Il piano ispettivo del Garante privacy per il primo semestre 2026 si caratterizza per continuità con la programmazione dei semestri precedenti, consolidandone l’impostazione complessiva.
Esso conferma e sviluppa diversi filoni di intervento che l’Autorità ha ormai stabilmente collocato al centro della propria attività di vigilanza, rafforzando una lettura nella quale la tutela dei diritti degli interessati dipende meno dall’assenza di singoli errori (non sempre inintenzionali) e sempre più dalla capacità dei titolari di governare trattamenti intrinsecamente complessi attraverso scelte organizzative solide, architetture tecniche coerenti e modelli di controllo maturi.
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Il piano ispettivo semestrale del Garante Privacy
In questa prospettiva, il piano ispettivo – che, va ricordato, verrà svolto anche a mezzo della Guardia di Finanza – sollecita i titolari a interpretare la conformità non come uno stato da raggiungere una volta per tutte, ma come un processo continuo, fondato su una capacità organizzativa in grado di adattarsi all’evoluzione dei rischi.
Già i piani ispettivi per il primo e secondo semestre del 2025 avevano mostrato con chiarezza un’impostazione sistemica.
I settori oggetto di verifica – sanità, energia, trasporti, statistiche e registri di patologia, biometria bancaria, servizi digitali, scuole, sistemi di segnalazione whistleblowing – risultavano accomunati da un sottofondo strutturale:
- la larga scala dei trattamenti;
- la molteplicità degli attori coinvolti;
- la forte interconnessione dei sistemi informativi;
- e l’impiego di piattaforme tecnologiche avanzate.
L’interesse del Garante, per come interpretabile dai piani, non era rivolto tanto a ciò che era accaduto, quanto a ciò che poteva accadere in contesti caratterizzati da un rischio fisiologicamente elevato, dove la complessità stessa rende necessario un presidio continuativo.
Ne discende, per i titolari, l’esigenza di costruire modelli di controllo permanenti e integrati nel funzionamento ordinario dell’organizzazione.
La traiettoria del piano ispettivo della prima parte del 2026
Le questioni individuate come prioritarie per l’azione di supervisione confermano l’attenzione verso ecosistemi nei quali la qualità della governance, più che la tipologia dei dati trattati, incide direttamente sul livello di rischio sistemico:
- il mantenimento dell’attenzione sui data breach che coinvolgono banche dati pubbliche;
- gli applicativi di whistleblowing;
- l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale in ambito scolastico;
- il dossier sanitario;
- il telemarketing nel settore energetico;
- il Sistema informativo doganale;
- le tecniche di anonimizzazione per la condivisione dei big data nel settore delle telecomunicazioni
Il piano ispettivo del Garante privacy prevede inoltre la possibilità di verifiche e approfondimenti tecnici (quindi anche a distanza) sui data breach segnalati e la facoltà di attivare ispezioni d’ufficio in caso di urgenze, segnalazioni o reclami.
Questo orientamento implica che i titolari siano chiamati a investire in sistemi di controllo proporzionati alla complessità dei propri ambienti digitali, andando oltre una logica di mera conformità formale.
Il focus sui data breach
La permanente attenzione ai data breach, per esempio, non va intesa come reazione a singoli eventi, ma come verifica della tenuta complessiva delle infrastrutture digitali inerenti alle banche dati pubbliche.
Il focus non è l’incidente in sé, bensì la capacità del titolare di prevenire, individuare e gestire criticità strutturali, soprattutto in settori nei quali l’abusività degli accessi o l’utilizzo improprio delle informazioni rappresentano un rischio endemico.
Continuità con la programmazione dei semestri precedenti
La lettura del piano consente di cogliere una spinta ad un approccio dei titolari che valorizza la prevenzione e la capacità di controllo anticipato rispetto alla mera gestione delle conseguenze.
Ne deriva, sul piano organizzativo, l’opportunità di dotarsi di strumenti di analisi preventiva, audit periodici sugli accessi privilegiati e meccanismi interni di segnalazione precoce delle anomalie.
La continuità si presenta anche con riferimento ai trattamenti relativi alle segnalazioni whistleblowing e al dossier sanitario, entrambi caratterizzati dalla particolare delicatezza dei dati, dalla centralità dei profili di accesso e dalla presenza di filiere tecniche e organizzative articolate.
In particolare per il whistleblowing – attesa la recente emanazione delle Linee guida ANAC sui canali interni di segnalazione – l’azione del Garante sarà importante per saggiare come tale strumento sia tale da dare sicurezza ai potenziali segnalanti sulla tutela della riservatezza.
La reiterazione del focus sul telemarketing, con particolare riferimento al settore energetico, conferma invece la persistenza di criticità operative e di modelli commerciali che richiedono un presidio costante (anche considerando la continua azione di offerte telefoniche di cambiamento del fornitore, che in molti “subiscono”).
In questi ambiti, il piano sembra implicitamente richiamare l’esigenza di rafforzare la governance della filiera, verificando non solo i trattamenti interni, ma anche la solidità dei canali esternalizzati.
Policy e tecniche di anonimizzazione
Particolarmente significativo è l’inserimento, nel piano ispettivo 2026, delle verifiche relative alle policy e alle tecniche di anonimizzazione adottate per la condivisione dei big data nel settore delle telecomunicazioni.
Tale attenzione, come menzionato nel piano ispettivo, tiene conto della sentenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 settembre 2025 che rappresenta un momento fondativo della distinzione tra anonimizzazione e pseudonimizzazione, richiamando l’attenzione sulle concrete possibilità di re-identificazione, anche indiretta, degli interessati.
In questo contesto, le attività ispettive programmate appaiono funzionali all’esigenza di acquisire un quadro conoscitivo unitario sulle pratiche adottate dai titolari.
Non si tratta di anticipare valutazioni di merito, ma di comprendere come i rischi residui vengano valutati e governati nei processi di condivisione dei dati, invitando implicitamente i titolari a riesaminare criticamente le proprie soluzioni e a rafforzarne la robustezza attraverso test e verifiche indipendenti.
L’AI in ambito scolastico
All’interno di questo stesso orizzonte si colloca l’attenzione all’uso dell’intelligenza artificiale in ambito scolastico.
Il Piano non assume una posizione sull’IA in quanto tale, né suggerire una sua
intrinseca problematicità, ma individua un contesto – quello educativo – nel quale l’innovazione tecnologica si intreccia con la tutela di interessati particolarmente meritevoli di protezione.
L’IA agisce così come fattore di amplificazione di temi già noti nei trattamenti complessi:
- opacità dei processi;
- difficoltà di audit;
- dipendenza dai fornitori;
- esigenza di garantire trasparenza e comprensibilità.
Questo segnala ai titolari la necessità di accompagnare l’adozione di tali strumenti con assetti di governance adeguati, in grado di assicurare controllo e responsabilità nel tempo.
Il baricentro dell’azione di vigilanza nei tre piani ispettivi 2025–2026
Considerati nel loro insieme, i tre Piani ispettivi 2025–2026 delineano con chiarezza un baricentro dell’azione di vigilanza: l’oggetto dell’attenzione è la capacità dell’organizzazione di governare i propri trattamenti nel tempo.
La compliance non è una fotografia statica, ma un processo dinamico.
Un titolare non è valutato sulla base di un singolo adempimento, bensì sulla capacità di presidiare trattamenti complessi, mantenere il controllo effettivo della filiera tecnologica e adeguare i modelli organizzativi all’evoluzione dei rischi.
Da ciò discende l’esigenza di adottare modelli di governance capaci di apprendere e adattarsi, superando una visione meramente formale della conformità.
In questa prospettiva, la sicurezza assume una valenza che va oltre l’aspetto tecnico, divenendo un indicatore della maturità complessiva del titolare. Gestione degli accessi, tracciabilità delle operazioni, segregazione dei ruoli, monitoraggio dei fornitori e individuazione degli utilizzi anomali concorrono a definire l’affidabilità del sistema di governance.
Al tempo stesso, emerge con forza la consapevolezza che molte vulnerabilità si originano all’interno delle organizzazioni, più che da minacce esterne.
Modelli di autorizzazione troppo ampi, privilegi non adeguatamente controllati o filiere scarsamente presidiate rappresentano rischi strutturali che non possono essere affrontati con interventi episodici. Ne deriva una lettura evoluta del principio di accountability, nella quale ciò che rileva non è la qualità astratta dei documenti, ma la loro coerenza con i processi reali.
Una distanza significativa tra modello formalizzato e pratica operativa costituisce un segnale di fragilità che merita attenzione, suggerendo ai titolari l’opportunità di verifiche periodiche di coerenza tra governance dichiarata e governance effettiva.
Indicazioni per i titolari pubblici e privati
Questa impostazione offre indicazioni chiare per i titolari pubblici e privati. Non è sufficiente dimostrare la legittimità di un trattamento; occorre dimostrare di essere in grado di mantenerne il controllo nel tempo, anche in presenza di ecosistemi tecnologici sempre più complessi.
La responsabilità del titolare non è attenuata dall’outsourcing: al contrario, l’esternalizzazione accresce l’esigenza di vigilanza sulla filiera.
Il piano ispettivo sollecita dunque lo sviluppo di modelli di controllo adattivi, capaci di integrare privacy, sicurezza e governance in una visione unitaria, sostenuta da competenze, processi e strumenti adeguati.
Il ruolo del DPO
In questo scenario, il ruolo del DPO assume una centralità sempre più evidente. Il DPO non è il revisore finale di un processo già definito, ma il presidio interno della capacità dell’organizzazione di restare conforme nel tempo.
È il punto di raccordo tra diritto, tecnologia e organizzazione: chiamato a comprendere il funzionamento dei sistemi, a dialogare con le funzioni IT, di organizzazione e di sicurezza, a monitorare i rischi emergenti – inclusi quelli connessi all’IA e alle tecniche avanzate di anonimizzazione – e a segnalare tempestivamente le aree di criticità.
Non deve limitarsi a verificare se l’organizzazione è conforme, ma deve accompagnarla proattivamente nella costruzione di una conformità sostenibile.
Piani ispettivi per i titolari del trattamento
Letti in questa prospettiva, i piani ispettivi – quelli qui considerati, ma anche i prossimi venturi – non rappresentano solo un momento di trasparenza del Garante, ma costituiscono uno strumento di indirizzo e controllo per i titolari del trattamento.
Essi indicano che governare il dato significa governare la complessità e che la solidità di un’organizzazione si misura nella qualità dei suoi modelli di controllo, nella coerenza delle scelte tecnologiche e nella capacità del DPO di integrarsi nella governance del rischio.
Dove questa integrazione esiste, la conformità diventa sostenibile; dove manca, la vulnerabilità è fisiologica.
In definitiva, dal piano ispettivo 2026 del Garante privacy emerge per i titolari un messaggio di fondo: la capacità di governare la complessità non è un elemento accessorio, ma la nuova forma della conformità.
Un aspetto, questo, che le Istituzioni dedicate alla supervisione dei diversi settori dovrebbero far rientrare a pieno titolo nel loro set di valutazione.














