IL PARERE

Garante privacy, più cautele con big data e AI: indicazioni operative per la medicina d’iniziativa

Con un provvedimento emesso lo scorso primo ottobre, il Garante privacy ha dato il suo sì condizionato su uno schema di regolamento della Provincia autonoma di Trento riguardante la medicina di iniziativa nel servizio sanitario provinciale, suggerendo più cautele nell’uso dell’algoritmo per individuare i pazienti a rischio. Ecco tutti i dettagli

Pubblicato il 27 Ott 2020

Francesco Maldera

Data Protection Officer e Data Specialist

Big data AI medicina d'iniziativa Garante privacy

È dello scorso primo ottobre il provvedimento n. 175 con cui il Garante privacy ha dato il suo parere alla Provincia autonoma di Trento su uno schema di regolamento concernente la medicina di iniziativa nel servizio sanitario provinciale: in buona sostanza, l’Autorità per la protezione dei dati personali ha suggerito di usare maggiori cautele nell’uso dell’algoritmo, e quindi di big data e intelligenza artificiale, per individuare i pazienti a rischio.

Big data e AI nella medicina d’iniziativa: il contesto

Il mondo viaggia veloce grazie alla tecnologia. E la Provincia Autonoma di Trento cerca di correre quanto il mondo anche per migliorare l’efficacia delle proprie politiche sanitarie anticipando la diagnosi delle patologie e la loro possibile diffusione.

È quella che si chiama medicina d’iniziativa, che l’art. 4 della legge provinciale n. 16 del 23 luglio 2010 così come modificato dalla legge provinciale n. 3 del 2020 definisce quale “modello assistenziale del sistema sanitario provinciale finalizzato alla diagnosi precoce e alla prevenzione, sia primaria che secondaria, delle patologie croniche e alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare”.

L’idea si fonda su una analisi spinta dei dati della popolazione residente, perlopiù riguardanti la salute e gli stili di vita, basata sull’intelligenza artificiale e su tecniche statistiche con scopi predittivi.

Le finalità dell’iniziativa

L’ultimo periodo del comma 1‑quinquies dell’art. 4 della legge 16 del 2010 prevede che l’avvio dell’iniziativa sia preceduto dall’approvazione di un regolamento che individui “i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, i tempi di conservazione, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato, fermo restando che il risultato del trattamento è rappresentato da dati aggregati”.

Essendo un’iniziativa che, per caratteristiche intrinseche, prevede un intenso trattamento di dati personali, il Garante per la Protezione dei dati Personali è intervenuto proprio sullo schema di tale regolamento per il quale la Provincia di Trento ha chiesto un parere ai sensi del paragrafo 4 dell’art. 36 del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Il provvedimento ha ripreso alcuni elementi critici di carattere generale che lo stesso Garante aveva già espresso nel parere fornito l’8 maggio scorso sulla legge 3/2020 (modificativa dell’art. 4 della legge 16/2010).

In particolare, il Garante ha puntato l’attenzione sulla finalità dell’iniziativa e, quindi, del trattamento avendo come riferimento l’art. 5 del GDPR che prevede che le finalità siano “determinate, esplicite e legittime”: proprio queste caratteristiche risultano piuttosto carenti sia nell’art. 4 della legge 13/2010 sia dello schema di regolamento.

Nel trattamento di dati personali, purtroppo, la genericità della finalità compromette la corretta individuazione delle basi giuridiche del trattamento e, quindi, la sua liceità.

E i sintomi di approssimazione nell’individuazione della base giuridica sono già molto evidenti nella legge 16, art. 4, che, prima, al comma 1‑bis, individua quale base giuridica l’art. 9, par. 2, lett. h) del GDPR (escludendo, quindi, il consenso dell’interessato) e, dopo, al comma 1‑quinquies, prevede che “Il trattamento effettuato, sulla base di tale modello, per finalità di cura, richiede necessariamente la preventiva acquisizione del consenso informato da parte dell’interessato”, intendendo che la base giuridica possa essere l’art. 9, par. 2, lett. a) del GDPR.

Queste incertezze, insieme agli accenti di natura spiccatamente amministrativa presenti nel regolamento trentino, si traducono in un’ipotesi di traslazione della finalità, paventata dal Garante, dalla tutela della salute di cittadini ad obiettivi inerenti la “programmazione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale”.

Il lessico improprio

Il quadro normativo offerto dalla Provincia Autonoma di Trento (legge 16/2010 più schema di regolamento) soffre, inoltre, a parere del Garante, di una leggerezza lessicale incompatibile con le definizioni e con i sottostanti princìpi contenuti nel GDPR.

E anche questo appare al Garante un sintomo di genericità del trattamento che si prefigura. La “previsione” e la “predizione” non sono operazioni di trattamento contemplate tra le definizioni dell’art. 4 del GDPR.

Peraltro, predizione e previsione, pur nel loro uso atecnico, corrispondono a concetti che si avvicinano molto alla profilazione definita dal GDPR come “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica” e che, all’art. 22 dello stesso GDPR, non può essere applicata trattando dati appartenenti alle particolari categorie (tra i quali quelli sulla salute) se non con il consenso dell’interessato (quindi apparirebbe necessario) oppure per motivi di interesse pubblico rilevante che deve essere proporzionato alla finalità perseguita (determinata, esplicita e legittima).

Un ulteriore inciampo riguarda i “dati anonimi”, che vengono riportati nello schema di regolamento ma che non fanno parte dello strumentario lessicale messo a disposizione dal GDPR.

Infatti, il Garante chiede alla Provincia Autonoma di Trento di sostituire questa locuzione con la più opportuna “dati anonimizzati secondo tecniche allo stato dell’arte”. In più, nella sostanza, il Garante richiama ad impiegare tecniche di anonimizzazione che evitino il rischio di single‑out, cioè di far emergere, pur tra dati apparentemente privi di elementi identificativi, alcune informazioni che rendano identificabili uno o più interessati.

La valutazione d’impatto

Tra gli equivoci lessicali ci sono, inoltre, i riferimenti a tecniche quali l’analisi di big data o il machine learning nell’ambito delle operazioni di trattamento.

In realtà, questo nasconde una carenza molto più grave giacché tali tecniche, ovviamente non riportate dal GDPR tra le operazioni di trattamento, sembrano avvicinare ad un tipo di trattamento che “prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche” cioè ad un trattamento che rende obbligatoria, secondo il primo paragrafo dell’art. 35 del GDPR, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA).

Ed è lo stesso legislatore trentino che riconosce la necessità della DPIA perché al comma 1‑bis, art. 4 della legge 16/2010 riferisce che “l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in considerazione della valutazione d’impatto eseguita, è autorizzata a operare la stratificazione del rischio”; purtroppo, però, la DPIA non è mai stata posta all’attenzione del Garante né formalmente né informalmente nonostante, tra l’altro, l’iniziativa preveda l’interconnessione tra diverse banche dati di natura pubblica e privata.

Il percorso dall’inizio alla fine

In definitiva, quello che lascia intendere il Garante, fornendo parere positivo allo schema di regolamento, è che il GDPR non pone ostacoli all’impiego di strumenti evoluti per il trattamento di dati personali.

Quindi, vanno bene i big data e l’intelligenza artificiale ma non si possono avviare trattamenti, anche da parte di soggetti pubblici, se non è stato definito con precisione lo “steccato di garanzie” che si offre agli interessati: è un percorso difficile che parte dalla rigorosa individuazione della finalità ed arriva ad una valutazione del rischio (se necessario ad una DPIA) tesa all’individuazione di misure di sicurezza adeguate.

La mancanza di un tassello o gli inciampi lessicali possono nascondere una scarsa attenzione al rigore metodologico richiesto dal GDPR e, quindi, alla violazione del principio di accountability tanto caro al legislatore europeo.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati