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Cassazione: sequestro probatorio dello smartphone solo per acquisire dati mirati



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La Cassazione si pronuncia sul sequestro probatorio di uno smartphone contenente informazioni e dati personali. Ecco la conclusione della Corte

Pubblicato il 30 apr 2026

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Giornalista



SMS e phishing via smartphone; Cassazione: sequestro probatorio dello smartphone solo per acquisire dati mirati
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Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione si pronuncia su un’annosa questione concernente il sequestro probatorio di smartphone contenente informazioni e dati personali.

La conclusione è che può essere disposto, ma solo se proporzionato, specifico e mirato ad acquisire i dati utili a cristallizzare la prova del reato contestato. Vediamo il ragionamento.

La Cassazione spiega quando il sequestro di uno smartphone è legittimo

Stop a sequestri probatori indiscriminati nella fattispecie di smartphone contenenti dati di natura anche personale ai fini delle ispezioni di carattere digitale.

A stabilirlo è la recente sentenza della Cassazione penale Sezione III, la n. 15010/2026 (in corso di pubblicazione) ove si conferma un principio consolidato: “il sequestro di uno smartphone è legittimo solo se fondato su criteri di proporzionalità, specificità e selezione mirata dei dati”. Non può ritenersi ammissibile “un’acquisizione esplorativa o indiscriminata del contenuto digitale”.

Ecco come la Cassazione ha inteso irrobustire il legame tra le garanzie costituzionali ineludibili e una solida correttezza procedurale per l’ispezione digitale.

La sentenza nella sua portata innovativa

Con la sentenza in parola la Cassazione ritorna su un tema discusso: il sequestro probatorio di uno smartphone, chiarendo come questo possa avvenire. Infatti, non è il device che giustifica l’acquisizione tout court di quanto in esso è contenuto, ma il rapporto che in concreto sussiste tra il dato (personale) ricercato e il fatto di reato contestato.

La differenza non è sottile. D’altronde è consolidato l’orientamento secondo cui “il sequestro del telefono e l’estrazione dei dati sono legittimi solo se sorretti da criteri di proporzionalità, specificità e non esploratività”.

Il caso

Il fatto di reato contestato è “traffico di stupefacenti in associazione inalizzata allo spaccio” (artt. 73 e 74 DPR 309/1990).

Di qui, il Giudice delle Indagini Preliminari – GIP disponeva il sequestro probatorio dello smartphone.

Il principio di diritto e il ragionamento della Cassazione

La Cassazione nel ribadire che “il sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici non può avere finalità meramente esplorativa” delinea in maniera netta il principio di diritto che non lascia margine a equivoci.

Si legge infatti nella sentenza “non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma.

La stessa Corte Edu ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongano in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione”.

Quindi, conclude, deve ritenersi “illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisca la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per
le quali, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza”.

E quindi entra in gioco l’importanza della privacy in accezione evoluta. Al contrario si può dire quindi che il sequestro di uno smartphone è legittimo quando:

  • la ricerca di dati (messaggi di testo, audio, video) è mirata e contestualizzata;
  • v’è un “filtro tecnologico” per key-words al fine di selezionare solo i contenuti pertinenti;
  • la finalità probatoria è concreta e rapportata al fatto di reato contestato (rapporti tra indagati, reati fine eccetera).

La sentenza: un’adeguata valutazione della proporzionalità

La sentenza per quanto non vincolante secondo il nostro Ordinamento, mette tuttavia dei paletti ben precisi ai pubblici ministeri, affermando testualmente che: “Allo scopo di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, questa Corte è orientata nel senso che il pubblico ministero deve illustrare nel decreto di sequestro probatorio:

  • le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
  • i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;
  • i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti”.

Detto altrimenti, solo in presenza di un rapporto proporzionale tra finalità probatorie da (dover) perseguire e il sacrificio del diritto alla protezione dei dati personali contenuti in uno smartphone, può essere disposto il sequestro dello stesso. Diversamente la misura (cautelare) non potrà essere applicata.

Quello che cambia è la prospettiva

La domanda da porsi è cosa cambia. Ecco, quello che cambia è la prospettiva.
Infatti, se oggi in una società digitale lo smartphone è tra le fonti di prova principali, al tempo stesso, con la lente della privacy, è anche una delle più invasive, dal momento che si tratta di uno strumento che contiene tanti dati personali (comunicazioni, foto, mail, chat, dati bancari eccetera).

Allora, per la ricerca della prova uno dei mezzi che potrebbero proprio costituire la “prova regina” deve avere confini e modalità ben definiti. Senza questi, il rischio è l’inutilizzabilità della prova digitale, vanificando tutti gli sforzi probatori profusi.

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