Con un’ordinanza pubblicata il 5 ottobre 2026, il Tribunale di Milano ha accolto l’azione inibitoria collettiva promossa da alcuni membri dell’associazione Algopolio contro Google LLC e le sue controllate europea e italiana.
L’ordinanza impone di modificare entro il 15 novembre procedure e modulistica per le richieste di deindicizzazione.
Il modulo dovrà consentire all’interessato di allegare i documenti a sostegno della richiesta di diritto all’oblio e ogni diniego dovrà indicare le ragioni sulla base di una valutazione di quei documenti.
Per ogni giorno di ritardo scatta una penale. Google ha annunciato l’appello e difende il proprio processo di revisione, affidato a team dedicati.
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La contestazione a Google sul diritto all’oblio
L’azione risale al novembre 2025. Secondo i ricorrenti il modulo di Google chiudeva ogni spazio agli allegati e le risposte arrivavano identiche da un caso all’altro, prive di riferimenti alla vicenda dell’interessato.
Nel comunicato che annunciava l’azione sostenevano anche che quelle prassi aggirassero provvedimenti specifici del Garante.
Il Tribunale ha accolto queste critiche. Il gestore di un motore di ricerca, ritiene il giudice, bilancia interessi in conflitto e per farlo deve disporre di tutte le informazioni pertinenti, che un modulo senza allegati gli sottrae.
I riscontri inviati agli utenti, inoltre, li lasciano all’oscuro delle ragioni del rifiuto. Il resoconto poggia sul comunicato dei ricorrenti e sulle cronache di stampa, senza il testo dell’ordinanza.
I ricorrenti riferiscono che il Tribunale ha riletto il GDPR alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e le cronache tacciono sulle pronunce richiamate.
L’azione inibitoria collettiva, disciplinata dall’articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile e inserita nel codice dalla legge 31 del 2019, consente di chiedere la cessazione di un comportamento in pregiudizio di una pluralità di individui.
Il modulo di Google è un comportamento di questo genere, comune a ogni richiedente e l’ordine riguarda la procedura in quanto tale, a differenza di un ricorso individuale, che avrebbe esaminato un indirizzo e un diniego.
Le sentenze precedenti
Dal 2014, con la sentenza Google Spain, il primo bilanciamento tra riservatezza e libertà di informazione spetta al gestore del motore di ricerca, che lo compie dentro una procedura da lui stesso disegnata.
Nel dicembre 2022, nella causa TU e RE contro Google (C-460/20), la Corte di giustizia ha distribuito i compiti tra le parti di quella procedura. Chi chiede la deindicizzazione di un contenuto inesatto deve fornire elementi probatori pertinenti e sufficienti a stabilirne l’inesattezza manifesta, entro i limiti di ciò che può ragionevolmente pretendersi da lui e la Corte esclude, in linea di principio, che a monte possa esigersi una decisione giudiziaria contro l’editore.
Il gestore deve accogliere la richiesta quando quegli elementi bastano, ed è esonerato dall’indagare i fatti e dall’aprire un contraddittorio con l’editore.
Un modulo privo di spazio per gli allegati chiede all’interessato una prova che la Corte gli ha addossato e gli sottrae il mezzo per fornirla.
Le informazioni giudiziarie seguono una logica analoga.
Nella sentenza GC e altri contro CNIL del 2019 la Corte impone di accogliere la richiesta, se i diritti dell’interessato prevalgono su quelli del pubblico, quando la notizia riguarda una fase anteriore del procedimento che il suo sviluppo ha superato e quello sviluppo si documenta con una sentenza di assoluzione o con un provvedimento di archiviazione.
L’interessato deve poter esercitare i suoi diritti
L’articolo 12 del GDPR impone al titolare di agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato e il modulo è lo strumento con cui l’agevolazione si realizza o si ostacola.
Il paragrafo 4 obbliga il titolare che respinge una richiesta a comunicare all’interessato, senza ritardo e al più tardi entro un mese, i motivi del rifiuto, insieme alla possibilità di proporre reclamo al Garante e ricorso al giudice.
Il parametro che il comunicato attribuisce all’ordinanza, ragioni comprensibili in modo immediato, ricorda il paragrafo 1, che pretende comunicazioni intelligibili, in linguaggio semplice e chiaro.
Nell’opposizione dell’articolo 21 l’onere di giustificare il trattamento spetta al titolare, tenuto a dimostrare motivi legittimi cogenti che prevalgono sui diritti dell’interessato e una risposta identica per ogni richiedente lascia aperta la domanda se il titolare abbia assolto quell’onere.
Il reclamo e il ricorso, che la Corte di giustizia garantisce a chi riceve un rifiuto dal gestore, presuppongono un rifiuto che contenga qualcosa da contestare e le ragioni scritte sono il materiale su cui lavora il giudice, che la Corte considera l’autorità meglio collocata per il bilanciamento complesso.
Cosa pretende l’ordinanza milanese da Google
L’ordinamento italiano ha riconosciuto le due garanzie a chi si trova davanti all’amministrazione con la legge 241 del 1990, più di quarant’anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione.
L’articolo 10 attribuisce ai partecipanti al procedimento il diritto di presentare memorie e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare se pertinenti all’oggetto.
L’articolo 3 impone la motivazione del provvedimento, come l’articolo 111, sesto comma, della Costituzione la impone ai provvedimenti del giudice. L’ordinanza milanese pretende da Google la stessa coppia, documenti che entrano nel fascicolo e ragioni che escono con la decisione e la pretende da un soggetto privato le cui procedure servono milioni di utenti nell’Unione.
Nel modulo si stabilisce in anticipo quali fatti possono entrare nel bilanciamento e chi lo disegna esercita un potere che il diritto pubblico ha imparato da tempo a vincolare.
Il Tribunale ha respinto la richiesta dei ricorrenti di imporre a Google la cancellazione dell’informazione nel suo complesso e quella di estendere la deindicizzazione agli indirizzi che compaiono con altri criteri di ricerca.
L’interessato deve individuare le singole pagine e il gestore è esonerato dall’accertare quali altri collegamenti, restituiti dalla stessa parola chiave, conducano a risultati analoghi.
La notizia continua a essere raggiungibile sulle pagine degli editori. L’ordinanza interviene sul procedimento e l’esito di ogni richiesta dipende ancora dal bilanciamento caso per caso, dove il documento allegato entra come elemento di valutazione.
Se il documento lascia dubbia l’inesattezza e manca una decisione giudiziaria, il gestore può respingere la richiesta, come la Corte di giustizia ha affermato nel 2022.
Con l’ordinanza la differenza sta nella motivazione, che dovrà spiegare perché quel documento è sufficiente oppure insufficiente.
La richiesta di deindicizzazione da Google per il diritto all’oblio
Chi presenta una richiesta di deindicizzazione deve indicare con precisione l’indirizzo di ogni pagina e raccogliere prima di compilare il modulo la documentazione che prova l’inesattezza della notizia o l’esito favorevole del procedimento, così che la richiesta arrivi a Google come un fascicolo completo.
Conservare la data di invio e il testo della risposta fornisce gli elementi per un reclamo al Garante, quando la risposta arriva oltre il mese dal ricevimento previsto dall’articolo 12 oppure con motivi generici.
Il rifiuto motivato offre a chi lo impugna davanti al Garante o al giudice un atto da contestare punto per punto.
Il comunicato dei ricorrenti riferisce che il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Google LLC e ha rivolto l’ordine anche alla società statunitense, senza riportare le ragioni della scelta.
Il provvedimento ha una portata europea
Il GDPR offre un criterio testuale all’articolo 79, paragrafo 2, che consente all’interessato di agire davanti ai giudici dello Stato in cui risiede abitualmente e il testo dell’ordinanza chiarirà se la decisione poggia su quella norma e come la applica a un’azione collettiva.
I ricorrenti attribuiscono al provvedimento una portata europea e lo stesso testo indicherà se l’ordine riguarda le procedure rivolte agli utenti italiani o quelle dell’intera Unione.
Il comunicato parla inoltre di procedure non automatizzate e la motivazione dirà se questa esigenza discende dall’articolo 22 del GDPR oppure dal dovere di bilanciare ogni richiesta caso per caso.
Il termine del 15 novembre cade tra poco più di un mese. Sull’appello annunciato da Google si deciderà se la regola del documento valutato e della decisione motivata vincola anche il bilanciamento che un gestore privato compie ogni giorno tra oblio e informazione.











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