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Telecamere private: quando la sicurezza diventa sorveglianza illegittima



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Con il provvedimento del 23 ottobre 2025, il Garante Privacy, intervenendo su un caso di videosorveglianza privata protrattasi per anni, in assenza di un reale presidio giuridico e tecnico, ha ribadito le regole per le telecamere private. Ecco cosa comporta la ripresa continuativa di aree condominiali e strade

Pubblicato il 29 gen 2026

Stefano Manzelli

Consulente data protection forze di polizia – enti pubblici e privati



Telecamere di sicurezza Edge AI; Telecamere private: quando la sicurezza diventa sorveglianza illegittima

Installare una telecamera per “sentirsi più sicuri” non legittima la trasformazione di cortili condominiali e strade pubbliche in aree di monitoraggio permanente.

Quando l’obiettivo supera il perimetro dell’abitazione privata, la sicurezza domestica lascia rapidamente spazio a un trattamento di dati personali soggetto alle regole stringenti del GDPR, con conseguenze tutt’altro che teoriche.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 727 del 23 ottobre 2025, intervenendo su un caso emblematico di videosorveglianza privata protrattasi per anni in assenza di un reale presidio giuridico e tecnico.

Telecamere private: il provvedimento del Garante Privacy

Dal 2018 un cittadino aveva installato quattro telecamere orientate stabilmente verso il cortile condominiale, l’area di accesso all’edificio e ampie porzioni della pubblica via, attivando anche la registrazione delle immagini e, in alcuni casi, trasmettendole ad altri condomini come forma di “avvertimento”.

Nessuna autorizzazione assembleare, nessun consenso degli interessati, nessuna valutazione preventiva sull’impatto del sistema sui diritti altrui.

A giustificazione dell’impianto, il titolare del trattamento ha richiamato il degrado urbano della zona e un precedente tentativo di furto subito nella propria abitazione.

Argomentazioni che l’Autorità ha ritenuto del tutto insufficienti per fondare un legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f), GDPR, soprattutto quando la sorveglianza si estende sistematicamente a spazi comuni e luoghi aperti al pubblico.

Cosa esclude il Garante

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il Garante esclude che il trattamento possa essere qualificato come attività “a carattere personale o domestico”.

La ripresa continuativa di aree condominiali e strade fa infatti uscire il trattamento dall’ambito privato, attivando l’applicazione integrale del Regolamento europeo, come già affermato dalla Corte di giustizia nella nota sentenza Ryneš.

Nel caso concreto risultavano violati diversi principi cardine della data protection: la liceità del trattamento, in assenza di una valida base giuridica; la minimizzazione dei dati, poiché l’angolo di ripresa era manifestamente eccedente rispetto alle finalità dichiarate; e la trasparenza, dal momento che l’informativa agli interessati si limitava a un semplice pittogramma privo dell’indicazione del titolare del trattamento e degli elementi essenziali previsti dall’art. 13 GDPR.

Neppure la successiva riduzione dell’area di ripresa, effettuata dopo l’avvio dell’istruttoria, è stata ritenuta idonea a sanare una condotta protrattasi per anni, durante i quali le immagini di soggetti identificabili sono state raccolte, conservate e potenzialmente utilizzate al di fuori di qualsiasi schema di accountability.

La sanzione

L’epilogo è stato una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, l’ordine di cancellare i filmati entro 72 ore dalla registrazione mediante meccanismi automatici e la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito dell’Autorità, misura riservata ai casi ritenuti di particolare rilevanza anche sotto il profilo deterrente.

Al di là dell’importo contenuto della sanzione, il segnale per cittadini, amministratori di condominio e installatori è netto: la videosorveglianza privata improvvisata rappresenta una superficie di rischio giuridico significativa.

Senza una corretta configurazione tecnica, una base giuridica solida, un’informativa completa e misure concrete di limitazione delle riprese, anche un impianto “domestico” può tradursi in violazioni sistematiche del GDPR, con responsabilità dirette per il titolare e potenziali contenziosi civili.

La sfida non è “vedere di più”, ma trattare meno dati

Nel contesto attuale, in cui le tecnologie di sorveglianza sono sempre più economiche, potenti e facili da installare, la vera sfida non è “vedere di più”, ma dimostrare di trattare meno dati possibile e solo quando strettamente necessario.

Tutto il resto non è sicurezza: è esposizione al rischio regolatorio.

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