REGOLAMENTO UE

Diritto di opposizione al trattamento dati e revoca del consenso: presupposti e oneri per il titolare

L’opposizione al trattamento dati è un diritto che può essere esercitato da parte dell’interessato in qualsiasi momento, secondo alcuni presupposti ben precisi, e comporta anche alcuni oneri per il titolare del trattamento. Ecco un’utile guida pratica per i titolari del trattamento

Pubblicato il 21 Giu 2019

Federico Alessandri

Avvocato, Founding Partner Alessandri Studio Legale

Opposizione al trattamento dati guida pratica

L’art. 21, par.1 del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) disciplina tre tipologie di diritto di opposizione al trattamento dati da parte dell’interessato:

  • il primo è relativo ai trattamenti per scopi di pubblico interesse o per legittimo interesse;
  • il secondo riguarda l’opposizione ai trattamenti di marketing;
  • il terzo è quello i trattamenti per finalità storiche, scientifiche e statistiche.

Opposizione ai trattamenti basati sul pubblico o sul legittimo interesse

Lo stesso articolo 21, par.1 del Reg. UE 2016/679 determina, inoltre, che l’opposizione al trattamento dati possa essere esercitata da parte dell’interessato “[…] in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare […]” (profilazione inclusa) presupponendo necessariamente che il trattamento debba essere fondato sulle due diverse basi giuridiche consistenti nell’”esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR) o nel legittimo interesse del titolare o di terzi (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR).

Si tratta, in pratica, delle basi giuridiche che giustificano un trattamento senza un preventivo feedback dell’interessato il quale, al ricorrere delle circostanze, non esprime la propria volontà.

Quando, al contrario, un trattamento sarà fondato su altre basi legali quali l’esecuzione di un contratto o misure precontrattuali con l’interessato (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR), l’adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) nonché il consenso dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR ne deriva la logica conseguenza che l’interessato non potrà esercitare il diritto all’opposizione ma le altre forme di tutela previste (paragrafo seguente).

In pratica l’opposizione sarà invocabile verso tutti i trattamenti necessari all’esecuzione di un pubblico interesse o di legittimo interesse del titolare, sia pubblici, sia privati.

Una volta esercitata l’opposizione al trattamento dati, il titolare sarà gravato dell’onere probatorio circa la sussistenza dei motivi che possano evitare l’interruzione del trattamento. Fino a che non dimostri la prevalenza dei suoi motivi su quelli dell’interessato il titolare dovrà astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali dell’interessato opponente applicando il diritto di limitazione del trattamento come previsto dall’art.18.1, lett. d) GDPR.

In pratica il diritto di opposizione al trattamento dati ex art. 21.1 GDPR potrà essere concretamente limitato quando il titolare dimostrerà l’esistenza di “motivi legittimi cogenti” quali obblighi legali, decisioni vincolanti di pubbliche autorità (Parere 6/2014 del WP29). Il titolare sarà chiamato a fare una valutazione dei propri interessi e motivi legittimi e le ragioni addotte dall’interessato della quale dovrà fornire la prova.

Marketing: revoca del consenso come opposizione al trattamento dati

L’art. 21, par.2 e par.3 del GDPR prevedono e disciplinano uno specifico diritto di opporsi in qualsiasi momento all’uso dei dati personali per finalità di marketing diretto (comunicazione commerciale con la quale le imprese comunicano con i propri clienti senza avvalersi d’intermediari per promuovere i propri beni e servizi) inclusa la profilazione quando sia connessa con tale finalità.

Un analogo diritto è sancito anche dalla Convenzione n.108 armonizzata nonché dalla raccomandazione del Consiglio d’Europa sul marketing diretto.

La relazione esplicativa della Convenzione n. 108 modernizzata al punto 79 chiarisce che le obiezioni al trattamento dei dati per finalità di marketing devono portare alla cancellazione o alla soppressione incondizionate dei dati personali di cui trattasi (Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati, edizione 2018, pag. 255).

Il diritto dell’interessato non viene “mediato” con la posizione del titolare: qui l’opposizione al trattamento dati è piena e immediata ed è riferita a tutti quei dati personali (che poggiano sulla base giuridica del consenso libero, specifico, informato, inequivoco, dimostrabile e revocabile) necessari ad effettuare il trattamento per finalità di marketing diretto.

L’interessato gode in questi casi di un vero e proprio diritto assoluto ove la sua volontà deve essere rispettata dal titolare, il quale, in certi casi, potrà conservare dati di contatto e anagrafici al fine di garantire che i medesimi non vengano più usati per inviare comunicazioni indesiderate all’interessato.

Come si esercita il diritto di opposizione in questi casi?

Posto che per i trattamenti basati sul consenso non è propriamente corretto parlare di opposizione al trattamento dati (riferita in tali termini solo a quelli basati sul pubblico interesse o sul legittimo interesse) bensì di revoca del consenso la cui logica conseguenza è un effetto di opposizione al trattamento per finalità di marketing.

L’onere probatorio relativo al consenso sarà in capo al titolare anche se non è prevista una forma determinata che sia idonea a dimostrare la manifestazione di volontà dell’interessato.

L’art. 7 GDPR, disciplinando le condizioni per il consenso, al paragrafo 3 afferma che la revoca del medesimo da parte dell’interessato può essere esercitata in qualsiasi momento facendo comunque salva la liceità dei trattamenti effettuati da parte del titolare fino alla revoca. La revoca avrà sul consenso un effetto ex nunc e dunque senza effetti retroattivi.

L’art. 7.3 prescrive al titolare di prevedere modalità di esercizio della revoca del consenso che siano facili quanto quelle esistenti per il rilascio iniziale del medesimo.

Il registro pubblico delle opposizioni sul marketing diretto telefonico

Il registro pubblico delle opposizioni è stato istituito con il D.P.R. 178/2010 e recentemente riformato (D.lgs. 5/2018). Con l’iscrizione cessa il consenso prestato in precedenza (a qualunque soggetto con qualsiasi forma e mezzo) per trattamenti dei propri numeri telefonici effettuato mediante operatore telefonico per fini pubblicitari, di vendita o per ricerche di mercato.

In pratica si considerano revocati tutti i consensi al trattamento per finalità di telemarketing prestati fino a quel momento.

I titolari che svolgono tali trattamenti sono quindi gravati di un vero e proprio obbligo di controllare il registro al fine di verificare se un trattamento debba essere terminato.

Con la riforma ad opera della Legge 5/2018 è oggi consentita l’iscrizione nel registro anche per le utenze mobili e dei numeri riservati a patto che non siano presenti negli elenchi telefonici pubblici (si veda paragrafo successivo).

Inoltre:

  • vige il divieto di cedere a terzi i consensi al trattamento dei dati personali degli iscritti nel nuovo registro;
  • divieto dell’uso di compositori automatici per la ricerca di numeri da contattare;
  • previsione di una responsabilità in solido per le violazioni commesse tra la società ordinante la campagna promozionale e il call center che effettua le chiamate;
  • inasprimento delle sanzioni per i call center (sospensione dell’attività e revoca della licenza).

Con il D.P.R. 149/2018 (modificativo del D.P.R. 178/2010) è stato equiparato il trattamento per finalità di marketing degli indirizzi di posta presenti nei pubblici elenchi a quelle delle numerazioni relative con l’effetto che sono consentiti i contatti pubblicitari telefonici o a mezzo di posta cartacea in assenza di opposizione.

Il 7 maggio scorso il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato l’attivazione del servizio gratuito di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni per non ricevere pubblicità cartacea indesiderata agli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici.

Dunque, a partire dal 6 maggio 2019, gli intestatari-interessati di un numero presente negli elenchi telefonici pubblici possono iscriversi al Registro esprimendo l’opposizione sia alle chiamate di telemarketing sia alla pubblicità cartacea. Gli interessati già iscritti al servizio per non ricevere la pubblicità telefonica potranno richiedere l’iscrizione per non ricevere nemmeno quella cartacea.

Iscrizione dei numeri di telefonia mobile e o riservata

Relativamente all’estensione del servizio a tutti i numeri riservati (cellulari inclusi), stabilita dalla Legge 5/2018, in seguito ai lavori svolti dal tavolo tecnico appositamente istituito dal MISE è attualmente in corso l’iter di approvazione del Regolamento attuativo, al fine di completare la riforma del telemarketing, garantendo a tutti i cittadini-interessati un maggiore controllo dei propri dati personali.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) si è espresso positivamente in merito a detto regolamento fornendo inoltre al MISE ulteriori indicazioni per renderlo “pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali e realmente effettive le garanzie per gli utenti”.

Il Garante ha precisato che:

  • l’iscrizione al Registro comporta automaticamente l’opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali, da chiunque effettuati, con la revoca anche dei consensi manifestati in precedenza.
  • bisogna valutare l’opportunità che nel Registro possano confluire tutti gli indirizzi postali indicati dai contraenti, anche quelli non presenti negli elenchi telefonici.
  • per quanto riguarda poi la possibilità di revoca c.d. “selettiva” dell’opposizione al trattamento nei confronti di uno o più operatori di categorie merceologiche il Garante ritiene che questa procedura possa rivelarsi una “ipotesi residuale”. E ‘prevedibile, infatti, che la revoca verrà, nella maggior parte dei casi, esercitata più facilmente manifestando il consenso, di volta in volta, alla singola società”. “Anche per tale regione”, prosegue il Garante, la gestione delle categorie merceologiche potrebbe risultare di difficile applicazione. Se si considera poi, che gli operatori (ad esempio, le piattaforme di e-commerce) svolgono attività riconducibili anche a più categorie merceologiche, la soluzione prospettata, per poter essere utilmente applicata a tutela dei diritti e degli interessi, dovrebbe, in teoria, consentire ai contraenti di revocare l’opposizione non solo riguardo all’attività dell’operatore, ma anche per singole campagne promozionali”.
  • è necessario prevedere in caso di illeciti una responsabilità della società non contrattualmente derogabile in concorso o in solido con i call center che hanno effettuato la chiamata a fini promozionali.

La limitazione per legge del diritto all’opposizione (cenni)

L’art. 23 GDPR prevede espressamente che la legge dello Stato membro cui è soggetto il titolare o il responsabile del trattamento possa limitare in casi tassativi, tra gli altri, il diritto di opposizione al trattamento dati.

Si tratta di settori ove il diritto alla protezione dei dati personali deve essere bilanciato e contemperato rispetto ad interessi pubblici di portata generale

Il D. Lgs. 101/2018 che ha modificato il D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) ha introdotto in Italia i seguenti casi di limitazione della possibilità di esercitare il diritto di opposizione:

  • l’art. 2-undecies del Codice Privacy stabilisce che non possa essere esercitato qualora l’esercizio possa derivare un pregiudizio “effettivo e concreto” agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio, agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive, all’attività di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità, allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio (c.d. whistleblowing);
  • l’art. 2-duodecies stabilisce la limitazione nell’ambito di procedimenti giudiziari di ogni ordinamento e grado (anche presso il Ministero della Giustizia e CSM) ad opera di disposizioni di legge o regolamento da applicare in presenza di una comunicazione motivata nei confronti dell’interessato;
  • l’art. 2-terdecies prevedendo che il diritto di opposizione possa essere esercitato da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato, quale mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione, precisa che l’esercizio dell’opposizione non e’ ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione (es. motori di ricerca, caselle mail e social network), l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta (inoltre non equivoca, specifica, libera e informata) presentata o comunicata al titolare.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati