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IA, responsabilità penali e civili: l’impatto per le aziende


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Fallita la proposta di direttiva europea sulla responsabilità da intelligenza artificiale, ritirata nel febbraio 2025, il legislatore italiano è intervenuto su diversi fronti contemporaneamente con una norma su tre livelli. Ecco cosa stabilisce il D.lgs. n. 160, in vigore dal 30 settembre 2026 e cosa comporta il nuovo quadro normativo

Pubblicato il 15 ott 2026

Pietro Boccaccini

Director, Deloitte Legal

Ludovico Coletti

Manager Deloitte Legal



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Perché prendere in considerazione una copertura assicurativa cyber risk. Cosa sapere su queste assicurazioni; IA, responsabilità penali e civili: l’impatto per le aziende
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Con l’entrata in vigore il 30 settembre 2026 del D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, il quadro della governance dell’intelligenza artificiale in Italia si arricchisce di dettaglio.

Il legislatore italiano è intervenuto su diversi fronti contemporaneamente: gli strumenti processuali civili disponibili per chi subisce un danno, la presunzione del nesso causale, le fattispecie di reato e la responsabilità amministrativa degli enti, il ruolo delle assicurazioni.

Vediamo cosa cambia in concreto per le imprese.

Il contesto dell’intervento legislativo

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) – ha stabilito regole armonizzate per lo sviluppo e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, adottando un approccio basato sul rischio per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, ma senza incidere direttamente sulle regole in materia di responsabilità civile per danni causati da IA.

In quest’ambito, la Commissione Europea aveva avanzato nel 2022 una proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale, ritirata nel febbraio 2025.
In Italia, si è proceduto dapprima con la Legge 23 settembre 2025, n. 132 (la legge italiana sull’intelligenza artificiale) a introdurre disposizioni specifiche in materia di intelligenza artificiale in diversi ambiti (tra cui sanità, ricerca scientifica, lavoro, pubblica amministrazione, attività giudiziarie, diritto d’autore) in coordinamento con la disciplina dell’AI Act.

Il D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160 è il primo decreto adottato in attuazione della delega conferita dall’art. 24 della Legge 132/2025 e mira a prevenire un vuoto di tutela, anche a fronte del ritiro della proposta europea sulla responsabilità da IA.

Il provvedimento si occupa di tre materie distinte:

  • l’utilizzo dei sistemi di IA nelle attività di polizia;
  • reati connessi all’IA e la relativa responsabilità amministrativa degli enti;
  • gli strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni causati da IA.

Il nuovo reato IA: una norma articolata su tre livelli

Il decreto legislativo introduce nel codice penale il nuovo art. 437-bis, rubricato “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”.

La norma è articolata su tre livelli:

  • Omissione dolosa o colposa: punisce chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione o l’immissione sul mercato di sistemi di IA ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi, ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana, a condizione che da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, o un pericolo per la sicurezza dello Stato.
  • Alterazione dolosa: sanziona chiunque altera sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, o qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato.
  • Utilizzatore professionale: punisce l’utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana, qualora da tale omissione derivi pericolo per la vita o l’incolumità pubblica, oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato.

Tre elementi strutturali che meritano attenzione

In primo luogo, la norma è costruita intorno al pericolo, non al danno concreto: è sufficiente che la condotta determini un pericolo per la vita o l’incolumità.

In secondo luogo, il perimetro soggettivo è ampio: non sono coinvolti solo i produttori e i fornitori, ma anche gli utilizzatori professionali che omettono la supervisione umana.

Infine, la norma riguarda solo sistemi di IA ad alto rischio, e dunque fornisce una rilevanza penale alla classificazione dei sistemi di IA contenuta nell’AI Act.

Un presidio contro un rischio di natura penale

Per le imprese che impiegano sistemi di IA ad alto rischio nei propri processi – si pensi ai sistemi di selezione o valutazione del personale, di credit scoring, componenti di sicurezza – l’obbligo di garantire misure di qualità e sicurezza e la sorveglianza umana cessa di essere un requisito meramente regolatorio e diventa un presidio contro un rischio di natura penale.

Una nuova fattispecie di reato legata all’utilizzo dell’IA (nuovo art. 612 quater c.p.) era già stata introdotta dalla Legge 132/2025: si tratta della illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.

Un interrogativo: se il reato è già perseguibile

L’entrata in vigore del D.Lgs. 160/2026, il 30 settembre 2026, pone un interrogativo rilevante sul piano applicativo temporale, con particolare riferimento all’art. 437-bis c.p.

La norma richiama infatti gli obblighi gravanti sui sistemi di IA ad alto rischio, la cui applicazione nell’AI Act è stata differita: al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028, a seconda dei sistemi.

La domanda che molte organizzazioni si pongono è: il reato oggi può già essere consumato?

Il principio di legalità in materia penale impone che nessuno possa essere punito per un fatto che, al momento della sua commissione, non costituiva reato.

Ne consegue che, se l’obbligo europeo sottostante alla fattispecie penale entra in vigore solo successivamente, le condotte tenute prima di tale data non dovrebbero, in principio, essere sanzionabili penalmente, pur essendo la norma incriminatrice già formalmente vigente nell’ordinamento italiano.

Il D.Lgs. 160/2026 è subordinato all’AI Act

A sostegno di questa lettura soccorre anche il principio del primato del diritto dell’Unione europea: il D.lgs. 160/2026 è subordinato all’AI Act e al quadro temporale da esso fissato.

Sulla base di queste coordinate, l’art. 437-bis c.p. non dovrebbe, in linea di massima, ritenersi efficace prima di dicembre 2027, pur non potendosi escludere che un giudice interpreti diversamente la questione.

La responsabilità degli enti

È stato introdotto un nuovo art. 25-vicies nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rubricato “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale” e che prevede due fattispecie di reato-presupposto.

In relazione al delitto di cui all’art. 437-bis c.p. (omessa adozione di misure di sicurezza ed alterazione illecita dei sistemi), si applica all’ente la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote.

In relazione al delitto di cui all’art. 612-quater c.p., si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Le sanzioni interdittive applicabili comprendono la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L’ingresso dei reati legati all’IA nel perimetro del D.lgs. 231/2001 impone misure quali la mappatura dei rischi e l’aggiornamento dei Modelli di Organizzazione e Gestione per includere i rischi connessi allo sviluppo e all’utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio come nuove aree di rischio-reato presupposto.

Come adottare i sistema di IA

In pratica, un’azienda che adotti un sistema di IA ad alto rischio per la gestione di processi produttivi o di sicurezza dovrebbe chiedersi, in sede di aggiornamento del Modello 231: chi all’interno dell’organizzazione ha il potere di approvare l’entrata in produzione di un sistema di IA ad alto rischio? Esistono protocolli che impongono una verifica preventiva delle misure di sicurezza e di sorveglianza umana prima del rilascio? È tracciabile chi ha validato l’assenza di rischi penalmente rilevanti?

In assenza di risposte documentate a queste domande, il rischio non è solo la sanzione pecuniaria, ma l’esposizione dell’ente a una contestazione di carenza organizzativa.

Le novità sul piano civile

Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 ha introdotto nell’ordinamento italiano importanti novità in tema di responsabilità civile – sia contrattuale che extracontrattuale – per favorire la tutela dei diritti di chi subisce un danno causato da un sistema di intelligenza artificiale.

Le nuove disposizioni possono riguardare azioni per risarcimento di danni causati sia da chi sviluppa un sistema di IA sia dalle imprese che utilizzano IA nei propri processi o per fornire i propri servizi.

Inoltre, ad eccezione dell’art. 16 comma 2 del decreto che prevede un foro alternativo che può essere adito dal danneggiato persona fisica, tutte le altre disposizioni possono riguardare sia danni vantati da consumatori che da persone giuridiche e professionisti.

L’accesso alle prove

Sul piano processuale civile, nell’ambito dell’IA il danneggiato può trovarsi spesso nell’impossibilità di avere accesso ad informazioni decisive sul funzionamento del sistema – i log, la documentazione tecnica, i parametri algoritmici che hanno portato ad un’azione/decisione, le modalità di supervisione umana – che sono concentrate nella disponibilità del produttore, del fornitore o del deployer.

L’art. 17 del decreto risponde all’esigenza di porre rimedio a questa situazione, garantendo la possibilità per il presunto danneggiato di richiedere al giudice di ordinare all’altra parte (o al terzo che ne dispone) di esibire gli “elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema di intelligenza artificiale”.

Questo può avvenire a condizione che l’istante presenti “fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al collegamento tra il risultato prodotto dal sistema e il danno lamentato”.

Elementi suscettibili

Tra gli elementi suscettibili di esibizione rientrano:

  • i log di registrazione degli eventi che devono essere conservati a norma dell’art. 12 dell’AI Act;
  • la documentazione relativa al sistema di gestione dei rischi di cui all’art. 9;
  • le informazioni pertinenti contenute nella documentazione tecnica di cui all’art. 11;
  • le informazioni relative ai parametri e alle modalità di supervisione umana di cui all’art. 14.

Si tratta, non a caso, dei documenti che l’AI Act impone di produrre e conservare proprio per i sistemi ad alto rischio.

Chi avrà provveduto a svolgere tutte le attività di adeguamento al Regolamento avrà già a disposizione questi documenti; chi non lo avrà fatto si troverà in una posizione critica, considerata la rilevanza degli inadempimenti anche a livello penale.

Un esempio

Un candidato escluso da un processo di selezione gestito da un sistema di IA ad alto rischio, sospettando una decisione discriminatoria o errata, potrà chiedere al giudice di ordinare all’azienda di fare disclosure dei parametri che hanno condotto all’esclusione.

Se l’azienda ha conservato documenti e informazioni in attuazione dell’AI Act, potrà fornirli e difendersi nel merito.

Invece, se non è in grado di farlo, rischia che il giudice ritenga ammessi i fatti allegati dal candidato, con un effetto potenzialmente decisivo sull’esito della causa.

L’impatto dell’inadempimento

Le conseguenze dell’inadempimento sono calibrate in modo da incentivare una maggiore trasparenza:

  • se la parte non adempie senza giustificato motivo all’ordine che riguarda la documentazione tipizzata, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dall’istante;
  • se il terzo non adempie senza giustificato motivo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 1.500 a euro 10.000.

La presunzione del nesso causale

L’art. 18 del decreto stabilisce che, quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria.

Trattandosi di una presunzione relativa, rimane la possibilità per il convenuto di fornire prove che dimostrino che il danno si sarebbe prodotto indipendentemente dalla violazione.
Un punto da non sottovalutare: la presunzione non opera per ogni danno da IA, ma solo quando ricorra una violazione degli obblighi dell’AI Act.

Anche sul piano della responsabilità civile, dunque, l’aderenza di provider o deployer agli obblighi del Regolamento risulta cruciale.

Per esempio, se un sistema di IA utilizzato per la manutenzione predittiva di un impianto industriale causa un danno a seguito della violazione degli obblighi di gestione del rischio previsti dall’AI Act, il danneggiato non dovrà dimostrare analiticamente il nesso tecnico tra la violazione e l’evento dannoso: sarà il produttore o il deployer a dover provare che il danno si sarebbe comunque verificato anche in assenza di quella violazione.

La conformità all’AI Act non è uno scudo

L’art. 19 chiarisce che la conformità del sistema di intelligenza artificiale agli obblighi previsti dall’AI Act non esclude di per sé la responsabilità del convenuto.

Si chiarisce in questo modo che la responsabilità per violazioni dell’AI Act, con le sanzioni che ne possono derivare, rimane su un piano distinto rispetto alla responsabilità civile per danni.

L’azione diretta contro l’assicuratore

L’art. 20 prevede che chi intende promuovere l’azione risarcitoria possa chiedere preventivamente al danneggiante se è assistito da un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativo al danno in questione.

Il soggetto destinatario della richiesta ha 30 giorni per comunicare l’esistenza del contratto, i suoi estremi e la denominazione dell’impresa assicuratrice.

Il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione, nei limiti delle somme per le quali è stipulato il
contratto.

Per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, questa disposizione rende urgente una verifica delle coperture assicurative: le polizze esistenti contemplano i danni causati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale? Franchigie e massimali sono adeguati?

I tre controlli necessari alla verifica

In pratica, la verifica dovrebbe includere almeno tre controlli:

  • la polizza copre esplicitamente i danni derivanti dall’uso o dallo sviluppo di sistemi di IA, oppure contiene esclusioni che potrebbero far cadere la copertura proprio nei casi più rilevanti?
  • i massimali sono proporzionati al danno potenziale (si pensi a un sistema che incide su un numero elevato di persone, come uno strumento di scoring applicato a migliaia di clienti)?
  • le franchigie sono compatibili con il tipo di sinistro atteso?

Responsabilità da prodotto difettoso

Le nuove disposizioni si inseriscono in un quadro normativo più ampio, che include la disciplina sulla responsabilità da prodotto difettoso.

Con la recente Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, infatti, viene incluso esplicitamente il software nella definizione di prodotto, aprendo la strada a possibili azioni risarcitorie nel mondo dei servizi digitali e dell’IA.

La Direttiva dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 9 dicembre 2026.

Il risarcimento per danno da prodotto difettoso

Tra le principali caratteristiche dell’azione di risarcimento per danno da prodotto difettoso, come modificata, vi sono:

  • diritto alla trasparenza: il giudice può ordinare all’azienda di esibire prove interne e segreti commerciali, se la richiesta del consumatore appare fondata;
  • presunzione di difettosità: il difetto si presume nel caso in cui la complessità tecnica del prodotto renda eccessivamente difficile per il consumatore provare il difetto o in caso di mancato rispetto dei requisiti di sicurezza obbligatori;
  • catena dei soggetti obbligati: il danneggiato può agire nei confronti di produttori e fornitori di componenti (inclusi gli sviluppatori di software), di importatori e di chi apporta modifiche sostanziali.

Responsabilità civile, penale, 231 e AI Act si sovrappongono

Un tratto significativo del D.lgs. 160/2026 è la convergenza di tre distinti piani di responsabilità: una medesima condotta – la mancata adozione di presidi di sicurezza e di controllo umano su un sistema di IA ad alto rischio – può attivare simultaneamente conseguenze sul piano delle sanzioni derivanti dall’AI Act, del regime processuale civile in caso di richieste di risarcimento del danno (con importanti facilitazioni sull’onere probatorio che incombe sull’attore) e sulla responsabilità penale ed amministrativa da reato.

Cosa devono fare ora le imprese

In concreto, il D.lgs. 160/2026 richiede una verifica coordinata tra funzione legale, compliance e IT. Le priorità operative sono le seguenti.

  • Censire i sistemi di IA in uso e classificarli secondo le categorie di rischio dell’AI Act, con particolare attenzione a quelli ad alto rischio: un buon punto di partenza è un registro aggiornato a cura della funzione IT/compliance, con indicazione del sistema, del fornitore, dell’area di impiego e della classificazione di rischio attribuita.
  • Verificare la completezza e la corretta conservazione della documentazione
    rilevante ai sensi dell’AI Act: sistema di governance dei dati, documentazione sul risk management, parametri di supervisione umana, conservazione dei log. Questi documenti possono diventare oggetto di un ordine di esibizione in un giudizio civile e costituiscono la prova dell’adempimento anche in sede penale e 231.
  • Aggiornare il Modello 231: i reati legati all’IA devono essere mappati come nuove aree di rischio-presupposto, individuando per ciascun sistema ad alto rischio i presidi di controllo già in essere e le eventuali lacune da colmare, con il coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella valutazione periodica.
  • Svolgere attività di formazione per tutte le risorse che usano strumenti di IA e definire ruoli, poteri, linee guida, procedure: la formazione dovrebbe essere differenziata per funzione (sviluppatori, utilizzatori professionali, management) e ripetuta periodicamente, specie quando un sistema viene aggiornato o ne viene introdotto uno nuovo.
  • Controllare le coperture assicurative RC: verificare che le polizze contemplino i danni causati da sistemi di IA e che le coperture siano adeguate, programmando una revisione con il broker assicurativo ogni volta che un nuovo sistema ad alto rischio entra in produzione o cambia l’impiego.
  • Rivedere i contratti con i fornitori di sistemi di IA: verificare il riparto di
    responsabilità nella filiera, eventuali esclusioni, limiti e manleve, nonché le clausole che garantiscono l’effettiva adozione da parte del provider delle misure prescritte dall’AI Act.

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