, se si vuole affrontare seriamente il tema della difesa dell’informazione, bisogna partire da qui: non dal dispositivo, dalla piattaforma o dal software, ma dallafunzione.

L’obiettivo è capire chi informa, in che senso informa, con quali effetti e con quali responsabilità.

Il punto di svolta del diritto europeo

Questa trasformazione non appartiene soltanto alla sociologia della comunicazione o alla storia della tecnologia.

Da qualche anno, ha trovato ormai un fondamento normativo preciso.

L’articolo 85 del GDPR stabilisce che il diritto degli Stati membri deve conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.

Con questo articolo, il GDPR riconosce che la protezione dei dati deve confrontarsi con altri diritti fondamentali, tra cui la libertà di informare e di essere informati prevista sia dall’art. 11 della Carta di Nizza che dall’art. 21 della nostra Costituzione.

La finalità dell’attività

Già qui c’è un primo elemento che merita attenzione: la norma non afferma che esiste un regime normativo speciale solo per chi appartiene a una categoria professionale, ma stabilisce che il diritto interno deve operare un bilanciamento rispetto a determinati trattamenti effettuati a scopi giornalistici o comunque informativi.

Il centro del problema, dunque, non è la qualifica soggettiva di giornalista in sé, ma la finalità dell’attività.

Questa impostazione trova una declinazione puntuale nel Codice Privacy italiano.
L’articolo 136, nel Titolo XII dedicato al giornalismo, alla libertà di informazione e di espressione, chiarisce che le relative disposizioni si applicano non solo al trattamento effettuato nell’esercizio della professione di giornalista, ma anche a quello finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione accademica, artistica e letteraria.

Qui il passaggio è rilevante perché il legislatore nazionale allarga espressamente il perimetro oltre l’attività professionale in senso stretto e riconosce che l’atto di diffondere contenuti informativi o espressivi può esistere anche fuori dalla professione giornalistica classica.

La funzione informativa oltre il perimetro della professione

Su questo punto è opportuno focalizzare la riflessione, perché l’ordinamento non si limita ad attribuire una particolare tutela alla figura del giornalista professionista, ma, sotto il profilo sistematico, riconosce che esiste una funzione informativa che può essere esercitata anche oltre il perimetro della professione in senso stretto.

Per questa ragione, tale funzione non può essere letta sulla base del solo status soggettivo di chi la esercita, ma deve essere valutata in rapporto alla finalità perseguita, al carattere essenziale dell’attività svolta e agli effetti che essa è in grado di produrre.

La svolta giurisprudenziale e il criterio funzionale

Questo impianto normativo trova una conferma evidente nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 febbraio 2019, causa C-345/17, Buivids.

Il caso riguarda un cittadino che aveva registrato e pubblicatosu YouTube un video che mostrava agenti di polizia in servizio all’interno di una stazione di polizia. La questione giuridica è molto più profonda.

Si trattava di stabilire se un’attività del genere potesse rientrare nel perimetro dell’attività giornalistica ai fini del bilanciamento tra protezione dei dati e libertà di informazione.

La Corte ha chiarito che la nozione di attività a fini giornalistici non è riservata ai soli giornalisti professionisti, ma può riguardare anche un privato cittadino che svolga, pure in via non professionale e tramite piattaforme digitali, un’attività volta esclusivamente a informare il pubblico, cioè a diffondere informazioni, opinioni o idee di interesse pubblico.

L’attività giornalistica in senso funzionale

La Corte ha ribadito che la nozione di attività giornalistica è da intendersi in senso funzionale, riferita all’oggetto e alla finalità dell’attività, non allo status professionale dell’autore.

In altre parole, conta il fatto chel’atto comunicativo siadiretto alla divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee.

Questo è un passaggio di grandissima rilevanza perché sposta il baricentro del discorso dal soggetto alla funzione: non chiede più, in prima battuta, “chi sei” ma chiede “che cosa stai facendo”.

Se stai diffondendo contenuti al pubblico con finalità informativa, entri in uno spazio che il diritto riconosce e disciplina come tale.

Questo non implica che chiunque assuma automaticamente il ruolo di giornalista in senso ordinistico o professionale.

L’aspetto davvero rilevante per la nostra riflessione è un altro. Oggi la funzione informativa non coincide più con l’appartenenza a una specifica professione, ma può essere esercitata da una pluralità di soggetti. E proprio per questo motivo, la responsabilità che la accompagna si diffonde e si amplia.

L’illusione dello spettatore

Una volta compreso questo passaggio, cade una delle illusioni più comode del presente. L’illusione dello spettatore.

Per lungo tempo è stato rassicurante pensare a sé stessi fuori dal problema.
Le notizie le producevano altri; i contenuti li selezionavano altri e le responsabilità ricadevano su questi altri.

Il cittadino, il professionista, il manager, il dipendente, il consulente hanno sempre percepito loro stessi come destinatari del flusso: potevano interpretarlo, a volte commentarlo, ma non si sono mai riconosciuti come parte strutturale del sistema che produce e distribuisce le informazioni.

Oggi questa posizione non è più sostenibile perché tutte le persone che in qualche modo intervengono nel sistema informativo, incidono, seppure in modi diversi, sulla traiettoria dell’informazione.

Così, una persona che rilancia contenuti sui social, commentando fatti d’attualità o diffondendo video, che prende un’informazione e la inserisce in un nuovo contesto, che usa un’applicazione di intelligenza artificiale per sintetizzare o rielaborare ciò che ha letto, non è più soltanto un soggetto che riceve.

Ma è un soggetto che interviene, che introduce qualcosa nel sistema, modifica ciò che altri percepiranno e che spesso lo fa senza rendersi conto della portata di questo gesto.

Qui si colloca la vera svolta culturale che non riguarda più un tema confinato ai media tradizionali, ma coinvolge l’intera società, perché la funzione informativa si è diffusa e ha raggiunto ogni livello.

Oggi una persona può diventare, anche solo per un momento, punto di origine e di diffusione di un contenuto.

Allo stesso modo, ogni organizzazione genera in modo continuo informazioni che incidono su mercato, clienti, fornitori, dipendenti, pubblico e istituzioni.

La produzione e diffusione di informazioni, quindi, non è più un fatto isolato ma entra in un circuito più ampio, si intreccia con altri contenuti e contribuisce a costruire la realtà condivisa.

Gdpr, la funzione informativa e la professione del giornalista

A questo punto, il quadro non lascia spazio a equivoci. La funzione informativa non è più confinata in un perimetro ristretto e controllabile. Si è diffusa, ha raggiunto ogni livello della vita sociale e con essa si è diffusa la correlata responsabilità.

Non si tratta di un’affermazione teorica. È una condizione concreta che incide ogni giorno sul modo in cui le informazioni nascono, si trasformano e arrivano agli altri.
Ogni intervento, anche minimo, entra in un circuito che amplifica, modifica, orienta e la realtà condivisa prende forma lungo questo percorso.

Per questo motivo, la questione, che non può essere elusa o rimandata, non riguarda solo chi lavora nei media ma chiunque partecipi, anche solo per un momento, alla circolazione dei contenuti.

Quindi, non esistono più posizioni neutre e proprio per questo motivo il discorso non può fermarsi qui.

Nel secondo capitolo della nuova pentalogia, entreremo dentro il funzionamento concreto di questo sistema per mostrare come le informazioni si trasformano lungo il percorso, come si generano le distorsioni e quali effetti producono nella pratica quotidiana.

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