GUIDA NORMATIVA

Cookie, le nuove linee guida del Garante Privacy: suggerimenti pratici per le aziende

Con l’entrata in vigore delle nuove linee guida del Garante Privacy su cookie e strumenti di tracciamento online, è utile effettuare un self assessment per verificare la conformità del proprio sito web e apportare le necessarie modifiche onde evitare l’applicazione di sanzioni da parte dell’Autorità. Ecco la checklist

Pubblicato il 13 Gen 2022

Elio Franco

Avvocato, Founder presso Franco, Pirro & Partners

Cookie garante privacy giornali

Dal 10 gennaio scorso sono in vigore le nuove linee guida sull’utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali che vincolano chiunque abbia un sito web, indipendentemente dall’attività esercitata con esso.

Rispetto al passato, cambiano le modalità con cui i titolari dei siti web devono gestire la raccolta del consenso all’installazione dei cookie da parte degli interessati e le modalità con cui somministrare loro l’informativa.

In realtà, come si vedrà in seguito, chi negli scorsi anni ha rispetto le vecchie linee guida del Garante e quelle dell’EDPB del 05 maggio 2020, oltre ad aver rispettato il principio di accountability del GDPR, è quasi sicuramente compliant con le nuove disposizioni.

Ad ogni modo, è opportuna una breve disamina, a mo’ di checklist, di modo che con un self assessment si possa verificare la conformità del proprio sito web ed eventualmente apportare le necessarie modifiche onde evitare l’applicazione di sanzioni da parte dell’Autorità.

Cookie: il quadro giuridico e la normativa applicabile

Il provvedimento del 10 giugno 2021 dell’Autorità Garante, entrato in vigore, come s’è detto, il 10 gennaio scorso, ben tratteggia il quadro giuridico all’interno del quale si collocano le nuove linee guida: oltre al già accennato GDPR e, ovviamente, al nostro Codice Privacy, sono degni di menzione la c.d. Direttiva ePrivacy, il parere dell’EDPB del 12 marzo 2019 sulle interazioni tra la stessa e il GDPR, le Linee Guida del 5 giugno 2020 sempre dell’EDPB e i vari provvedimenti della stessa Autorità in materia, che si sono succeduti dall’8 maggio 2014 ad oggi.

Dunque, l’esigenza del nuovo provvedimento in esame è stata quella di armonizzare e razionalizzare il complesso quadro normativo in vigore, tenendo conto della rapida evoluzione tecnologica degli ultimi anni, di modo da fornire agli operatori del web strumenti semplici per la tutela dei dati personali dei propri utenti.

Cosa sono i cookie

Dato che è una definizione notoria, in questa sede ci si limita solo a ricordare che i cookie sono piccoli file di testo che i siti web posizionano e archiviano all’interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dei loro visitatori.

Sono, per loro stessa natura, file temporanei (anche se, in alcuni casi, qualche publisher ritiene di dover impostare la loro permanenza anche per un anno) e sono dei “marcatori temporanei” (cfr. Considerando 30 del GDPR) che possono contenere diverse informazioni sull’utente: il suo indirizzo IP, un suo identificativo univoco, il suo indirizzo e-mail, le preferenze espresse (dalla tonalità della propria area utente sino alle categorie di prodotti maggiormente acquistati).

Consentono, peraltro, di tracciare il comportamento dell’interessato su più siti web, di modo da costruirne un profilo (c.d. persona) che gli inserzionisti pubblicitari e le piattaforme da loro utilizzate (fra le tante: Google Analytics, Facebook Ads) sfruttano per proporre loro annunci pubblicitari quanto più pertinenti possibili.

Addirittura, con i cookie è possibile misurare l’efficacia di un messaggio pubblicitario, monitorandone l’impatto su tutto il pubblico per, eventualmente, correggerlo e migliorarlo anche nell’immediato futuro.

Gli altri strumenti di tracciamento

Come s’è visto in altre occasioni, i cookie non rappresentano l’unica tecnologia di tracciamento dell’utente esistente: proprio per questo, il provvedimento del Garante si spinge oltre essi, abbracciando anche il fingerprinting (ossia quella particolare tecnica che permette di identificare il dispositivo utilizzato dall’utente dalla sua specifica configurazione hardware e software), sempre più utilizzato per la profilazione ai fini della pubblicità comportamentale, e tutti gli altri strumenti che possono essere invasivi della privacy dei visitatori del sito.

Cookie vs. altri strumenti di tracciamento

Nel provvedimento in esame, il Garante opera, per la prima volta, un’importante distinzione, evidenziando come in base all’uso delle tecnologie di tracciamento adottate sia più o meno a rischio la riservatezza degli utenti.

Infatti, mentre i cookie sono strumenti di tracciamento attivi, contro i quali l’utente può ben difendersi disabilitandoli o impedendone l’installazione, il fingerprinting e gli altri strumenti di tracciamento sono definiti passivi, contro i quali l’utente non dispone di strumenti autonomamente azionabili, senza far ricorso al titolare del trattamento (ossia il titolare del sito web).

Infatti, in tali casi, i dati degli utenti sono raccolti e memorizzati negli archivi del titolare (o, peggio, in quelli dei suoi fornitori, come Google e Facebook).

Le tipologie di cookie e degli strumenti di tracciamento

Come già contemplato nelle vecchie linee guida, il Garante distingue tre diverse categorie di cookie:

  1. cookie tecnici: sono quelli necessari al funzionamento del sito web (ad esempio, i cookie che consentono di lasciare attiva la sessione dell’utente anche dopo che costui ha chiuso il browser). Per questa categoria di cookie non è necessaria l’acquisizione del consenso dell’interessato;
  2. cookie di profilazione: sono quelli, invece, che consentono la profilazione, anche cross site degli utenti, ai fini di tracciare le personas per formulare gli annunci basati sul marketing comportamentale. Per questa categoria di cookie è necessaria l’acquisizione del consenso dell’interessato.

L’Autorità precisa, inoltre, che la stessa distinzione deve essere operata per gli altri strumenti di tracciamento che il Titolare vuole installare e configurare sul suo sito web.

Una menzione a parte meritano i c.d. cookie analitici, ossia di quei cookie che sono utilizzati per misurare l’efficacia di un servizio della società dell’informazione. Già nel provvedimento del 2014, il Garante aveva specificato che i cookie analitici possono essere ritenuti di prima parte e, quindi, tecnici, a condizione che sia impedita l’identificazione diretta dell’interessato (il c.d. single out): dunque, i cookie in questione non devono contenere identificatori diretti e univoci.

Dunque, lo stesso cookie analitico dovrà essere riferibile a più dispositivi, di modo da garantire un certo grado di incertezza che consenta di non identificare l’utente. Per ottenere questo risultato, si può, ad esempio, mascherare l’indirizzo IP dell’utente in tutto o in parte.

Ancora, l’uso dei cookie analitici deve essere limitato ad un solo sito web (o app) e solo per la formulazione di statistiche aggregate, mai per il tracciamento cross site. I dati rilevati, inoltre, non dovranno mai essere incrociati con quelli di altri sistemi.

È tuttavia possibile, secondo il Garante, senza il ricorso alle misure di minimizzazione del dato innanzi accennate, effettuare mere analisi statistiche relative a più domini, siti web o app riferibili allo stesso Titolare senza che tali analisi siano svolte per assumere decisioni di natura commerciale.

Il banner informativo e l’acquisizione del consenso

Le nuove linee guida circostanziano meglio il contenuto del banner informativo che siamo ormai abituati a trovare su ogni sito web.

Innanzitutto, come già in passato, il banner deve essere posizionato in modo che l’utente possa vederlo e prenderne contezza, con colori a contrasto con quelli del sito stesso.

Se si utilizzano cookie e identificatori non tecnici, il banner dovrà contenere:

  1. l’avviso espresso sullo sfruttamento degli accennati strumenti;
  2. un pulsante (una X in alto a destra, o un pulsante “non presto il mio consenso”) chiudere il banner senza prestare il consenso all’uso dei cookie che, quindi, per impostazione predefinita, non andranno installati (fatta eccezione di quelli tecnici);
  3. il link alla privacy policy e alla cookie policy contenente l’informativa completa;
  4. un pulsante per accettare l’installazione dei cookie o di altri strumenti di tracciamento;
  5. il link a un’altra pagina del sito web da cui gestire in modo granulare le funzionalità, le terze parti e i cookie che si vogliono installare, tramite due ulteriori comandi, prestando il consenso a nuove tipologie di cookie o revocandolo anche in blocco.

Il Garante consiglia caldamente di implementare un segno grafico (come, ad esempio, una o più icone) che indichi nel footer del sito lo stato dei consensi resi dall’utente, con il link per poter modificare, in qualsiasi momento, le scelte di dettaglio.

Come già ribadito in più di un’occasione, il Titolare del trattamento deve essere in grado, in ossequio ai principi di privacy by design, privacy by default e di accountability previsto dal GDPR, di documentare nel dettaglio ogni consenso raccolto o revocato dagli utenti, ed anche per quali cookie o altri strumenti di tracciamento viene reso.

Dunque, deve essere predisposto un registro dei consensi cookie che permetta di documentare la storia di ogni consenso raccolto.

Se, invece, si utilizzano solo cookie tecnici la relativa informazione può essere pubblicata in home page o nell’informativa generale del sito web.

Il Titolare può reiterare la richiesta di consenso per gli utenti che abbiano scelto di non manifestarlo nei seguenti casi:

  1. se cambiano significativamente le condizioni del trattamento;
  2. quando sia impossibile per il sito sapere se un cookie sia stato già memorizzato nel dispositivo;
  3. quando siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente presentazione del banner.

Il divieto d’uso dei cookie wall e dello scrolling

Come già ribadito in più di un’occasione dal Garante, il titolare del sito web non può ricorrere ai c.d. cookie wall per obbligare l’utente ad accettare l’installazione dei cookie non tecnici.

I cookie wall sono quei particolari sistemi che inibiscono l’accesso a determinate aree del sito web ove l’utente non accetti o revochi il consenso all’installazione dei cookie: tale condotta è fortemente lesiva della riservatezza dell’utente stesso e, pertanto, il Garante ritiene i cookie wall illeciti.

Ad ogni modo il Garante ne ammette l’uso, previa verifica del rispetto dei principi del GDPR, ove il Titolare consenta ai propri utenti di accedere a servizi o contenuti equivalenti senza prestare il proprio consenso. Ovviamente, essendo un terreno abbastanza spinoso, se ne sconsiglia a priori l’utilizzo.

L’Autorità torna anche sul consenso raccolto tramite scrolling del sito web, non ritenendola una modalità conforme ai principi del GDPR che, come è noto, prevedono che il consenso debba essere costituito da un atto positivo e volontario dell’interessato.

Anche in questo caso, il Garante ne ammette l’uso nell’ipotesi residuale in cui lo scrolling sia collocato in un processo articolato, nel quale l’utente generi un evento, registrabile e documentabile presso il server su cui è collocato il sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea alla manifestazione del consenso.

Dunque, il Titolare non solo dovrà strutturare un complesso pattern, preciso ed inequivocabile, ma dovrà anche essere in grado di dimostrare l’avvenuta acquisizione del consenso, anche tramite l’installazione di un apposito cookie tecnico. Anche in questo caso, data la complessità della soluzione, se ne sconsiglia l’implementazione.

I cookie e il legittimo interesse

Altro argomento su cui si è dibattuto in passato è se l’uso dei cookie e degli altri strumenti di profilazione possa basarsi sul legittimo interesse come condizione di liceità del tracciamento, ossia se, in questo modo, si potesse superare la necessità di dover raccogliere il consenso degli utenti.

Il Garante ha stabilità che non è possibile basare il tracciamento sul legittimo interesse, dato che, in base ai principi del GDPR, i diritti degli interessati sarebbero compressi rispetto a quelli del Titolare.

L’informativa privacy sui cookie

Le nuove linee guida suggeriscono anche dei miglioramenti per la redazione delle informative privacy che dovranno essere conformi ai requisiti di trasparenza previsti dagli artt. 12 e 13 del GDPR.

In particolare, l’informativa, oltre a contenere tutti i requisiti previsti espressamente dal GDPR:

  1. dovrà essere redatta con un linguaggio semplice ed accessibile;
  2. deve essere multilayer, ossia dislocata su più livelli;
  3. può essere resa tramite più canali e modalità (deve essere, cioè, multicahannel), con il ricorso a pop-up informativi, interazioni vocali, chatbot e via discorrendo.

È, quindi, onere del titolare decidere come implementare l’informativa e con che modalità, sulla scorta dei servizi offerti.

Infine, secondo quanto disposto dal Garante, dovrà contenere l’indicazione espressa dei cookie installati, della loro tipologia, della data retention di ciascuno di essi e, come novità, anche l’indicazione degli altri strumenti di tracciamento utilizzati diversi dai cookie, indicando i criteri di codifica di ciascuno di essi.

I consensi raccolti prima del 10 gennaio 2022

Ove i consensi raccolti prima dell’entrata in vigore delle nuove linee guida del Garante siano conformi alle disposizioni del GDPR, potranno essere ritenuti ancora validi, purché siano stati correttamente registrati e documentabili.

Qualora ciò non sia possibile, il Titolare del trattamento dovrà raccoglierli ex novo.

Conclusioni

Dunque, i titolari dovranno procedere, ove non l’abbiano già fatto, ad una approfondita analisi dei loro processi legati ai propri siti web e alle app, aggiornare le informative e gli strumenti di raccolta dei consensi, di modo che questi siano sempre dimostrabili e incontestabili.

Ovviamente, come sempre, l’avvertenza è quella di comprendere una volta per tutte che la mera pubblicazione di una informativa privacy e cookie aggiornata non rende il sito conforme alle nuove linee guida, dato che essa è, di fatto, il frutto di un lavoro di analisi ed adeguamento approfondito.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 5