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Recupero crediti, Garante Privacy: ecco chi paga il conto della mancata vigilanza



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Due provvedimenti “gemelli” del Garante privacy ridisegnano i confini della responsabilità condivisa nella filiera del recupero crediti: non basta nominare un responsabile del trattamento, occorre vigilare sul suo operato e informare il titolare del trattamento. In ambito recupero crediti, ecco il principio che ispira i provvedimenti dell’Autorità

Pubblicato il 17 lug 2026

Rosario Palumbo

Giurista d'impresa, Data protection specialist



Termini perentori sanzioni GDPR; Diritti senza allarme: il GDPR e la difficoltà di percepire il danno che non si vede; Recupero crediti, Garante Privacy: ecco chi paga il conto della mancata vigilanza


Nel settore del recupero crediti, il rapporto tra titolare del trattamento (il creditore o il cessionario del credito) e responsabile del trattamento (l’agenzia incaricata del recupero stragiudiziale) è caratterizzato da una fisiologica asimmetria informativa.

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