In questi giorni è ufficialmente iniziata la nuova fase di monitoraggio relativa al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, ai fini della quale l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) si avvale del previsto contributo degli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) o, ove temporaneamente assenti gli Oiv, dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct).
Ecco le prossime scadenze a cui dovranno provvedere gli Oiv.
Indice degli argomenti
I prossimi passi
- entro il 15 luglio a rendere l’”attestazione” sul rispetto delle previsioni di trasparenza (con riguardo alla data del 31.12.2024);
- entro il 30 novembre a monitorare il superamento di eventuali carenze;
- a partire dall’1 dicembre a monitorare il superamento del perdurare di carenze nella pubblicazione.
Come noto, l’Anac procede periodicamente alla selezione di specifiche tipologie di informazioni da verificare, sulla base delle priorità individuate nel contesto dei piani annuali di attuazione della trasparenza.
Ai sensi della Delibera Anac n. 192/2025, tra le informazioni oggetto di verifica sono indicate diverse categorie di dati relativi al personale, incluse quelle concernenti i compensi percepiti e la situazione patrimoniale non solo dei titolari di incarichi dirigenziali di vertice, bensì anche di altre figure dirigenziali.
Il quadro normativo vigente e gli orientamenti giurisprudenziali
La questione della pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici è stata oggetto, negli anni, di numerosi interventi interpretativi e chiarimenti da parte sia del legislatore che della giurisprudenza.
In particolare, con la Sentenza n. 20/2019 della Corte Costituzionale è stato precisato che l’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 – nella parte in cui prevede la pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali – deve intendersi pienamente applicabile esclusivamente per i soggetti titolari di posizioni di vertice.
Per quanto concerne gli altri dirigenti, l’obbligo di trasparenza andrebbe limitatamente soddisfatto con riferimento esclusivamente ai compensi annui.
Tale orientamento è stato recepito e ulteriormente specificato dall’ANAC con la Delibera n. 586/2019, con la quale sono state fornite indicazioni operative per identificare le posizioni dirigenziali soggette a “trasparenza rafforzata”.
In particolare, sono state indicate come tali le figure titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici articolati internamente in uffici di livello dirigenziale (generali e non generali).
Ai fini di una corretta attuazione delle previsioni sulla trasparenza, l’Anac ha altresì richiamato l’esigenza che le amministrazioni diverse da quelle statali provvedano a individuare in appositi atti organizzativi le posizioni dirigenziali soggette agli obblighi di trasparenza rafforzata, al fine di garantire uniformità applicativa e consentire all’Autorità di vigilanza di svolgere in modo efficace il proprio ruolo.
Questioni applicative della Delibera Anac n. 192/2025
Con la Delibera citata, l’Anac ha fornito i template informativi utili alle pubbliche amministrazioni per effettuare le comunicazioni richieste. Tuttavia, alcuni aspetti dei modelli predisposti sembrano sollevare dubbi interpretativi e difficoltà operative, con riguardo ai dati che devono essere resi pubblici per tutti i dirigenti e quelli limitati ai soli soggetti di vertice.
Nel dettaglio, nei template destinati ai cosiddetti “Titolari di incarichi dirigenziali non generali” sono previste voci relative alla pubblicazione di informazioni patrimoniali analoghe a quelle previste per i dirigenti di vertice, creando potenziali sovrapposizioni e rischi di non conformità con la normativa vigente.
A tal proposito, si registra un importante pronunciamento del Consiglio di Stato con la sentenza n. 267/2025, secondo cui, pur essendo onere di tutti i dirigenti pubblici comunicare alla propria amministrazione le informazioni relative alla propria situazione patrimoniale e reddituale, la pubblicazione di tali dati è obbligatoria solo per i titolari di incarichi dirigenziali di vertice.
Il Collegio ha richiamato, tra l’altro, l’articolo 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), ribadendo che il dovere di rendicontare la propria situazione economica-patrimoniale si configura come strumento funzionale alla prevenzione della corruzione nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
Indicazioni per l’assolvimento delle previsioni sulla trasparenza
Alla luce di quanto sopra, si ritiene utile avanzare alcune considerazioni per i diversi soggetti coinvolti in tale importante attività di verifica del rispetto del principio della trasparenza.
Sarebbe opportuno che l’Autorità fornisca un chiarimento interpretativo, eventualmente anche mediante una revisione dei template predisposti, al fine di delineare in maniera inequivoca:
- le informazioni che devono essere pubblicate per tutti i dirigenti;
- quelle riservate esclusivamente ai dirigenti di vertice;
- quelle che, pur raccolte dalle amministrazioni, non possono essere rese pubbliche per mancanza di una base giuridica idonea e per ragioni di protezione dei dati personali.
In assenza di specifiche indicazioni integrative da parte di Anac, si ritiene opportuno che, per le voci dei template relative a informazioni economiche ulteriori rispetto ai compensi, venga apposta la dicitura “N/A – non applicabile”, corredata da una motivazione esplicita fondata su quanto disposto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 20/2019) e, da ultimo, dal Consiglio di Stato (sentenza n. 267/2025).
Conformità con il Gdpr
Si evidenzia, al riguardo, che l’eventuale pubblicazione di dati economici di natura patrimoniale o reddituale, in assenza di una base giuridica chiara e legittima, risulterebbe non conforme alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – Gdpr e D.Lgs. n. 196/2003), configurando una possibile violazione dei principi di liceità, pertinenza e non eccedenza del trattamento.
Fermo restando l’obbligo di raccolta delle suddette informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche anche nei confronti dei dirigenti non apicali – in attuazione di quanto previsto dall’art. 13 del DPR 62/2013 e richiamato dalla giurisprudenza amministrativa –, è essenziale che tali dati siano trattati in modo conforme alle disposizioni sul diritto alla riservatezza e sulle limitazioni all’accesso, evitando pubblicazioni non previste o eccedenti.
Adempimento di altre amministrazioni
Si richiama, infine, l’adempimento – già previsto dalle linee guida Anac – a carico delle amministrazioni diverse da quelle statali, consistente nell’adozione di un atto formale di individuazione delle posizioni dirigenziali soggette agli obblighi di trasparenza “rafforzata”.
Tale individuazione deve essere resa pubblica tramite la sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, al fine di garantire certezza giuridica e coerenza applicativa.
Il ruolo strategico del Data protection officer
La materia della trasparenza, benché improntata a finalità di garanzia democratica e prevenzione della corruzione, non può prescindere da una rigorosa applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali.
L’equilibrio tra trasparenza e privacy rappresenta un obiettivo irrinunciabile per ogni amministrazione pubblica moderna e responsabile.
L’intersezione tra obblighi di trasparenza e tutela della privacy rappresenta quindi uno snodo critico per le amministrazioni pubbliche.
In questo contesto, il Dpo assume un ruolo centrale, sia per garantire la conformità al Gdpr e al Codice Privacy, sia per supportare l’amministrazione nell’interpretazione e nell’implementazione delle normative sulla trasparenza.
In particolare, il Dpo dovrebbe:
- monitorare le modalità di trattamento previste per i dati patrimoniali e reddituali raccolti,
- anche quando non previsti per la pubblicazione;
- fornire consulenza al Rpct e agli Oiv per evitare diffusione non conforme di dati personali;
- collaborare alla redazione di procedure interne per la selezione, conservazione e cancellazione di informazioni altamente personali quali quelle in esame;
- assicurare che i trattamenti effettuati nell’ambito delle attività di trasparenza siano sempre accompagnati da valutazioni di impatto sulla protezione dei dati (Dpia), ove necessario.











