Recentemente il Garante per la privacy con il provvedimento n. 89[1] del 12 febbraio 2026 ha irrogato una sanzione di 15mila euro ad un’agenzia assicurativa (di seguito “Agenzia” o “Società”) che, ritenendo erroneamente di agire quale responsabile del trattamento per conto della Compagnia mandante, ha inviato e-mail promozionali in assenza di una propria specifica informativa e autonomo consenso, nonché per aver omesso di riscontrare la richiesta di accesso avanzata dal reclamante.
il provvedimento
Attività promozionali, l’Agenzia assicurativa è titolare del trattamento: la sanzione privacy
Il Garante privacy ha sanzionato un’agenzia assicurativa che, ritenendo erroneamente di agire quale responsabile del trattamento per conto della Compagnia mandante, ha inviato e-mail promozionali in assenza di una propria informativa e autonomo consenso. Ecco gli insegnamenti da trarre
Avvocato, Partner Floreani Studio Legale Associato

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