La Corte di Cassazione è tornata su uno dei nodi forse più delicati del rapporto tra giustizia, informazione online e protezione dei dati personali: il diritto all’oblio nei motori di ricerca.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che l’archiviazione di un procedimento penale (anche se accompagnata dall’annotazione del GIP prevista dalla Riforma Cartabia) non determina automaticamente il diritto alla deindicizzazione dei contenuti da Google.
La recente pronuncia segna un punto fermo contro l’idea di un “automatismo procedurale” tra esito favorevole del procedimento penale e rimozione delle informazioni dal web, riaffermando la centralità del bilanciamento tra diritti fondamentali, principio cardine tanto del GDPR quanto della giurisprudenza europea sul diritto all’oblio.
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Il caso: archiviazione penale e richiesta di delisting
Il caso all’origine della decisione riguarda un docente universitario coinvolto in un’indagine penale successivamente archiviata. A seguito dell’archiviazione, il GIP aveva disposto l’annotazione prevista dall’art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dalla Riforma Cartabia.
Sulla base di tale annotazione, l’interessato aveva chiesto a Google la deindicizzazione di articoli giornalistici che riportavano la notizia dell’indagine; di fronte al diniego del motore di ricerca e al rigetto del reclamo da parte del Garante per la protezione dei dati personali, il docente aveva adito l’autorità giudiziaria, sostenendo che l’annotazione del GIP dovesse vincolare il search engine alla rimozione dei risultati.
La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della posizione di Google e del Garante.
L’annotazione del GIP non è un ordine imperativo
Il cuore della decisione risiede nella qualificazione giuridica dell’annotazione prevista dalla Cartabia. Secondo la Corte, tale strumento non avrebbe infatti natura coercitiva né vincolante nei confronti dei motori di ricerca.
Ciò in quanto l’annotazione del GIP non equivarrebbe a un provvedimento di cancellazione dei contenuti, non imporrebbe un obbligo automatico di delisting e non eliminerebbe la necessità di una valutazione autonoma da parte del data controller.
Secondo l’approdo della Suprema Corte, la Riforma Cartabia avrebbe sì introdotto una corsia procedurale agevolata per facilitare l’interessato nel far valere le proprie ragioni, ma senza creare una presunzione assoluta di prevalenza della privacy sul diritto di cronaca e sull’interesse pubblico all’informazione.
In altri termini, l’archiviazione penale rappresenterebbe un presupposto rilevante, ma non sufficiente.
Il superamento dell’automatismo
La pronuncia smonta in effetti un punto controverso che, nei mesi successivi all’entrata in vigore della Cartabia, aveva trovato spazio anche nel dibattito professionale, ovverossia l’idea che il legislatore avesse introdotto un meccanismo (quasi automatico) di “pulizia reputazionale” in caso di archiviazione o proscioglimento.
La Cassazione chiarisce ora che il diritto all’oblio non discende meccanicamente dall’esito del procedimento penale e che la disciplina penale non può comprimere automaticamente le regole europee sulla protezione dei dati, confermando che il GDPR resta il framework di riferimento primario.
Questo passaggio è particolarmente rilevante per chi opera nel settore della cybersecurity e della data protection, perché riafferma la separazione (e la necessaria armonizzazione) tra logiche processuali penali e logiche di governance dei dati.
Il bilanciamento degli interessi: il vero “core” della decisione
Come nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sul diritto all’oblio, anche nella pronuncia in esame il tema centrale è il bilanciamento tra diritti contrapposti. La Corte richiama infatti implicitamente i criteri consolidati che i motori di ricerca e le autorità di controllo devono valutare caso per caso.
In primo luogo, c’è il fattore tempo. Il trascorrere del tempo dall’accadimento dei fatti è un elemento rilevante, sebbene non decisivo. L’archiviazione non azzera automaticamente l’interesse informativo, soprattutto se la notizia riveste e mantiene ancora un valore storico o contestuale.
In secondo luogo, c’è l’interesse pubblico alla notizia: occorre verificare se l’informazione continui a essere rilevante per la collettività. Il diritto all’oblio tutela la persona, ma deve tutelare anche dalla riscrittura della storia.
Infine, c’è il ruolo pubblico dell’interessato. La posizione del soggetto coinvolto è determinante: nel caso di figure che svolgono ruoli pubblici o di rilievo sociale (come docenti universitari, dirigenti, politici) la soglia di tutela della privacy è fisiologicamente più bassa, perché si considera più rilevante il valore del diritto di cronaca.
È su questo terreno che si gioca la discrezionalità del data controller, e non valgono gli automatismi normativi.
Le implicazioni per Google e per gli altri data controller
Dal punto di vista operativo, la decisione rafforza una linea già seguita dai principali motori di ricerca che non prevedono nessuna deindicizzazione automatica, nemmeno in presenza di provvedimenti giudiziari favorevoli all’interessato, se non accompagnati da un’analisi sostanziale del contesto.
Per i data controller questo significa, sia mantenere processi strutturati di valutazione delle richieste di delisting e documentare il bilanciamento effettuato, che coordinare le valutazioni con le linee guida del GDPR e dell’EDPB.
La decisione rafforza poi il ruolo delle autorità indipendenti, confermando il Garante Privacy quale autorità chiamata a valutare autonomamente la liceità del trattamento, senza essere vincolata dai risvolti giudiziari.
Effetti sulle strategie di Online Reputation Management
A ben vedere, a uscirne in qualche modo “sconfitta” sembra essere proprio la riforma Cartabia, la quale si proponeva di agevolare chi usciva indenne da un processo, mediante una “corsia preferenziale” per la tutela della reputazione online.
Ciò quindi attraverso un meccanismo rapido per poter chiedere il delisting in caso di archiviazione, proscioglimento o sentenza di non luogo a procedere, obiettivo smontato prima dal Garante poi, appunto, dalla Cassazione
Per chi opera nell’Online Reputation Management (ORM), la pronuncia rappresenta un segnale chiaro: la gestione della reputazione online non può essere delegata a scorciatoie procedurali.
Ciò dal momento che l’archiviazione penale non garantisce la rimozione dei contenuti, né neutralizza automaticamente l’interesse pubblico e non sostituisce una strategia legale e comunicativa strutturata. In un ecosistema digitale regolato dal GDPR, la reputazione si tutela, in questo senso, attraverso il diritto e non attraverso automatismi.
Una decisione che “ricolloca” il diritto all’oblio
La recente pronuncia della Cassazione potrebbe essere descritta come una ricollocazione del diritto all’oblio all’interno dell’architettura dei diritti fondamentali. Da un lato, si premiano, assecondandone gli assunti, le piattaforme; dall’altro, si conferma e rafforza l’autonomia del Garante Privacy (il che non è del tutto ininfluente, in un momento piuttosto delicato della storia dell’Autorità proprio in materia di indipendenza).
Così, le decisioni giudiziarie non riscrivono automaticamente la memoria del web, e la protezione dei dati personali non è tout court uno strumento di cancellazione dell’informazione.
Per il settore della cybersecurity, della privacy e della compliance digitale, è una pronuncia che rafforza senz’altro il bilanciamento dei diritti, che resta il cuore della governance dei dati, anche nei casi in cui il procedimento penale si chiuda con un’archiviazione.
La verità giudiziaria prigioniera dell’indicizzazione
Se osservata dal punto di vista dell’interessato, la pronuncia, sebbene presentata come un presidio del bilanciamento tra diritti fondamentali, sembra invero produrre un effetto molto meno neutro di quanto appaia.
L’archiviazione del procedimento penale, pur essendo il riconoscimento pieno dell’assenza di responsabilità sul piano giudiziario, rimane un fatto giuridicamente “debole” sul piano digitale. L’assenza di responsabilità accertata in via giudiziaria non è cioè in grado, da sola, di incidere sulla persistenza dell’indicizzazione e sulla costruzione dell’identità online della persona.
Dal punto di vista dell’interessato, il messaggio che passa è netto: la società civile e l’ordinamento penale possono riconoscerti come “non colpevole”, ma il web può continuare a trattarti come “notizia rilevante”.
Qui non siamo più nel terreno neutro del bilanciamento, ma in quello (molto più scomodo) della persistenza della stigmatizzazione digitale.
Lo schema sarebbe il seguente: lo Stato chiude il procedimento, il GIP annota l’esito favorevole, ma la reputazione digitale resta di fatto sospesa in un limbo, affidata alla valutazione discrezionale di una piattaforma. La verità giudiziaria, quindi, anziché costituire il punto di arrivo del percorso di tutela, sembra ridursi ad uno degli elementi che la piattaforma e l’autorità di controllo possono (o meno) valorizzare.
In soldoni, Google mantiene il controllo dell’indicizzazione; il Garante conferma l’impostazione prudenziale e difensiva; la giurisprudenza legittima la discrezionalità dei data controller.
Sull’altro fronte resta l’interessato, che pur avendo esaurito il suo percorso penale con tutte le sue complessità (magari per anni) ed essendone uscito indenne, non dispone di strumenti “pronti” per una reintegrazione reputazionale e si trova costretto a dimostrare ancora di meritare l’oblio.
Una pena reputazionale (potenzialmente) “senza fine”
L’indicizzazione, in questa lettura, può diventare pertanto una forma di sanzione sociale permanente, sganciata dall’esito del processo penale.
Dopo un’archiviazione o un proscioglimento, l’interesse informativo alla permanenza dell’indicizzazione non può essere dato per presunto. Se la funzione della notizia era informare su un’ipotesi di responsabilità, il venir meno di quella ipotesi svuota il nucleo stesso dell’interesse pubblico.
Ciò che resta, in molti casi, è la memoria dell’accusa, non un’informazione.
E quando la memoria dell’accusa continua a prevalere sull’esito giudiziario, il diritto all’informazione rischia di trasformarsi in una forma di esposizione reputazionale permanente.
Il bilanciamento, così come declinato, rischia di consolidare un’asimmetria strutturale: da una parte, la discrezionalità dei motori di ricerca e la prudenza istituzionale dell’autorità; dall’altro, un soggetto formalmente prosciolto che continua a subire una forma di esposizione reputazionale indefinita.
Senza invocare automatismi o censure, ci si deve quindi interrogare su una questione profonda: se un ordinamento accetta che la conclusione del processo penale non produca alcun effetto reale sulla dimensione digitale della persona, il diritto all’oblio rischia di trasformarsi da strumento di tutela a concessione “eventuale”. O meglio, in una concessione subordinata a logiche che non coincidono più con quelle della giustizia, ma con la discrezionalità, filtrata da piattaforme e autorità.
In questa diversa prospettiva, la decisione della Suprema Corte sembra cristallizzare il primato della verità algoritmica su quella giudiziaria e consolidareun modello di governance dei dati in cui l’interessato rischia di essere l’attore più debole.
In altre parole, per scelta di policy giurisprudenziale ad essere privilegiata appare la stabilità dell’ecosistema informativo rispetto alla piena reintegrazione individuale.















