DISEGNO DI LEGGE

AI e impatti sullo Statuto dei lavoratori: quali rischi per la privacy



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Con il via libera del Senato al disegno di legge in materia di intelligenza artificiale, ecco che si inizia a pensare come aggiornare le normative che per l’effetto ne vengono impattate. Tra queste lo Statuto dei lavoratori e, nello specifico, con riferimento ai controlli a distanza. Ma chiediamoci quali rischi per la privacy dei lavoratori

Pubblicato il 31 mar 2025

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Giornalista



AI e Statuto dei lavoratori rischi privacy

La massiccia evoluzione tecnologica ormai in atto impone al legislatore di stare al passo, così di recente il Senato ha approvato il disegno di legge in materia di AI il quale, tra gli altri, disciplina anche aspetti del mondo del lavoro, i cui criteri tradizionali evidentemente devono/dovranno essere ripensati.

Con specifico riferimento allo Statuto dei Lavoratori tutto il tema dei controlli a distanza andrà “svecchiato”, dopo aver capito se i sistemi di AI sono “strumenti di lavoro”, o se invece ricadono in quelli di cui al comma I, che necessitano dell’accordo sindacale o in via alternativa dell’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro (INL).

Il tutto nel pieno rispetto della privacy. Al riguardo, giusto in data 26 marzo 2025, è stato rinnovato il Protocollo di intesa tra Garante Privacy e INL. Ma andiamo per gradi.

AI e Statuto dei lavoratori: focus sui rischi privacy

L’AI sta entrando, per non dire che lo è già, nel mondo del lavoro. Così il ddl approvato il 20 marzo 2025 ha contemplato due articoli al riguardo. Uno sull’uso dell’intelligenza artificiale all’art. 11, e l’altro sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro al successivo art. 12.

In sostanza, a parte questa (ultima) istituzione, le disposizioni in questione riprendono i principi generali di cui alla legislazione giuslavoristica. Nulla dicono di nuovo.

Principi sull’utilizzo dell’AI e obbligo di informativa

Nella proposta di legge–quadro si legge che l’AI è impiegata per “migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone” (I comma).

Poi l’uso dell’AI nel contesto lavorativo deve essere (II comma):

  • sicura,
  • affidabile,
  • trasparente, né in contrasto con la dignità umana, né violare la riservatezza dei dati personali.

Quindi, ancora una volta viene ribadito che il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori se in azienda vengono adoperati sistemi di AI.

D’altronde, visto il ruolo che assume, l’AI deve/dovrà assolutamente garantire “l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in fun­zione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell’Unione europea” (III comma).

L’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di AI

Sempre nel ddl in parola si propone di costituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un “Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro”, prevedendo “al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo”, dei compiti assai ampi, e in particolare:

  1. definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo;
  2. monitorare l’impatto sul mercato del lavoro;
  3. identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale”.

L’Osservatorio è poi chiamato a promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia.

AI e lavoro: rinnovato il protocollo d’intesa tra Garante e INL

In questo contesto, come dicevamo all’inizio, è stato rinnovato il protocollo d’intesa tra Garante della privacy e Ispettorato Nazionale del Lavoro per altri tre anni. Così apprendiamo dal comunicato stampa del 26 marzo 2025, diffuso dal Garante della Privacy.

Ricordiamo che già il “vecchio” Protocollo del 2021, con il quale veniva sancito l’avvio della collaborazione tra le due Istituzioni, si occupava delle “sfide connesse all’accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dell’organizzazione del lavoro, della produzione e dell’erogazione dei servizi(ad es., formazione a distanza, smart working)”.

In questo ultimo documento sono meglio definiti gli ambiti e le attività sinergiche tra le due istituzioni, soprattutto attraverso la condivisione di informazioni.

L’attuale Protocollo prevede quindi:

  1. una collaborazione reciproca e attività consultiva (art. 2);
  2. degli incontri periodici su materie di interesse comune (art. 3);
  3. delle campagne informative e attività formative (artt. 4 e 5);
  4. uno scambio informativo, e tavole rotonde (art. 6)

Queste sinergie sono dunque importanti a maggior ragione quando il tema non è solo innovativo, ma anche decisamente pervasivo come l’AI, di questi tempi.

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