La guida

La privacy dopo la fine del rapporto di lavoro: un vademecum per le aziende

Tutte le regole per gestire in modo adeguato, alla luce del GDPR, la conclusione del rapporto di lavoro con un dipendente: cosa fare delle caselle email, come trattare i dati e gestire i documenti

Pubblicato il 17 Apr 2020

Luigi Padovan

Avvocato e Data Protection Officer (DPO), Co-founder DPO Compliance Consulting

GDPR e sicurezza dei dati identificazione asset check list

L’entrata in vigore del GDPR ha avuto effetti anche sui rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda la loro fase costitutiva e la loro conclusione. Approfondiamo quest’ultimo aspetto, valutando quali sono gli aspetti privacy da considerare una volta che si chiude un rapporto con un dipendente.

La normativa di riferimento

V’è da ricordare che l’interesse del legislatore sull’argomento non è del tutto nuovo: già nell’ormai lontano 2006 l’Autorità Garante del nostro Paese aveva avuto modo di porre le proprie osservazioni sul punto, adottando un provvedimento di natura generale relativo al trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro privato (Aut. n°1/2016 del 15/12/2016 e succ. Provv. n°9068972 di armonizzazione con il D.lgs. n°101/2018), volto a fornire indicazioni e raccomandazioni ai datori di lavoro privati in relazione alle operazioni di trattamento effettuate con dati personali dei lavoratori alle loro dipendenze.

Lo stesso EDPB ha più volte ricordato al di là però delle indicazioni generali, pur certamente necessarie, che rimangono spesso alcune incertezze di natura pratica.

Come comportarsi quando il rapporto di lavoro si è concluso? Come trattare i dati personali dei lavoratori già impiegati? Come gestire gli eventuali dispositivi in loro possesso e i dati in essi contenuti? Si tratta di domande che le aziende si trovano ad affrontare non sempre senza difficoltà, dietro alle quali si celano numerose pieghe normative date dall’amplissima casistica possibile; ciononostante cercheremo di fare un po’ di chiarezza, pur senza pretesa di esaustività, su alcune questioni tra quelle che più frequentemente vengono poste alla nostra attenzione.

I dispositivi mobili e i dati in essi contenuti

Con il sempre più diffuso utilizzo, da parte delle aziende, di forme di smart working e   dell’utilizzo di device di varia natura da parte dei loro dipendenti, indipendentemente dal modello di gestione prescelto (BYOD, CYOD, COPE o COBO), seppure sussistano differenze in termini di costi, vantaggi e rischi, la sicurezza dei dati in essi contenuti rimane un denominatore comune.

In questi casi, al fine di poter gestire al meglio ogni tipo di problematica connessa al rapporto di lavoro, ma anche per scongiurare l’accesso non autorizzato in caso di furto o smarrimento da parte di terzi, la soluzione più opportuna è la previsione di un sistema di MDM (Mobile Device Management), affinché sia possibile eliminare da remoto ogni tipo di informazione non più necessaria su quel dispositivo.

Sarà poi naturalmente opportuno disciplinare e informare i dipendenti su quali operazioni sono consentite e cosa invece è vietato fare attraverso il dispositivo mobile in uso, regolamentando anche le politiche di sicurezza, quali l’obbligo di impostare un codice di sblocco del dispositivo, ecc. a tutela dei dati personali e aziendali in essi contenuti.

In proposito, in relazione al novellato art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n°300/1970) avente ad oggetto i c.d. controlli odiosi, vale sottolineare che, proprio in relazione alla pervasività dei dati che ad oggi possono risiedere su un dato dispositivo (dalla cronologia di navigazione, alla geolocalizzazione, ad eventuali dati biometrici ecc.), l’azienda potrebbe trovarsi nella necessità di compiere una specifica valutazione sulle tipologie di dati presenti sul dispositivo e a quali di essi può avere accesso, dovendosi eventualmente ritenere obbligata a rendere ai propri dipendenti un’adeguata informativa, pena quantomeno l’inutilizzabilità delle informazioni raccolte.

Proprio in ordine al momento conclusivo del rapporto di lavoro, è chiaro che l’adozione di politiche come quelle appena accennate potrà semplificare, e non poco, la gestione del momento in questione.

Ad esempio, al fine di ridurre al minimo la necessità di accedere alle caselle postali personali in assenza dei dipendenti o in caso di loro fuoriuscita dall’azienda, è necessario assicurarsi che le e-mail più importanti e pertinenti all’azienda siano accessibili anche da altrove: sarà quindi opportuno fornire istruzioni ai dipendenti per salvare tutte le mail di interesse aziendale in file condivisi o in caselle apposite per unità, servizi o settori specifici, accessibili a tutti i dipendenti interessati, sino a giungere all’adozione di istruzioni precise per il comportamento da adottarsi in caso di interruzione del rapporto lavorativo.

Anche la valutazione sulla tipologia di dati accessibili dall’azienda, sopra accennata, ben potrebbe giovare in tal senso, ponendosi peraltro in perfetto allineamento con i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza; si potrebbero infatti limitare drasticamente, in tal modo, le linee di intervento volte alla “neutralizzazione” del dispositivo in questione, trattenendosi cioè in esso, sin dall’origine, solo i dati effettivamente necessari, anche in ottica di continuità aziendale, piuttosto che provvedere a una cancellazione successiva.

Gli account, le caselle e le email dell’ex dipendente

Quanto appena osservato in punto di continuità aziendale è forse l’aspetto più comunemente affrontato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, tanto che l’attenzione delle Autorità si è più volte soffermata sul punto (vedi le apposite Linee Guida del Garante Privacy del 1 marzo 2007 o, tra i vari provvedimenti adottati, quello dello scorso 4 dicembre 2019).

Si pensi, ad esempio, al caso dell’ex impiegato che era solito ricevere ordini di acquisto e all’idea che la chiusura della sua casella email costituirebbe una sorta di serranda abbassata per i clienti: l’atteggiamento più comune, da parte delle aziende, spesso in buona fede, al fine di garantire lo scorrere delle operazioni aziendali, è costituito dal reset dei dati di accesso dell’account di quest’ultimo, rendendolo così disponibile, assieme ai dati in esso contenuti, al solo datore di lavoro o di un terzo dipendente, come nel caso della semplice impostazione di un sistema di forwarding su altro account.

Un’altra reazione piuttosto comune in tali casi è data dalla immediata e spesso irreversibile cancellazione dell’account dell’ex dipendente, che in assenza di policy aziendali adeguate ben potrebbe aver conservato, nello stesso account, propri dati personali e, in genere, proprie informazioni, potenzilamente di valore.

Si tratta evidentemente di comportamenti tanto comuni quanto erronei e per questo illegittimi: l’account del dipendente non deve essere in alcun modo bloccato né altrimenti rimosso nell’immediato, poiché in esso risiede comunque la sua corrispondenza, né infine deve essere impostato un forwarding delle email su altro account il quale, per i terzi che abbiano accesso alla sua corrispondenza, in sostanza equivale ad aprirla e leggerne abusivamente il suo contenuto.

Che fare allora? Sarà certamente possibile, oltre che necessario, impostare un risponditore automatico che informi i clienti della mancata lettura delle email inviate a quella casella da parte di personale incaricato, assieme al nuovo indirizzo a cui inoltrare le proprie richieste; quanto all’account in sé, esso dovrà essere disattivato in entrata e in uscita.

Suggeriamo però di lasciare al suo titolare la possibilità di un accesso riservato e personale con le sue stesse credenziali, anche tramite webmail, ai dati e ai messaggi in esso contenuti per un dato tempo, specificato in apposite policy o, in mancanza, per un tempo ragionevole affinché lo stesso titolare dell’account, adeguatamente informato in proposito, possa effettuare il backup dei propri dati, per poi procedere alla rimozione vera e propria dell’account stesso, decorso il ragionevole termine concesso a suo favore.

I dati e i documenti dell’ex dipendente in azienda

Rimane da analizzare l’ambito relativo ai dati e ai documenti che riguardano l’ex dipendente che comunque risiedono in azienda, al di là dunque dei device e delle email a lui in uso: pensiamo ai record all’interno dei vari programmi gestionali, ai certificati che lo riguardano di cui l’azienda è venuta in possesso, alle copie dei documenti contrattuali e quant’altro.

In questi casi, trattandosi di una pletora di differenti circostanze, bisognerà necessariamente fare riferimento alle diverse finalità per le quali i detti dati sono stati collezionati e al relativo tempo di conservazione.

Pur posto che non esistono, al momento, criteri ufficiali volti a stabilire in modo uniforme modalità e tempi di conservazione dei dati personali, non possono affatto essere ignorati il principio della limitazione della conservazione e quello di minimizzazione (artt. 5 e 6 GDPR) i quali impongono la limitazione qualitativa, quantitativa e temporale del trattamento: sarà quindi anche in questo caso opportuno procedere a un analisi dei dati in possesso dell’azienda per individuarne innanzitutto la natura e, successivamente, per ottemperare alla loro minimizzazione.

Vi è peraltro da ricordare che l’indicazione della durata del trattamento è anche voce necessariamente riportata all’interno del registro dei trattamenti, tenuto a cura del titolare.

Quanto ai criteri comunque da adottarsi, sarà necessario fare riferimento innanzitutto agli obblighi di legge che riguardano le singole tipologie di dati (ad. es. cancellazione dopo 10 anni per i dati di fatturazione e scritture contabili ecc.), le eventuali pronunce giurisprudenziali, la relativa casistica e infine i contributi dottrinali, oltre eventualmente alla salvaguardia degli archivi storici.

Proprio in ordine a questo ultimo punto, vale sottolineare ancora una volta l’importanza per le aziende del rispetto del principio di accountability e, con esso, di un loro effettivo adeguamento alla normativa in materia, che deve avvenire attraverso un percorso di conformità sostanziale e non meramente formale, e ciò anche nel caso di comportamenti proattivi quali la predisposizione e la messa a regime di policy aziendali ad hoc come quelle in materia di email aziendali alle quali si è fatto cenno.

Così facendo, sarà certamente possibile evitare, da un lato, le sanzioni previste per gli inadempienti; dall’altro, anche il lavoratore potrà dirsi pienamente garantito nei propri diritti, anche successivamente alla cessazione del rapporto lavorativo già in essere.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati