L’EDPB ha pubblicato un altro bel documento che, come gli altri paper del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, aiuta a districarsi nell’interpretazione e applicazione del GDPR: questa volta ci riferiamo al case digest one-stop-shop realizzato anche grazie al supporto di un pool di esperti coordinati dal Prof. Dr. Hanne Marie Motzfeldt, nel novembre 2024.
Si tratta di un documento che, come vedremo, riassume bene il modo in cui le Autorità di protezione dei dati personali (DPA) hanno interpretato le diverse componenti del diritto di accesso in svariati casi.
Vediamo i principali.
Indice degli argomenti
One-stop-shop e diritto di accesso: i dati emersi
Il case digest one-stop-shop fornisce anzitutto esempi utili sull’esercizio del diritto di accesso in vari contesti, ad esempio in caso di profili o account falsi che impersonano gli interessati.
Non solo, riassume anche il modo in cui le DPA interpretano le diverse componenti del diritto di accesso in svariati casi.
I dati emersi dall’analisi effettuata nel progetto in questione, emerge che:
- il diritto di accesso sia di grande aiuto per gli interessati che possono così invocare in modo efficace questo loro diritto (ex art. 15) quotidianamente;
- quasi tutte le decisioni hanno origine da reclami e ruotano quasi esclusivamente attorno ai titolari e ai responsabili del trattamento dei dati del settore privato, come si legge nel documento in parola;
- la maggior parte delle decisioni in merito all’accesso ruota attorno ai social media e agli ambienti online;
- le decisioni dello sportello unico si basano spesso sulla (crescente) giurisprudenza della CGUE in materia di diritto di accesso e hanno recentemente iniziato a fare riferimento alle linee guida dell’EDPB n. 01/2022 sui diritti degli interessati – Diritto di accesso, adottate lo scorso 28 marzo 2023.
Il pool di esperti che ha contribuito al paper dell’EDPB
Il Support Pool of Experts (SPE) è stato sviluppato nell’ambito della strategia 2021-2023 dell’EDPB per aiutare le Autorità di protezione dei dati – DPA ad “aumentare la loro capacità di far rispettare la normativa sviluppando strumenti comuni e consentendo loro di accedere a un ampio bacino di esperti”.
L’EDPB, come noto, intende realizzare circa dieci progetti all’anno con rinomati esperti esterni in un determinato settore. E i progetti sono coordinati dalle singole autorità di protezione dei dati o dal Comitato europeo per la protezione dei dati.
EDPB e one-stop-shop: le decisioni più rilevanti
In generale, il documento in parola analizza le decisioni in materia di diritto di accesso nell’ambito del meccanismo dello sportello unico – OSS previsto dall’art. 60 del GDPR trattando un set di dati per le analisi ricavato dal registro OSS istituito dall’EDPB nel periodo compreso tra il primo maggio 2024 e il primo agosto 2024 nel quale son state raccolte 185 decisioni.
Il meccanismo one-stop-shop sugli ambienti online
Secondo una percentuale significativa delle decisioni dell’OSS una tematica ricorrente riguarda all’evidenza gli ambienti online.
Si veda, ad esempio, e in particolare OSS 2022:268. con riferimento al quale una persona interessata fornisse un indirizzo di posta elettronica a un titolare del trattamento in relazione a un acquisto online di un articolo presso il titolare del trattamento su un mercato.
Successivamente, l’interessato ha ricevuto un’e-mail da una piattaforma per recensioni online con il titolare del trattamento (venditore) presentato come mittente. All’interessato è stato chiesto di valutare l’esperienza di acquisto contenuta in questa email.
Sicché l’interessato ha contattato la piattaforma per le recensioni online da un altro indirizzo e-mail, indicando il proprio nome e indirizzo, e ha richiesto l’accesso ai sensi dell’articolo 15 del GDPR.
La piattaforma in tutta risposta riferiva che per le recensioni online non era stata in grado di “individuare un utente attivo per il (secondo) indirizzo e-mail e di non aver elaborato alcuna informazione sull’interessato”.
Tuttavia, poiché l’interessato successivamente riceveva un’e-mail dalla piattaforma di recensioni per conto del titolare del trattamento (al primo indirizzo e-mail), ecco che l’utente/interessato presentava reclamo.
In questo caso ma come anche in altri, dalle decisioni in questione emergono come “i dati personali generati dall’impersonificazione o dalla compromissione di profili devono essere considerati come dati relativi all’interessato impersonato”, tanto per quanto riguarda i social media quanto circa un forum online.
Idem per i furti di identità in contesti diversi dai social media (OSS 2022:527) ove l’interessato ha ricevuto una notifica di registrazione e di carrello, una newsletter e un’e-mail di sondaggio, pertanto, costui ha contattato il titolare del trattamento telefonicamente e via e-mail, richiedendo informazioni in quanto l’interessato non aveva registrato un account presso il titolare del trattamento.
È implicito, dice questo report, che in questa decisione l’interessato, in quanto persona fisica interessata e impersonata, avesse il diritto di accesso ex art. 15 del GDPR.
Limitazioni ed eccezioni al diritto di accesso ai dati
Ancora, le decisioni OSS forniscono poi taluni spunti sull’applicazione delle limitazioni e delle eccezioni del diritto di accesso di cui all’art. 15, par. 4, GDPR ben potendosi applicare solo ad alcune delle informazioni.
Al riguardo, dal report in parola emerge come un paio di decisioni OSS siano legate al tema, fornendo le informazioni rimanenti allorché talune siano esenti dall’accesso; e la decisione OSS 2022:517 ne è un tipico esempio.
In quel caso, l’account del social network dell’interessato era stato disabilitato a causa di una presunta grave violazione dei Termini di servizio.
Nel corso dell’indagine, il titolare del trattamento avrebbe condiviso i motivi della sospensione dell’account dell’interessato, sostenendo che “fornire all’interessato l’accesso ai dati può rappresentare un rischio per la sicurezza di altri e, in quanto tale, potrebbe ledere i diritti e le libertà di altri utenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del GDPR” (ndr. traduzione non ufficiale).
Quali prospettive
Come sappiamo per garantire l’esercizio effettivo dei diritti degli interessati, occorrono serie di requisiti, i quali specifichino e dettaglino l’ampio obbligo dei titolari del trattamento, volendo/dovendo facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, prima frase, del GDPR, ricordiamo il titolare del trattamento è tenuto ad adottare “misure adeguate per comunicare all’interessato in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice, in particolare per le informazioni rivolte specificamente a un minore”.
In definitiva, i titolari del trattamento devono fornire canali di comunicazione appropriati e di facile utilizzo che gli interessati possano utilizzare facilmente, e lo andiamo dicendo da sempre.