IL DECALOGO

GDPR, gli errori più comuni di aziende e PA nell’adeguamento

Nell’adempimento al Regolamento europeo 679/2016 è facile riscontrare delle worst practice in tutte le realtà, specie se complesse come aziende ed enti. Ecco il decalogo per evitare gli errori più comuni nella GDPR compliance

Pubblicato il 12 Set 2018

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Giornalista

GDPR e worst practice decalogo errori

A distanza di poco più di due mesi da quando il Regolamento UE 679/2016 – noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e relativo alla protezione delle persone fisiche circa il trattamento e la libera circolazione dei dati personali – è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, proviamo a tracciare un decalogo, non certo esaustivo, degli errori più comuni: le cosiddette worst practice del GDPR che si possono verificare in fase di adempimento alla normativa europea sia nelle aziende e nelle grandi organizzazioni, sia nelle PA.

I. Fatto l’adeguamento, concluso l’adeguamento

Un primo errore è considerare l’adeguamento al GDPR finito, una volta compiuto. Soprattutto per quelle realtà aziendali complesse (come banche, assicurazioni, ASP ecc.). Si tratta di una erronea impostazione, anche concettuale.

Il Regolamento impone, come noto, una serie di obblighi. L’adempimento a questi ultimi segue altresì le dinamiche aziendali. Dal momento che si tratta di un sistema di gestione esso dovrà essere costantemente verificato ed aggiornato alla luce di eventuali cambiamenti ovvero nuovi inserimenti: come ad esempio l’introduzione di funzioni/uffici non previste prima, l’introduzione di nuove tecnologie o sistemi ad impatto privacy (videosorveglianza, impronta digitale, geolocalizzazione).

Oppure come l’ampliamento dell’organico oltre ai cambiamenti del contesto interno o esterno, attivazione di nuovi trattamenti, presenza di nuove minacce e rischi. Pertanto, un corretto adeguamento è quello “tempo per tempo”, “funzione per funzione”.

II. Scarso coinvolgimento del personale

Un secondo errore da evitare è rappresentato da non infrequenti situazioni in cui si palesa un insufficiente coinvolgimento del personale. Non solo le funzioni apicali, ma anche quelle di stretto raccordo devono essere coinvolte.

Da qui l’opportunità di nominare referenti privacy. Tale sistema realizzabile solo dopo aver individuato “chi fa che cosa” creando così un organigramma privacy utile peraltro ad una gerarchizzazione delle persone autorizzate oltre alle attività di sensibilizzazione, diffusione di policy e procedure.

III. Adeguamento come un “passa carte”

Un terzo errore purtroppo comune è quello di limitarsi a considerare l’adeguamento ad una serie concatenata di adempimenti/incartamenti. Così concepito non solo si perde di vista l’obiettivo che è quello di creare un efficiente sistema di gestione, ma anche si finisce col ritenerlo una “seccatura”; in particolare per quelle realtà aziendali piccole.

Anziché viverlo come una opportunità di riordino, riesame e miglioramento dei processi aziendali. Un corretto sistema di gestione privacy, anche nelle realtà di piccole dimensioni, rappresenta invece non soltanto un’opportunità di riordino dei dati personali e dei relativi strumenti utilizzati per il loro trattamento, ma altresì uno strumento che consente di tutelare il patrimonio aziendale innalzando il profilo curriculare e reputazione dell’azienda stessa.

IV. Fare il “minimo indispensabile”

Altro punto, quarto errore, è quando l’interlocutore (libero professionista) che deve adeguarsi al GDPR, chiede che venga fatto “… il minimo indispensabile”. Non esiste un minimo indispensabile, va fatto quel che occorre, a seconda del contesto. È evidente che un esercizio commerciale di piccole dimensioni (come un negozio di animali pet store) che non ha dipendenti ed è privo di personal computer, con clienti – persone fisiche – ma dei quali non raccoglie dati di nessun tipo, nemmeno per l’attività di marketing, dovrà fare una valutazione privacy calibrata sulla sua realtà: redazione di informative per i fornitori; di contratto da responsabile ex art. 28 qualora si avvalga, per esempio del commercialista; non occorrerà il registro dell’attività di trattamento, dovrà comunque fare l’analisi dei rischi, e prevedere misure di sicurezza adeguate al contesto che lo riguarda.

V. “Strafare”

Quinto errore, assai comune, risiede nel concetto opposto di cui al punto precedente aggravando inutilmente l’attività di adeguamento. Tale wrost practice si riscontra nella proliferazione della modulistica spesso standardizzata, in aperto contrasto con lo spirito del Regolamento che, invece, impone la predisposizione di atti (informative, nomine, contratti) specifici e ad hoc per la singola realtà, come fossero tanti abiti su misura.

VI. Informative generiche e identiche, con richieste indiscriminate di consensi

Di conseguenza, si commette inevitabilmente l’errore di inviare informative del tutto generiche, recanti molteplici finalità non realmente applicabili al trattamento posto in essere sui dati dell’interessato. L’erronea convinzione di inserire molteplici finalità “così in almeno qualcuna rientrerò…” non soddisfa affatto i requisiti richiesti dal Regolamento violando altresì il principio di trasparenza (cfr. linee guida WP29).

Modelli identici ovvero tanti “copia incolla” per dipendenti, fornitori, clienti ecc., che richiedono, in maniera indiscriminata, consensi anche laddove non necessari (ad esempio per obbligo di legge), non appaiono conformi alla ratio legis ed espongono il titolare ad un appesantimento amministrativo rappresentato dalla necessità di gestire anche i consensi negati per trattamenti che di consenso non necessitavano – se l’interessato mi ha negato il consenso cosa faccio? Non tratto il dato? E se lo devo trattare per un obbligo di legge? Lo faccio lo stesso ma ho reso un’informativa inadeguata comunicando all’interessato una base giuridica errata, e via seguitando.

VII. Un esercizio indiscriminato di tutti i diritti

Settimo ed ulteriore errore: non tutti i diritti possono essere esercitati. Gli artt. 11 e 12 del Regolamento disciplinano, in linea generale, le modalità per l’esercizio di tutti i diritti sorgenti in capo all’interessato. Rispetto alla previgente normativa, il GDPR ha introdotto l’onere in capo al titolare di “valutare la complessità del riscontro all’interessato, al fine di stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo da richiedere all’interessato“, solo nei casi in cui le richieste del medesimo siano manifestamente infondate e ripetitive.

Il Legislatore sovranazionale ha previsto poi l’obbligo – gravante sul titolare – di rispondere regolarmente in forma scritta alle richieste dell’interessato, anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscono l’accessibilità. Le informazioni richieste potranno esser concesse all’interessato in forma orale solo nel caso in cui, sia lo stesso a farne esplicita richiesta.

VIII. Non fare una formazione mirata; non studiare e non aggiornarsi

Altro aspetto di rilievo e novità concerne la formazione obbligatoria. Come arcinoto, il Regolamento europeo introduce l’obbligo della formazione a tutti i livelli, ovvero per tutte le figure presenti nell’organizzazione (sia dipendenti che collaboratori), all’interno sia di società che di Pubbliche Amministrazioni.

Il mancato adempimento di tale obbligo determina sanzioni “… fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino a 2 % del fatturato mondiale annuo dell’anno precedente se superiore” (art. 83). L’errore risiede nel non pianificare e predisporre una formazione che sia mirata. Senza dimenticare che la formazione costituisce una misura di sicurezza per le organizzazioni, un onere a carico del titolare, un diritto e dovere per i dipendenti e i collaboratori.

IX. Non calibrare le misure di sicurezza in base al contesto

Altro errore risiede nel non calibrare le misure di sicurezza in base al contesto. Sul punto, il Regolamento europeo ribalta l’impostazione romanistica a cui tutti noi eravamo abituati. Il D.lgs. 196/2003 con l’allegato B ci diceva esattamente quali misure minime adottare per garantire la corretta tutela dei dati personali trattati. Il GDPR di matrice anglosassone ci chiede di valutare misure idonee in relazione allo stato dell’arte, dei costi di attuazione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità di trattamento.

Il compito è molto più arduo poiché si impone ai titolari valutazioni che devono essere calibrate sulle loro singole realtà aziendali confermando una volta di più il concetto di sistema di gestione privacy quale “abito sartoriale” da costruire su misura per ogni realtà.

X. Non avere un modello organizzativo privacy, con procedure non integrate

Da ultimo, ma non ultimo, è il punto di caduta sul quale merita meditare un poco. Il non dotarsi di un cosiddetto MOP (Modello Organizzativo Privacy) può diventare un errore nella misura in cui, soprattutto per le realtà complesse, occorra verificare e controllare il sistema di gestione della privacy creato o implementato e scongiurare così il rischio di un eventuale data breach. Dal che si capisce il significato e l’importanza di detto MOP: quel manuale che coaguli e tenga insieme la mappatura, le evidenze, i documenti, le procedure. Queste ultime andranno integrate. Col che l’errore risiede nel non ritenerle parte integrante dei processi aziendali. La privacy deve anch’essa permeare le procedure aziendali.

Si faccia l’esempio dell’inserimento di un nuovo dipendente, ovvero della dimissione o licenziamento di un altro. Le procedure sono fondamentali ai fini delle dinamiche che vedono l’HR (l’ufficio delle risorse umane) aprire o chiudere account di posta elettronica.

Questo il valore aggiunto, dal quale si evince che la nuova privacy o meglio la data protection è un tema trasversale, non un fine, ma un mezzo, non un insieme di adempimenti e di burocrazia, ma un sistema di gestione. Molto di più o meglio cosa diversa rispetto alla privacy del D.lgs. 196/2003 che ha caratterizzato quasi un ventennio, ormai passato e disapplicato – stante il decreto di armonizzazione di prossima uscita – senz’altro per tutte quelle parti in cui è il Regolamento a dettar la disciplina.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati