LINEE GUIDA EDPB

Titolari e responsabili del trattamento, ruoli data protection in ambito marketing: i consigli

Le nuove linee guida dell’EDPB su titolari e responsabili del trattamento forniscono numerosi esempi pratici e alcune utili precisazioni per la definizione dei ruoli data protection anche e soprattutto in ambito marketing. Analizziamole in dettaglio

Pubblicato il 22 Lug 2021

Andrea Michinelli

Avvocato, FIP (IAPP), ISO/IEC 27001, Of counsel 42 Law Firm

Titolari e responsabili del trattamento in ambito marketing

La distinzione tra ruoli privacy (titolare, responsabile, contitolare) è uno dei passaggi ineludibili quando si ragiona di protezione dei dati, non sempre intuitiva e pacifica. L’EDPB, quale rappresentante delle autorità di controllo europee, dopo una prima bozza di settembre, ha pubblicato il 7 luglio scorso la versione definitiva 2.0 delle proprie linee guida 7/2020 con cui supportare i ragionamenti (e dunque l’accountability) sulla qualifica dei soggetti coinvolti.

L’impianto della prima bozza è stato generalmente rispettato dopo la consultazione pubblica. Tuttavia, la nuova e definitiva versione espone alcuni nuovi casi e precisazioni che meritano un’analisi più focalizzata, costituendo strumenti utili per ogni riflessione, come tenteremo di fare di seguito, soprattutto nell’ambito del marketing. Un settore in cui si concentra una nutrita serie di esempi e che può trovare grande giovamento dalle spiegazioni dell’autorità.

Linee guida 7/2020 EDPB su titolare e responsabile, ecco le definizioni per individuare i ruoli

Lancio di una campagna marketing: precisazioni ed esempi

Nel primo esempio, il reparto marketing di una società lancia una campagna pubblicitaria per promuovere i prodotti della propria azienda.

Nonostante il reparto marketing decida la natura della campagna, i mezzi da utilizzare (e-mail, social media ecc.), a quali clienti indirizzarsi e quali dati utilizzare per rendere la campagna il più efficace possibile, in maniera indipendente, sarà comunque la società a essere considerata il titolare visto che la campagna pubblicitaria viene lanciata dalla stessa società e si svolge nell’ambito delle sue attività commerciali e per i suoi scopi.

Da qui l’EDPB chiarisce che in linea di principio, si può presumere che qualsiasi trattamento dei dati personali da parte di dipendenti che avvenga nell’ambito delle attività di un’impresa avvenga sotto il controllo di tale organizzazione.

Qualora, in casi eccezionali, possa accadere che un dipendente decida di utilizzare i dati personali per i propri scopi, superando così illecitamente il perimetro di azione che gli è stato concesso da titolare, l’EDPB ricorda il dovere del titolare di assicurarsi che vi siano adeguate misure tecniche e organizzative, come la formazione e l’informazione ai dipendenti, per garantire il rispetto del GDPR.

Call center e determinazione dei mezzi non essenziali

Un altro esempio coinvolge i call center, quando delegati dal titolare che esternalizzano le proprie relazioni telefoniche con clienti/prospect.

Il call center riceve dal titolare dati personali sugli acquisti dei clienti e le informazioni di contatto, utilizzando il proprio software e la propria infrastruttura IT per gestire i dati personali riguardanti tali contatti.

Dunque ricopre il ruolo di responsabile ex art. 28 GDPR della società committente, la quale avrà determinato che le misure di sicurezza tecniche e organizzative – proposte dal call center – sono appropriate ai rischi in questione e che il call center tratta i dati personali solo ai fini determinati dalla committente stessa e in conformità alle sue istruzioni (sebbene il responsabile possa suggerire elementi che, se accettati dal titolare, vengono a far parte delle istruzioni fornite).

Tutto ciò sebbene la società non fornisca ulteriori istruzioni al call center – né in merito al software specifico né istruzioni dettagliate relative alle misure di sicurezza specifiche da attuare.

Pertanto, il ruolo del call center resta quello di responsabile, nonostante abbia determinato alcuni mezzi “non essenziali” del trattamento.

Per quanto riguarda tale distinzione, qui l’EDPB riconosce mezzi essenziali e mezzi non essenziali. I mezzi essenziali sono strettamente legati allo scopo e alla portata del trattamento e sono tradizionalmente e intrinsecamente riservati al titolare del trattamento.

Esempi ne sono il tipo di dati personali trattati (“quali dati saranno trattati?”), la durata del trattamento (“per quanto tempo saranno trattati?”), le categorie di destinatari (“chi avrà accesso ai dati?“) e le categorie di interessati (“di chi sono quelli i cui dati personali vengono trattati?”).

I mezzi essenziali sono anche strettamente legati alla questione se il trattamento sia lecito, necessario e proporzionato.

I mezzi non essenziali riguardano invece aspetti più pratici, come la scelta di un particolare tipo di software oppure le misure di sicurezza dettagliate che possono essere lasciate alle valutazioni del responsabile.

Ricerche di mercato e autonomia decisionale

Sul tema delle ricerche di mercato l’autorità fa persino due esempi, a distinguere situazioni comuni nella prassi e non prive di somiglianze e confusioni.

Nel primo caso, un’azienda incarica un fornitore di svolgere tali indagini, istruendolo sul tipo di informazioni a cui è interessata e fornendo un elenco di domande da porre a coloro che partecipano alla ricerca. La società incaricante riceve, infine, solo informazioni statistiche (ad es. identificando le tendenze dei consumatori per regione), aggregate dal fornitore, e non ha accesso ai dati personali dei singoli intervistati.

Tuttavia, è tale società ad aver deciso che il trattamento dovesse avvenire, lo scopo e l’attività, fornendo istruzioni dettagliate su quali dati raccogliere.

Pertanto, è sufficiente a far ritenere la società committente quale titolare del trattamento, ancor più considerando che il fornitore può elaborare i dati solo per lo scopo indicato dalla società committente, secondo le sue istruzioni, ricoprendo il mero ruolo di responsabile.

Parzialmente diverso è il secondo caso delle linee guida: ciò che cambia è il fornitore, cioè un’agenzia di ricerche di mercato che ha già raccolto ex ante informazioni sugli interessi dei consumatori, attraverso questionari che riguardano un’ampia varietà di prodotti e servizi, analizzando i risultati in modo indipendente, secondo una propria metodologia.

Quindi, alla società committente fornirà sì statistiche anonime come nel primo caso ma quale frutto di attività proprie, scevre da istruzioni della committente, rivestendo pertanto il ruolo di titolare autonomo, unico decisore di mezzi e finalità.

Piattaforme comuni per la raccolta dati e il marketing congiunto

Interessante e diffuso è anche il caso dei molteplici soggetti che usano una medesima fonte di raccolta dati come ad es. un sito web.

Nell’esempio EDPB un’agenzia di viaggi, una catena alberghiera e una compagnia aerea decidono di partecipare congiuntamente alla creazione di una piattaforma Internet, allo scopo comune di fornire pacchetti di viaggi.

Essi concordano sui mezzi essenziali da utilizzare, quali i dati saranno conservati, le modalità di gestione e conferma delle prenotazioni e chi può avere accesso alle informazioni memorizzate.

Oltretutto, decidono di condividere i dati dei loro clienti al fine di svolgere azioni di marketing congiunte. In questo caso l’agenzia di viaggi, la compagnia aerea e la catena alberghiera determinano congiuntamente mezzi e fini e saranno quindi contitolari ex art. 26 GDPR per quanto riguarda le operazioni di prenotazione tramite la piattaforma nonché per le azioni di marketing congiunte.

Ovviamente ciascuno di essi resterà titolare autonomo per quanto riguarda separate attività di trattamento, ad es. per azioni di marketing autonome, pur utilizzando gli stessi dati raccolti in comune.

In tale frangente, l’EDPB ritiene le decisioni tra contitolari “convergenti” per scopi e mezzi se si completano a vicenda e sono necessarie affinché il trattamento abbia luogo, in modo tale da avere un impatto tangibile sulla determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento.

Tale convergenza va considerata in relazione alle finalità e ai mezzi del trattamento, senza considerare altri aspetti del rapporto commerciale tra le parti (posto che in un rapporto commerciale v’è sempre una convergenza di interessi per definizione).

Peraltro, viene proposto un ulteriore esempio in cui, invece, un fornitore di servizi promozionali – che sia dapprima nominato responsabile per utilizzare i contatti comunicati dal titolare per svolgere l’attività – qualora svolga ulteriori attività proprie su tali dati (es. sviluppo della propria attività commerciale) non concordate col titolare, sarà da considerarsi titolare autonomo per tali attività e in violazione della normativa (avendo agito al di fuori delle istruzioni ricevute e senza gli adempimenti verso gli interessati).

Eventi per il lancio di un prodotto in co-branding

Nella prassi non mancano eventi di lancio di prodotti/servizi.

Le linee guida ipotizzano due società che lanciano in co-branding un prodotto proprio sfruttando un evento organizzato ad hoc, decidendo di condividere i dati dei rispettivi clienti e database dei potenziali clienti, per determinare l’elenco degli invitati all’evento su questa base.

Concordando le modalità per l’invio degli inviti all’evento, come raccogliere feedback nel mentre e le azioni di follow-up marketing.

Determinando insieme lo scopo e i mezzi essenziali del trattamento dei dati in tale contesto, le società sono da considerarsi contitolari.

Il DB condiviso nel gruppo societario per fare marketing

Spinoso è avere a che fare con gruppi societari, ove le operazioni di marketing utilizzino un database condiviso, lo stesso per la gestione di clienti e potenziali clienti.

L’esempio prevede che il DB sia ospitato sui server della società capogruppo, da considerare dunque un responsabile del trattamento delle altre società per quanto riguarda la conservazione dei dati.

Ogni entità del gruppo inserisce i dati dei propri clienti e potenziali clienti, trattandoli solo per i propri scopi, decidendo in modo indipendente sull’accesso, i periodi di conservazione, la correzione o la cancellazione dei dati dei propri clienti e potenziali clienti.

Le varie società non possono accedere o utilizzare i dati l’uno dell’altro: in tal caso il mero uso di una banca dati di gruppo condivisa non comporta, in quanto tale, una contitolarità, bensì un ruolo per ogni società di titolare autonomo.

Implementare la privacy by design e by default in azienda: ruoli e responsabilità

L’uso di servizi e-mail promozionali e servizi IT

Possiamo trovare nel documento di indirizzo due esempi apparentemente non legati al marketing ma a questo facilmente collegabili. Si tratta di due esempi circa i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e i cloud provider.

È diffuso nella prassi l’uso di esterni per effettuare marketing ad es. tramite DEM (campagne di email dirette), anche sfruttando la loro capacità di ospitare dati e contenuti della campagna.

In breve, se l’unico scopo e ruolo del fornitore è quello di consentire la trasmissione di messaggi di posta elettronica (o analoga forma di comunicazione, ad es. tramite messaggistica), il fornitore non potrà essere considerato come titolare del trattamento per quanto riguarda i dati personali contenuti nei messaggi.

Mentre il titolare per tali eventuali dati personali contenuti all’interno dei messaggi sarà normalmente considerato il mittente da cui proviene il messaggio, piuttosto che il provider del servizio utilizzato.

Questo ragionamento pare applicabile a eventuali fornitori di servizi di email o comunicazioni elettroniche in ambito marketing, sempre che si limitino alla sola trasmissione.

Qualora il fornitore offra anche la possibilità di archiviare dati personali – seppure con un servizio completamente standardizzato, con poca o nessuna capacità di personalizzare il servizio, essendo termini del contratto determinati unilateralmente dal fornitore su una base “take it or leave it” – il committente resterà comunque il titolare, data la sua decisione di utilizzare questo particolare fornitore di servizi.

Nella misura in cui il fornitore di tali servizi (ad es. in cloud) non tratta i dati personali per i propri scopi e memorizza i dati esclusivamente per conto dei propri clienti, in conformità alle loro istruzioni, il fornitore sarà considerato un responsabile del trattamento, anche per l’attività di trasmissione vista sopra.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati