L’intelligenza artificiale (IA) sta trasformando l’attività di molte imprese, moltiplicando i rischi giuridici e le relative responsabilità, inclusi quelli che incidono sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Sino ad oggi, il rapporto tra il D.lgs. 231/2001 e l’intelligenza artificiale era per lo più implicito: i rischi connessi all’uso di sistemi di IA potevano ricondursi a reati già previsti dal catalogo (per esempio, frode informatica, corruzione, reati di mercato, violazione della normativa sulla protezione dei dati personali). Mancava però qualsiasi riferimento diretto all’IA.
Il quadro normativo è mutato profondamente a partire dal 2025.
In un arco di tempo relativamente breve si sono susseguiti interventi legislativi destinati a ridisegnare il perimetro della responsabilità delle imprese.
Ecco cosa succede se un sistema di IA causa un danno e l’azienda non ha predisposto adeguate misure, commisurate ai rischi. D’ora in avanti, la risposta è anche penale.
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Intelligenza artificiale e 231: la risposta è anche penale
Da una parte, la Legge 132 del 9 agosto 2025 di adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 sull’intelligenza artificiale (AI Act o “Regolamento”), rappresenta il primo atto normativo di connessione esplicita tra la disciplina degli enti e la governance dell’intelligenza artificiale.
Dall’altra, il Decreto legislativo 160/2026 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre e in vigore a partire dal 30 settembre 2026 – introduce elementi destinati a intrecciare il D.lgs. 231/2001 e la relativa predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (“Modelli”) con la sicurezza dei sistemi di IA.
In particolare, il Decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell’AI Act per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale (d’ora in poi, “Decreto”) definisce le regole operative e i risvolti procedurali e penalistici legati all’uso di sistemi di intelligenza artificiale.
Di seguito, un focus sulle principali implicazioni penalistiche e per il sistema di responsabilità degli enti che il Decreto introduce nell’ordinamento italiano.
Reato di omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA
Il profilo più dirompente è l’introduzione di una nuova fattispecie penale: il reato di omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA, che attiene esclusivamente ai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.
L’approccio basato sul rischio e la classificazione dei sistemi di IA
Per comprendere il concetto di “sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio” occorre prendere le mosse dalle disposizioni dell’AI Act, che classifica l’IA in diverse categorie, a seconda delle potenziali conseguenze negative dei sistemi.
Affidabilità e rischio rappresentano due aspetti strettamente connessi nella valutazione dei limiti che la normativa europea intende porre allo sviluppo e all’applicazione dell’intelligenza artificiale: maggiore è il rischio che un sistema di IA possa compromettere i valori e i diritti fondamentali dell’UE, più stringenti sono gli obblighi e i requisiti di sicurezza.
Il Regolamento distingue quindi tra sistemi di IA a rischio inaccettabile (e quindi vietati), sistemi di IA a rischio alto, a rischio limitato e a rischio minimo o nullo.
Sistemi ad alto rischio
Essi sono espressamente elencati e includono, tra molti altri, anche quelli usati nella gestione dei lavoratori e nella selezione del personale (e.g. nelle attività di valutazione dei curricula) ossia strumenti che possono incidere significativamente su diritti fondamentali degli individui.
In ogni caso, la classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale presuppone una verifica sostanziale delle caratteristiche e delle finalità di utilizzo della tecnologia.
La struttura della nuova fattispecie
A fronte della classificazione del sistema quale sistema ad alto rischio, il Regolamento prevede un insieme di obblighi applicabili al fornitore, al deployer e agli altri soggetti della catena del valore, e costituisce il presupposto della nuova fattispecie introdotta nel Codice Penale e, in particolare:
- l’adozione di un sistema di gestione del rischio;
- la necessaria supervisione umana del sistema, anche durante i periodi di inattività.
È del resto evidente che l’IA si inserisca nel contesto di una rivoluzione tecnologica già in atto, che ha portato alla graduale digitalizzazione dei processi, dove il controllo umano (“human oversight”) non può essere sostituito da alcun meccanismo di autoapprendimento.
Il ruolo dell’intervento umano
La diffusione di sistemi di IA capaci di agire in modo autonomo ed imprevisto potrebbe dar luogo a vuoti di responsabilità.
L’intervento umano viene pertanto individuato come misura necessaria per governare il rischio della realizzazione di effetti pregiudizievoli causati da un sistema di IA.
Con particolare riferimento, invece, alla condotta, il nuovo delitto punisce alternativamente:
- la condotta omissiva dolosa di mancata adozione di: (i) misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni; (ii) meccanismi di sorveglianza umana, durante determinate fasi della vita del sistema di intelligenza artificiale (per esempio, progettazione, produzione), cui deve derivare un pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale ovvero per l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato;
- la condotta attiva dolosa di alterazione illecita di intelligenza artificiale, cui deve derivare un pericolo per la vita o l’incolumità individuale ovvero l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato;
- le predette condotte quando le stesse siano realizzate con colpa grave (con pena diminuita).
La condotta omissiva
Pertanto, la condotta omissiva configura un reato proprio: risponde penalmente solo il soggetto titolare di un obbligo giuridico di predisporre le misure menzionate, da intendersi quali:
- misure di sicurezza volte a resistere ad errori e/o attacchi informatici, che richiedono necessariamente l’identificazione e l’analisi dei rischi che possono derivare dal sistema;
- misure di sorveglianza, affinché colui che utilizza il sistema sia in grado di comprenderne il funzionamento, monitorare l’andamento ed interpretarne i relativi output.
La condotta attiva
D’altra parte, la condotta attiva descritta dalla fattispecie si configura quale reato comune (commissibile da chiunque), consistente nell’intervento esterno e/o modifica sostanziale del sistema di intelligenza artificiale.
La verifica del giudice per entrambe le condotte
Per entrambe le condotte, inoltre, si richiede che il giudice verifichi in concreto la messa in pericolo dei beni giuridici tutelati.
Si pensi, a titolo esemplificativo, ad un’impresa manifatturiera che impieghi un sistema di IA ad alto rischio per il controllo qualità dei propri prodotti. Qualora tale sistema non fosse dotato di adeguati meccanismi di sorveglianza umana e di misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti, e da ciò derivasse un pericolo concreto per l’incolumità dei lavoratori o dei consumatori, il soggetto tenuto all’adozione di tali presidi potrebbe rispondere del delitto di cui all’art. 437 bis c.p., con possibile responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001.
L’estensione del catalogo dei reati presupposto: i reati commessi con l’IA
L’altro grande cantiere aperto dal Decreto riguarda l’estensione dei cosiddetti reati presupposto del D.lgs. 231/2001 ai reati commessi mediante l’uso di sistemi di IA.
Infatti, è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 un nuovo art. 25 vicies rubricato “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”, che prevede sanzioni in capo all’ente in caso di commissione:
- del delitto di cui all’art. 437 bis c.p. “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita di sistemi” (di cui si è discusso sopra);
- del delitto di cui all’art. 612 quater c.p. “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” (introdotto dalla Legge 132/2025). Questa disposizione, in particolare, punisce il deepfake, ossia la condotta di cedere, pubblicare o diffondere contenuti alterati e/o creati con l’intelligenza artificiale idonei ad ingannare sulla propria genuinità, da cui deriva un danno ingiusto ad una persona determinata.
L’esempio del deepfake
Si consideri, per esempio, il caso – tutt’altro che teorico – di un soggetto che, mediante tecniche di deepfake, generi un contenuto audio o video che riproduca le sembianze e la voce di un dirigente aziendale (come il CFO) al fine di indurre un dipendente ad effettuare un trasferimento di fondi.
In tale ipotesi, oltre alla responsabilità penale dell’autore della condotta, potrebbe eventualmente configurarsi anche la responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001.
L’impatto delle novità legislative sui Modelli
Con il Decreto diviene esplicito il raccordo tra l’IA Act e il D.lgs. 231/2001. Pertanto, con l’entrata in vigore del provvedimento a fine settembre 2026, si renderanno necessari alcuni adempimenti relativi ai Modelli.
A livello operativo, le seguenti azioni possono risultare essenziali in diversi contesti:
- inventario dei sistemi di intelligenza artificiale: rilevazione di tutti i sistemi sviluppati o utilizzati da parte dell’organizzazione e loro classificazione in base al rischio;
- mappatura dei rischi: svolgimento di analisi del rischio (ex art. 6 D.lgs. 231/2001) relativamente ai processi che coinvolgono sistemi di IA, con particolare attenzione ai sistemi ad alto rischio e tenendo conto delle specificità dei diversi settori (sanitario, bancario eccetera);
- governance interna: strutturazione di un assetto organizzativo adeguato a governare i rischi derivanti dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, con attribuzione di ruoli e responsabilità chiari;
- presidi di comportamento: implementazione di policy e procedure che prevedano meccanismi di sicurezza adeguati, disciplinino ruoli e responsabilità interne, normino le modalità di utilizzo dei sistemi, prevedendo anche che venga assicurata la sorveglianza umana;
- aggiornamento del Modello e protocolli specifici: individuazione delle aree sensibili nell’ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati di nuova introduzione e definizione dei protocolli operativi del Modello che devono presidiare: l’adozione delle misure tecniche di sicurezza prescritte dall’AI Act; i meccanismi di sorveglianza umana sui sistemi di IA ad alto rischio; la tenuta dei log e della documentazione tecnica; le procedure di incident response in caso di malfunzionamento o uso improprio dei sistemi;
- Codice etico: recepimento nel Codice etico dei principi di supervisione umana e centralità dell’individuo, assenza di discriminazioni e rispetto dei principi e delle regole sulla privacy nell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
- flussi informativi verso dell’Organismo di Vigilanza: istituzione di specifici flussi informativi verso L’OdV – direttamente o attraverso profili tecnici dedicati – relativi all’utilizzo e gestione dei sistemi di intelligenza artificiale nella struttura organizzativa dell’ente;
- formazione: organizzazione di corsi di formazione sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché sui presidi per prevenire la commissione dei reati in commento, garantendo l’adozione consapevole, trasparente e controllata dei sistemi di IA all’interno dell’organizzazione.
Il quadro normativo
Inoltre la disciplina del D.lgs. 231/2001 sull’IA non si sviluppa in un vuoto
regolamentare.
Essa, infatti, si inserisce in un ecosistema normativo sempre più interconnesso, che include il GDPR, la Direttiva NIS2 (recepita in Italia dal D.lgs. 138/2024) e l’AI Act.
Le intersezioni tra tali discipline sono molteplici e concrete: si pensi, per esempio, ad un data breach che coinvolga un sistema di IA ad alto rischio il cui utilizzo implichi il trattamento di dati personali.
In tale scenario, l’impresa potrebbe trovarsi a dover gestire simultaneamente gli obblighi di notifica al Garante Privacy, gli obblighi di segnalazione degli incidenti previsti dalla NIS2, nonché le responsabilità derivanti dall’eventuale inadeguatezza delle misure di sicurezza del sistema di IA ai sensi dell’AI Act e, per effetto del Decreto, del D.lgs. 231/2001.
La necessità di presidiare tali processi nell’ambito del Modello 231
Analogamente, l’utilizzo di un sistema di IA per finalità di profilazione dei dipendenti o dei clienti solleva questioni che investono contemporaneamente la protezione dei dati personali, la classificazione del sistema come ad alto rischio ai sensi dell’AI Act e la conseguente necessità di presidiare tali processi nell’ambito del Modello 231.
Le imprese che sapranno costruire un sistema integrato di compliance – capace di far dialogare efficacemente il Modello 231 con i framework GDPR, NIS2 e AI Act – saranno avvantaggiate non solo per aver gestito adeguatamente i rischi evitando danni economici e sanzioni, ma anche sul piano reputazionale, potendosi collocare nella fascia più alta del mercato e ottenendo vantaggi competitivi.
Intelligenza Artificiale e 231: la governance dell’AI come questione di accountability giuridica
La legge 132/2025 e il Decreto attuativo sull’IA non sono semplici adempimenti burocratici: sono il segnale che il legislatore intende fare della governance dell’intelligenza artificiale una questione di accountability giuridica vera e propria.
Per le aziende il messaggio è chiaro: l’IA non è più solo una questione tecnologica e di business. È diventata una questione anche di diritto penale dell’impresa.
Solo attraverso un’efficace cultura della prevenzione, un approccio strategico integrato tra tecnologia, diritto e governance, nonché una costante e adeguata formazione, sarà possibile coniugare in modo organico e coerente lo sviluppo e l’adozione dell’intelligenza artificiale con i principi di legalità e di responsabilità.
La definizione e il potenziamento dei presidi in materia di IA, affinché l’utilizzo di questa tecnologia risulti affidabile, non può in ogni caso prescindere da un percorso che includa ad ampio spettro le differenti normative sia europee che nazionali tra loro connesse e che rendono la compliance, anche in ottica digital, sempre più integrata.









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