CODICE DI CONDOTTA

Telemarketing: il Garante privacy accredita l’Organismo di monitoraggio, contro le pratiche illecite



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L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha accreditato l’Organismo di monitoraggio, OdM, per dare piena attuazione al codice di condotta del telemarketing e teleselling. Un passo importante contro le pratiche illecite. Ecco il focus

Pubblicato il 18 mar 2024

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Giornalista



chiamate pubblicitarie cellulare

Al via la piena attuazione del Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, e si completa così l’iter per una sua concreta applicazione. A dirlo è il Garante privacy in una nota del 18 marzo 2024.

Si tratta di un passo importantissimo, segno di una lotta sempre più convinta al fenomeno del “sottobosco” di quei call-center abusivi.

Vediamo come.

Accreditamento dell’OdM ed effetti di legge

A distanza di un anno da quando il Garante ha approvato il Codice di condotta che regola le attività di teleselling e telemarketing quale unica speranza di vincere contro gli abusi da call center, ecco che la medesima Autorità accredita l’Organismo di monitoraggio affinché le regole, in esso contenute, abbiano piena efficacia.

L’obiettivo di tutela è sempre più nitido: tutelare gli utenti dalle chiamate indesiderate, ancora troppo frequenti.

Di qui, il passo deciso e così con il provvedimento dello scorso 7 marzo 2024 — in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dal cui giorno successivo sarà valido a tutti gli effetti di legge — il Garante chiude il cerchio, accreditando l’OdM.

Codice di condotta nei suoi punti salienti

Le società che aderiranno al Codice in parola devono impegnarsi ad adottare misure specifiche volte a garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati, lungo tutta la “filiera” del telemarketing.

Devono, in pratica:

  1. raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione ecc.);
  2. informare in modo ben preciso le persone contattate sull’uso dei loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati);
  3. effettuare una valutazione di impatto in caso di trattamenti automatizzati, ivi compresa la profilazione (art. 22 GDPR), specialmente laddove ciò determini un’analisi sistematica e globale di dati/informazioni personali.

Il codice di condotta stabilisce poi l’applicazione di una penale ovvero la mancata corresponsione della provvigione per ogni contratto stipulato a seguito di un contatto promozionale (trattato) senza consenso.

Accreditamento dell’OdM nel pieno rispetto del GDPR

Il Garante nel richiamare il provvedimento del 9 marzo 2023, n. 70 con il quale approvava il “Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling presentato da diverse associazioni promotrici (Asseprim, AssoCall, ASSOCONTACT, Assotelecomunicazioni, Confcommercio, Confindustria, DMA – Data & Marketing Association Italia, OIC – Osservatorio Imprese Consumatori), quali associazioni maggiormente rappresentative nel settore”, ha ritenuto espressamente l’OdM proposto da dette associazioni, “in possesso dei requisisti previsti dal Regolamento UE, tra i quali un adeguato livello di competenza, indipendenza e imparzialità per lo svolgimento dei compiti di controllo sull’applicazione del Codice da parte degli aderenti”.

Come noto, l’adesione ad un Codice di condotta è una cartina di tornasoledella tenuta dell’accountability ben potendo dimostrare, scrive il Garante, “la conformità dei trattamenti di dati, posti in essere dai titolari e/o dai responsabili del trattamento” che decidano di aderirvi.

Del resto,la medesima Autorità ne incoraggia la formazione, lo sviluppo e l’adesione in primis delle PMI al fine di promuovere un’attuazione sempre più concreta, reale ed effettiva del GDPR, da un lato incrementando la certezza del diritto e, dall’altro rafforzando la fiducia negli utenti/interessati.

Codice di Condotta con focus sull’OdM

Volendo ora dare un rapido sguardo al Codice di condotta in parola e qui disponibile, limitatamente all’OdM, già dai principi di cui all’art. 3 apprendiamo che gli aderenti “si impegnano a collaborare con l’Organismo di monitoraggi omissis per garantire uno sviluppo equo e trasparente delle stesse app, che valorizzi l’iscrizione al ROC delle numerazioni dei fornitori aderenti al presente Codice di condotta”.

Detto altrimenti, è quanto mai fondamentale che chi intenda aderire a certe regole di comportamento abbia uno spirito decisamente collaborativo onde evitare di vanificare tutti gli sforzi che si stanno compiendo verso l’abbattimento di un fenomeno odioso come è quello del “sottobosco”.

Organismo di monitoraggio, come funziona: un rapido excursus

L’art. 18 del Codice in questione disciplina l’OdM.

Innanzitutto, si compone di otto commi. È importante dire che l’OdM, come previsto dal comma II, è esterno all’organizzazione delle Associazioni promotrici e si compone di nove membri componenti, ivi compreso il Presidente.

Tutti costoro sono selezionati “tra soggetti in possesso di comprovata esperienza inmateria di protezione dati personali, con particolare riguardo al settore del marketing, e nello svolgimento di compiti di vigilanza e controllo, nonché di approfondita conoscenza dei mercati, delle filiere e delle categorie interessati dal presente Codice di condotta”.

Costoro sono chiamati a garantire e mantenere per tutta la durata dell’incarico “onorabilità, indipendenza, imparzialità e competenza”.

Sono in carica per cinque anni, ma il loro mandato non è in alcun modo rinnovabile.

Solo l’OdM di prima nomina dura in carica, a parziale deroga, soli tre anni.

È fondamentale che “al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialità dei componenti dell’OdM, evitando qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di interessi, l’Organismo nel proprio complesso e i singoli componenti dello stesso, non devono subire alcuna ingerenza nell’esercizio delle proprie attività da parte degli aderenti al presente Codice di condotta”.

Non v’è alcuna forma, né diretta o indiretta, di controllo, vigilanza o potere gerarchico da parte degli aderenti, e le decisioni sono insindacabili.

Ancora, le attività dell’OdM, debitamente rendicontate, sono remunerate “da parte di ciascuno degli aderenti al presente Codice di condotta, mediante il pagamento di quote annuali.

L’OdM ha la facoltà di:

  1. proporre linee di indirizzo per la gestione e la risoluzione di contestazioni insorte tra aderenti ed interessati, e tra aderenti, esclusivamente relativa a violazioni e/o modalità applicative del presente Codice di condotta;
  2. promuovere la costituzione di gruppi di lavoro tecnici per l’individuazione di soluzioni tecnologiche di supporto allo svolgimento delle attività di telemarketing e teleselling;
  3. promuovere uniforme interpretazione del presente Codice di condotta, adottando all’occorrenza apposite linee guida e/o suggerendo opportune best practice.”

In ogni caso, l’OdM può adottare ogni iniziativa purché funzionale “a garantire il rispetto del presente codice di condotta, compresa la gestione dei reclami eventualmente insorti tra aderenti e interessati, relativamente a violazioni e/o modalità applicative del presente codice di condotta”.

Codice di condotta telemarketing: un passo in avanti fondamentale

Quindi, un passo in avanti fondamentale è stato fatto nell’accreditare formalmente l’OdM e così attualizzare il codice di comportamento per il telemarketing illegale.

Se questo, non appena a breve diventerà a tutti gli effetti di legge operativo, sarà sobissato da segnalazioni di illeciti, torniamo a dire come potrà farvi fronte, assicurando il pieno rispetto delle regole?

Ribadendo le conclusioni di un anno fa in ragione delle quali “il rischio del liberi tutti sia sempre in agguato in fenomeni complessi, articolati, con tanti soggetti e interessi in gioco”.

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