L'ANALISI

Green pass al lavoro e privacy: il Garante chiede modifiche urgenti

Affinché la consegna di copia del green pass al datore di lavoro rispetti la normativa in materia di protezione dei dati personali è necessario, come ha sottolineato il Garante in audizione al Parlamento, risolvere alcuni nodi che riguardano anche l’app VerificaC19. Ecco le questioni ancora aperte

Pubblicato il 09 Dic 2021

Serena Nanni

Privacy Support

green pass online emule

Sono ancora tanti i nodi privacy irrisolti per la gestione del green pass al lavoro, evidenziati dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nel corso dell’audizione in Commissione Affari costituzionali al Senato durante la quale ha esaminato il decreto legge sul super green pass del 26 novembre 2021 n. 172 che ha acuito le criticità in materia di protezione dei dati personali.

Green pass al lavoro: i nodi privacy secondo il Garante

Nello specifico, il Garante ha suggerito di valutare l’opportunità di abrogazione della norma sulla «facoltà di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro», invitando i parlamentari a fare «una riflessione ulteriore su tale norma», valutando «l’opportunità di una sua abrogazione».

Si è con forza ribadito che il green pass rappresenta «uno strumento non già di controllo, ma di promozione delle libertà, a efficacia dichiaratamente temporanea e strettamente commisurata all’emergenza pandemica, fondato su di un sistema tanto efficiente quanto rispettoso della privacy e della stessa autodeterminazione in ordine alle scelte vaccinali».

Per Stanzione la disciplina italiana «può essere letta come il tentativo, realizzato per approssimazioni successive, di affinare il bilanciamento tra esigenze di sanità pubblica, libertà d’iniziativa economica, privacy e autodeterminazione in ordine alle scelte sanitarie, modulando la tecnica in funzione della libertà».

Rispetto del principio di limitazione della conservazione

Tale norma contestualizzata con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016, c.d. “GDPR” e con il D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018) si pone in contrasto con il principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell’art. 5 del GDPR.

Riservatezza sulla situazione clinica del lavoratore

Stanzione ha ricordato che «si è introdotta una norma (derogatoria del divieto di conservazione dei dati connessi alle verifiche sul certificato) suscettibile di alterare profondamente la ratio del sistema, volta appunto a garantire la massima riservatezza al presupposto di rilascio del green pass. Con la previsione, infatti, della facoltà di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, si consente a quest’ultimo di evincere anche il presupposto di rilascio» della certificazione. «Esso è infatti agevolmente desumibile dal dato relativo alla scadenza della certificazione – ha spiegato Stanzione – dal momento che ciascun presupposto di rilascio (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del green pass».

Il ruolo del medico competente

Inoltre, si ricorda che il Garante per la protezione dei dati personali ha considerato il medico competente un titolare autonomo del trattamento e, nonostante gli accertamenti volti a verificare l’idoneità alla mansione specifica del dipendente siano obbligatori per legge e svolti a spese e a cura del datore di lavoro (svolgimento dell’attività del medico competente art. 39, comma 5 e sorveglianza sanitaria art. 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008), essi devono essere effettuati esclusivamente tramite il professionista, ribadendo così quanto analizzato e statuito in altri provvedimenti, quali ad esempio il provvedimento n. 146 del 2019 in materia di prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati ovvero il provvedimento n. 194 del 2016 relativo al trattamento di dati sanitari del personale navigante da parte del medico competente del vettore aereo. Di fatti, a seguito di richiesta da parte della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) di chiarimenti in relazione al ruolo e agli obblighi del medico competente rispetto a quanto previsto dal GDPR, il Garante per la protezione dei dati personali ha risposto che il medico competente debba essere considerato titolare autonomo dei dati.

Anche in virtù di quanto argomentato dal Garante in relazione al ruolo del medico competente, si ribadisce l’importanza della tutela dei dati personali e particolari del lavoratore.

Le necessarie garanzie di riservatezza

Pertanto, il datore non deve conoscere situazione clinica del lavoratore, ma solo l’idoneità alla mansione.

«In tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione – ha sottolineato il garante – rischia di essere privata delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine all’autodeterminazione individuale. Un potenziale pregiudizio aggravato dal contesto lavorativo in cui matura. La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, come il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, è infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica». Stanzione quindi suggerisce «anzitutto alla Commissione, una riflessione ulteriore su tale norma, valutando l’opportunità di una sua abrogazione. Non credo, infatti, che nessuna semplificazione, reale o presunta che sia, valga il prezzo della rinuncia alla riservatezza su scelte così fortemente connotative della persona come quelle in ambito vaccinale».

Si consiglia, quindi, di valutare soluzioni informatiche specifiche che riescano a tutelare l’autodeterminazione dell’individuo.

Serve una modifica all’app VerificaC19

In particolare, per quanto riguarda l’app VerificaC19 è stata sollevata una questione che riguarda tutti i controlli relativi alle certificazioni verdi e quindi non solo quelli sul lavoro.

In questo caso, il Garante Privacy ha sottolineato che se nel controllo dei green pass «l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione è già prevista in via generale dall’art. 13, comma 5, del dpcm 17 giugno 2021, […] va garantito che il sistema “a regime” consenta, mediante un’opportuna soluzione informatica, di far corrispondere al “verde” della verifica solo le certificazioni da guarigione o vaccino e al “rosso” solo quelle da test». In questo modo, secondo il presidente Stanzione, «si può assicurare che l’applicazione della norma sulla differenziazione delle certificazioni avvenga senza legittimare l’accesso dei soggetti verificatori ai dati contenuti nel pass e, in particolare, ai presupposti di rilascio».

Ancora in merito all’app VerificaC19, il presidente Stanzione ha ricordato che «dovrà contenere al suo interno due “percorsi” informatici distinti: il primo, tradizionale, che non distingua tra le tipologie di certificazioni e il secondo che, invece, operi questa differenziazione dando tuttavia solo evidenza dell’esito (verde o rosso anche in questo caso, sia pur sulla base di presupposti distinti)».

Il presidente Stanzione ha sottolineato, infine, che ancor più complessa «è la questione della disciplina transitoria, applicabile cioè sino all’entrata in vigore delle modifiche al DPCM 17 giugno. In questa fase, l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge autorizza gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi da guarigione o da vaccino».

Per tale motivo, il Garante Privacy auspica l’adozione quanto più possibile tempestiva delle disposizioni attuative, al fine di introdurre quanto prima la disciplina “a regime”, cioè quella definitiva

La questione ancora aperta delle esenzioni

In merito, poi alla questione delle esenzioni che, come sappiamo sono ancora cartacee e quindi poco rispettose della privacy, il Garante Privacy chiede anche il «superamento della disciplina transitoria sull’esenzione da obbligo da green pass che dal 4 agosto viene di volta in volta prorogata».

Anche in questo caso, per evitare possibili rilevazioni dei dati del destinatario, sarebbe opportuno associare al sistema di controllo della validità del super green pass già previsto nell’app VerificaC19, anche «la sussistenza di un certificato di esenzione basato su un QR code che rilevi solo il nominativo e la data di nascita»: tale misura, ha concluso Stanzione, dovrebbe essere introdotta durante l’iter parlamentare della norma.

A tal proposito, pare che il ministero della Salute stia preparando un decreto ministeriale per associare alle esenzioni un QR Code indistinguibile dal green pass e verificabile sempre tramite l’app VerificaC19, che quindi dovrà essere ulteriormente modificata.

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