LA PRONUNCIA

Se l’impresa è vittima di truffa informatica, non è il DPO a doverne rispondere



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Una sentenza del Tribunale di Firenze chiarisce bene il ruolo del DPO, il quale non risponde se l’impresa che lo ha incaricato subisce una frode informatica. La responsabilità di un sistema di gestione dei dati debole o carente in misure di sicurezza non solo tecniche ma anche organizzative resta sempre e solo in capo al titolare del trattamento

Pubblicato il 5 giu 2026

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Giornalista



Il DPO in Italia ed Europa indagine EDPB

Chi sbaglia paga, ma non certo il DPO. A stabilirlo chiaramente è una recente sentenza del tribunale di Firenze, la n. 3034 del 29 maggio 2026, la quale afferma con chiarezza e precisione che le decisioni sulle misure di sicurezza non spettano di certo al DPO, ma esclusivamente al titolare del trattamento.

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