Regolamento UE

Geoblocking, cosa cambia per chi vende e compra online in Europa

Il Regolamento europeo 2018/302 abolisce il geoblocking e, insieme a GDPR e regolamento sui dati non personali, promette di rivoluzionare il mercato digitale. Che c’è da sapere e cosa cambia per imprese venditrici e consumatori

Pubblicato il 10 Dic 2018

Salvatore Coppola

Avvocato del Foro di Matera, DPO

geoblocking news analysis

Con il Regolamento sul (divieto di) geoblocking, entrato in vigore il 3 dicembre scorso, il Parlamento e il Consiglio europei hanno sancito l’abolizione delle discriminazioni tra gli utenti (consumatori e imprese) dei diversi Stati membri e di ogni blocco ingiustificato agli acquisti basato sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento.

Il Regolamento 2018/302 va quindi a completare il quadro normativo europeo che nel 2018 ha visto la piena applicazione anche del GDPR relativo alla protezione, al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali e del Regolamento (UE) 2018/1807 sulla libera circolazione dei dati non-personali.

Il nuovo Regolamento 2018/302 ha l’obiettivo di incrementare le possibilità per i clienti di accedere attraverso le interfacce on-line (siti internet o app) alle informazioni relative alla vendita di beni e alla prestazione di servizi nel mercato interno e di aumentare la trasparenza anche per quanto riguarda i prezzi.

Il Considerando 22 con una diamantina chiarezza esplicita che “i clienti dovrebbero perciò avere il diritto, alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni alle stesse condizioni di un cliente locale e dovrebbero accedere pienamente e in modo paritario ai diversi beni o servizi offerti, a prescindere dalla loro nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento. Ove necessario, i professionisti dovrebbero, pertanto, adottare misure volte a garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione, qualora la loro mancata adozione impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario”.

Tra GDPR e regolamento sul geoblocking

Con le sfide poste dalla globalizzazione e dalla trasformazione digitale le tecnologie giocano un ruolo essenziale in quanto rappresentano il sistema operativo che rende possibile l’esistenza di questo complesso mercato digitale. Ciò comporta che i servizi sono prestati tramite mezzi elettronici e la rete Internet, che per natura sono essenzialmente strumenti automatizzati con interventi umani minimi (cfr. art. 2, par. 1, n. 1).

Più in particolare, il cons. 18 specifica che gli strumenti elettronici possono comprendere le tecnologie utilizzate per determinare l’ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità di tale ubicazione attraverso un indirizzo IP o le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare.

Il Regolamento Geoblocking al Considerando 6 si propone “di combattere altresì le disparità di trattamento ingiustificate basate su altri criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l’applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, sul luogo di stabilimento o sul luogo di residenza dei clienti, indipendentemente dal fatto che il cliente interessato si trovi permanentemente o temporaneamente in un altro Stato membro. Tali altri criteri possono essere applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l’ubicazione fisica dei clienti, come l’indirizzo IP utilizzato per accedere a un’interfaccia online, l’indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui è stato emesso lo strumento di pagamento del cliente”.

Ciò rappresenta un chiaro punto di contatto con il GDPR che sappiamo volto a tutelare i dati personali definiti come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (ad esempio: nome, numero carta identità, indirizzo, identificativo on-line, economici ecc.).

A titolo esemplificativo, la circostanza che un sito e-commerce possa riconoscere l’indirizzo fisico o IP del cliente e impedirgli l’accesso al sito di un altro Stato, allo scopo di proporgli i prezzi pensati per un acquirente di un determinato Paese, rientra in una più ampia riflessione che dovrebbe essere affrontata sulla profilazione e sull’intelligenza artificiale.

Ricordiamo che la profilazione è un trattamento dei dati personali che permette l’individuazione di caratteristiche, preferenze ed abitudini dei consumatori alla base di processi decisionali “automatizzati” per offrire servizi o prodotti su misura ed in linea con le esigenze dei soggetti.

Ebbene, entrambi i Regolamenti vogliono rendere la vendita on-line meno discriminante, con l’obiettivo unico di tutelare i cittadini dell’Unione e uniformare il mercato digitale europeo.

Sempre al fine di evidenziare le affinità più significative con il GDPR (art. 3), con riferimento alle imprese con sede in altri continenti, tra cui i giganti del mondo digitale, appare evidente che siano tenute al rispetto della normativa sul geoblocking. Tanto si evince dal Considerando 17 il quale stabilisce chiaramente che “Le conseguenze per i clienti e per il mercato interno del trattamento discriminatorio con riferimento alle transazioni relative alla vendita di beni o alla fornitura di servizi nell’Unione sono le stesse, indipendentemente dal fatto che il professionista [venditore] sia stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo. Di conseguenza, e al fine di garantire che i professionisti concorrenti siano soggetti agli stessi obblighi al riguardo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi in ugual misura a tutti i professionisti che svolgono attività nell’Unione, compresi i mercati on-line”. Può affermarsi quindi che un’azienda extra-europea che propone su siti internet e app prodotti e servizi a utenti che si trovano in una città di uno Stato membro dovranno adeguarsi alle normative europee.

Geoblocking: cos’è e cosa comportava

Con il geoblocking il venditore trans-frontaliero aveva la possibilità di:

  1. bloccare o limitare l’accesso a siti internet e applicazioni a clienti di altri Stati membri, impedendo così gli acquisti on-line di prodotti più convenienti;
  2. impedire il completamento di un ordine e re-indirizzare automaticamente al sito omologo della stessa nazionalità dell’utente;
  3. stabilire e proporre costi e condizioni differenti in base alla nazionalità.

In genere scattava il blocco all’acquisto quando il cliente non risiedeva nello stato del venditore o perché si effettuava il pagamento con una carta bancaria straniera; in altri casi l’acquisto era permesso ma a prezzi maggiorati in base alla nazionalità o al luogo di residenza del cliente.

È evidente che tali pratiche erano discriminatorie per cittadini e imprese dell’UE, limitando i diritti dei clienti e impedendo loro di beneficiare di una scelta ampia e di condizioni ottimali. Di conseguenza si ostacolava la libera circolazione delle merci e dei servizi e si impediva il pieno sviluppo del mercato interno.

Di fatto, tale pratica divideva il mercato unico europeo a vantaggio dei profitti e a scapito dei cittadini europei ed è apparsa tanto ingiustificata da dover essere eliminata dall’Unione Europea.

A tal proposito Andrus Ansip, vicepresidente della Commissione UE per il mercato unico digitale ha dichiarato che: “Nel 2015 il 63% dei siti non consentiva agli utenti di effettuare acquisti da un altro Paese dell’UE, di conseguenza due terzi dei consumatori che volevano fare acquisti online all’estero non hanno potuto farlo. Il 3 dicembre mettiamo fine a questa pratica. Vogliamo un’Europa senza barriere, e questo vuol dire anche eliminare gli ostacoli agli acquisti online”.

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2018/302, le imprese venditrici non dovranno più bloccare né porre limiti all’accesso dei clienti di un altro Stato membro a un’interfaccia on-line, non potranno più applicare condizioni generali di accesso diverse o ancora non potranno più applicare condizioni diverse per le operazioni di pagamento nell’ambito delle possibilità di pagamento accettate.

È bene precisare che con “interfaccia on-line” deve intendersi qualsiasi software, compresi siti Internet o parte di essi e applicazioni, tra cui le applicazioni mobili, che serve a fornire ai clienti l’accesso a beni o servizi e ad effettuare la transazione.

Alcune precisazioni sul geoblocking

Il Regolamento 2018/302 stabilisce che il cliente potrà acquistare beni fisici come abbigliamento, accessori o prodotti tecnologici esattamente allo stesso prezzo e alle stesse condizioni, anche di consegna, di cui godrebbero i clienti residenti o stabiliti nello Stato membro in cui i beni sono consegnati o ritirati. Pertanto i clienti potranno ritirare i beni in tale Stato membro o in un altro in cui il venditore effettua la consegna, oppure provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni con i loro mezzi privati.

È bene precisare, altresì, che il Regolamento 302 stabilisce che il venditore non potrà applicare condizioni diverse per le operazioni di pagamento nell’ambito delle possibilità di pagamento accettate. Sul punto, il Considerando 32 chiarisce che le aziende “che accettano una carta di debito di un determinato marchio non hanno l’obbligo di accettare una carta di credito di tale marchio o, se accettano carte di credito a uso dei consumatori di un certo marchio, non hanno l’obbligo di accettare anche carte di credito aziendali dello stesso marchio. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, i professionisti non dovrebbero discriminare fra clienti all’interno dell’Unione, rifiutando di effettuare alcune transazioni o applicando a tali transazioni condizioni di pagamento diverse per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente”.

Con la fine del geoblocking, inoltre, si infrangono le barriere per i servizi prestati tramite mezzi elettronici quali i servizi di cloud computing, l’archiviazione dei dati, l’hosting di siti Internet e l’installazione di firewall, l’utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet. Potranno così scegliersi le offerte di un servizio operante in una nazione diversa dalla propria all’interno del territorio europeo.

Tale normativa europea è apparsa per migliorare il libero mercato in Europa. Si tratta di un’autentica rivoluzione per lo shopping on-line e di un passo importante verso un mercato unico digitale.

Pertanto, gli utenti europei potranno accedere alle offerte nazionali di un sito e-commerce di un altro Stato membro dell’Unione e beneficiare degli stessi sconti di quel Paese che prima invece non venivano mostrati.

Le nuove regole dell’UE hanno però ancora delle limitazioni: l’art 5 stabilisce che non possono essere applicate a prodotti tutelati dal diritto d’autore. Rientrano in questa categoria e-book, musica, videogiochi e software per cui resta valido il principio della territorialità. Va detto però che la Commissione UE ha annunciato novità in vista del 2020 con la possibilità di mettere fine al geoblocking anche per questi prodotti.

Conclusioni

Il Regolamento sul geoblocking si colloca nel solco dei due Regolamenti sulla libera circolazione dei dati personali e non-personali. Offrendo chiarezza e certezza del diritto a tutti coloro che partecipano alle transazioni transfrontaliere mira ad ampliare la scelta dei consumatori e a creare il clima di fiducia utile allo sviluppo dell’economia digitale nel mercato unico europeo.

In conclusione, vorrei rinviare al Considerando 1 relativo al Regolamento sulla libera circolazione dei dati non-personali che riassume le sfide che ci attendono per il futuro: “L’economia si sta velocemente digitalizzando. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione non costituiscono più un settore a sé stante, bensì sono la base stessa di tutti i sistemi economici e delle società innovativi e moderni. I dati elettronici sono al centro di tali sistemi e, quando sono analizzati o utilizzati in associazione a servizi e prodotti, possono generare un ingente valore. Allo stesso tempo, il rapido sviluppo dell’economia dei dati e di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, i prodotti e i servizi relativi all’Internet degli oggetti, i sistemi autonomi e la tecnologia 5G sollevano nuove questioni giuridiche relative all’accesso ai dati e al loro riutilizzo, alla responsabilità, all’etica e alla solidarietà”.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati