IL PARERE

EDPB, ecco le nuove regole per il trasferimento dati UE-Russia: che c’è da sapere

L’EDPB, il Comitato europeo per la protezione dei dati, ha adottato il Parere 02/2022 sul trasferimento di dati personali tra Stati membri dell’Europa e Russia. Ecco il contesto in cui si applicano le nuove regole anche alla luce del conflitto russo-ucraino

Pubblicato il 19 Lug 2022

Nadia Giusti

Data Protection & Cybersecurity Expert

Trasferimento dati UE Russia

Il 12 Luglio 2022 Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board – EDPB) ha adottato un parere riguardo ai trasferimenti dei dati tra gli Stati membri dell’Unione Europea e la Russia (o Federazione Russa), evidenziando come, in seguito alle sanzioni applicate a causa del conflitto Russo-Ucraina, i trasferimenti che coinvolgono società russe possono avvenire solo “utilizzando uno degli altri strumenti di trasferimento previsti nel capo V del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR”.

GDPR, una protezione tra rischi e pericoli per le persone fisiche e per l’economia

Il Parere dell’EDPB

Dal 24 febbraio di quest’anno la Russia è in guerra con l’Ucraina. Molteplici sono state le sanzioni che l’Europa ha applicato in risposta all’attacco militare russo, sia di tipo economico sia finanziario e individuale. In data 16 marzo, la Russia è stata esclusa dal Consiglio d’Europa e, come ulteriore misura, il 16 settembre cesserà anche di essere una Alta Parte Contraente della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

Nel suo parere, l’EDPB afferma che, come conseguenza del conflitto in atto, la Russia non può più essere considerata parte contraente degli accordi e delle convenzioni di cui usufruiscono gli Stati Membri facenti parte del Consiglio, sebbene, sulla base della decisione adottata il 23 marzo dal Consiglio stesso, essa continuerà ad essere parte contraente di tutti quegli accordi stipulati dal Consiglio ma accessibili anche agli Stati non membri, come ad esempio la Convenzione 108, sebbene le modalità di tale accesso siano ancora da definire da parte di ciascun Stato membro.

Poiché la Russia non beneficia di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea, continua l’EDPB, i trasferimenti di dati personali verso tale paese devono essere effettuati utilizzando uno degli altri strumenti di trasferimento previsti dal Capo V del Regolamento UE 2016/679 o GDPR.

Pertanto, nel caso in cui i dati personali di interessati siano trasferiti in Russia, gli esportatori di tali dati dovranno valutare e identificare la base giuridica per il trasferimento e lo strumento da utilizzare tra quelli previsti dal Capo V del presente Regolamento al fine di garantire l’applicazione di garanzie adeguate per supportare tale trasferimento.

A seguito della sentenza Schrems II, ricorda ancora l’EDPB, e secondo le Raccomandazioni stesse fornite dal Board sulle misure supplementari, gli esportatori dei dati dovranno valutare se, nell’ambito del trasferimento in questione, vi sia qualcosa nelle legge e/o nelle prassi vigenti in Russia (in particolare, per quanto riguarda l’accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche russe, per finalità di contrasto e sicurezza nazionale) che possano pregiudicare l’efficacia delle garanzie adeguate previste dagli strumenti di trasferimento individuati precedentemente.

Nel caso in cui l’efficacia delle garanzie individuate venga meno, gli esportatori dovranno identificare e adottare misure supplementari necessarie per garantire agli interessati un livello di protezione essenzialmente equivalente a quello garantito all’interno dello spazio economico europeo, che ricordiamo essere l’insieme di tutti i paesi membri dell’Unione più Islanda, Liechtenstein e Norvegia, in cui vige il GDPR.

Nel caso in cui tale valutazione porti alla conclusione che la conformità non è o non può essere garantita e non sia stato possibile individuare misure supplementari idonee, afferma l’EDPB, gli esportatori dovranno interrompere i trasferimenti di dati.

Il contesto del trasferimento dati e il conflitto russo-ucraino

Ai sensi dell’articolo 45 del GDPR, la decisione di adeguatezza è un atto della Commissione Europea che, dopo un processo di analisi piuttosto articolato e complesso, che prende in esame sia l’ordinamento giuridico, sia la presenza e operatività di una autorità di controllo sia la valutazione degli impegni internazionali assunti dalla nazione esaminata, certifica che tale nazione garantisce un livello di “protezione adeguata” per i trasferimenti di dati senza che sia necessario applicare alcuna misura ulteriore.

In assenza di una tale decisione, il trasferimento è possibile solo se il titolare o il responsabile del trattamento ha fornito le cosiddette garanzie adeguate, come indicato nell’articolo 46 del GDPR. Tali garanzie sono in genere strumenti di tipo contrattuale, tra cui primeggiano le Norme vincolanti d’impresa e le Clausole Tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione.

La ormai famosa sentenza della Corte di Giustizia Europea Schrems II del 16 luglio 2020, ha stabilito che la valutazione che l’esportatore deve compiere per poter dimostrare l’adeguatezza del trasferimento nel paese terzo deve tenere conto sia degli strumenti indicati dall’articolo 46 del GDPR, sia gli elementi rilevanti del sistema giuridico di tale paese, con l’obiettivo di valutare i rischi derivanti da un eventuale accesso da parte delle autorità pubbliche del paese terzo ai dati personali trasferiti.

Va da sé che l’adozione delle garanzie adeguate non garantisce che, nel corso del trasferimento, possano venire meno parte o tutte di queste garanzie, ed è necessario che l’esportatore effettui una continua sorveglianza e faccia sue le indicazioni dell’EDPB già evidenziate nelle Raccomandazioni 01/2020 relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell’UE, adottate il 10 novembre 2020, come ad esempio la cifratura dei dati.

In assenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate sulla base degli articoli 45 e 46 del GDPR, un trasferimento di dati personali verso un paese terzo può aver luogo, in circostanze specifiche, solo in base a una delle deroghe in specifiche situazioni previste dall’articolo 49 del GDPR.

Le disposizioni introdotte dall’articolo 49 vanno considerate come eccezioni al principio generale del trasferimento, come ben evidenziato dalle Linee guida 2/2018 sulle deroghe di cui all’articolo 49 del regolamento 2016/679, adottate il 25 maggio 2018.

Tra le condizioni elencate nell’articolo 49 ricordiamo:

  1. l’interessato ha esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti;
  2. il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento;
  3. …;
  4. il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
  5. il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
  6. il trasferimento è necessario per tutelare gli interessi vitali dell’interessato o di altre persone, qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.

La Russia, come altre nazioni quali la Cina e l’India, non ha mai beneficiato di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45 del GDPR, e il problema del trasferimento dei dati verso questo paese era già ben presente prima dell’insorgere del conflitto, in quanto il suo ordinamento poteva considerarsi già tale da richiedere alcune cautele sia per quanto riguarda l’adozione delle garanzie adeguate dell’articolo 46 che all’impiego delle deroghe elencate nell’articolo 49.

Poiché il conflitto Russo-Ucraino si combatte a vari livelli, e coinvolge anche il mondo cibernetico e dell’informazione, aspetto ampiamente confermato dai ripetuti attacchi informatici che la Russia ha indirizzato sia verso le infrastrutture ucraine sia verso quelle europee, l’effetto è stato quello di rendere il problema del trasferimento ancora più marcato ed evidente.

Conclusioni

Sono molti gli Stati Europei che hanno stretti legami economici e storici con la Russia, e pertanto sono frequenti gli scambi di dati, anche personali, tra questi paesi e la Russia.

È chiara l’intenzione dell’EDPB di porre l’accento sui possibili rischi per gli interessati derivanti da trasferimenti di dati personali verso la Russia condotti da esportatori con mezzi ancora non sufficientemente analizzati in termini di caratteristiche e funzionalità, come l’ubicazione dei server, la proprietà, le misure tecniche applicate, i destinatari dei dati.

Come ribadito nel parere, l’EDPB guarda con attenzione l’evolversi della situazione, e si riserva di intervenire, coordinando le azioni delle singole autorità, ogni qual volta i diritti e le libertà degli interessati possano venire meno in virtù di tali operazioni di trattamento.

Se di fatto il conflitto ha reso ancora più evidente un problema già esistente, da cui la necessità del parere del Board, va però evidenziato che tale parere non fornisce alcun elemento utile a valutare il quadro giuridico russo, la cui valutazione si rende necessaria per capire se sia possibile applicare, o meno, le garanzie adeguate dell’articolo 46 del GDPR.

È implicito che durante tale valutazione, nel caso specifico del conflitto russo-ucraino, sarà necessario tenere a mente elementi ulteriori e specifici rispetto a situazioni tradizionali, e la mancanza di indicazioni in tal senso potrebbe far sì che aspetti importanti, che potrebbero rivelarsi di estrema importanza per le tutele degli interessati, vengano ignorati o sottovalutati.

È auspicabile che, quanto prima, l’EDBP intervenga anche su questo fronte, in modo da dare le giuste indicazioni a coloro che devono effettuare trasferimenti di dati verso la Russia, garantendo però la tutela degli interessati.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3