il toolbox

Scambio di dati tra autorità di controllo, come fare: le regole dell’EDPB

Un documento adottato dall’EDPB delinea prassi di natura contrattuale per supportare una sicura cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali tra autorità di controllo: le norme indicano strumenti e garanzie da inserire negli accordi e sono state previste ai sensi degli articolo 50 e 70 del GDPR

Pubblicato il 25 Mar 2022

Marina Rita Carbone

Consulente privacy

Scambio dati tra autorità

L’EDPB ha adottato, nei giorni scorsi, un documento finalizzato, ai sensi dell’art. 50 lett. a) e 70 lett. u) GDPR, a favorire lo scambio di dati e informazioni fra le autorità di controllo internazionali.

Si tratta di un toolbox (“cassetta degli attrezzi”) utile a questo scopo.

Le norme richiamate, infatti, prevedono che, al fine di garantire una sicura cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali, la Commissione e le autorità di controllo adottino misure appropriate per sviluppare meccanismi di cooperazione che facilitino l’applicazione della legislazione europea sulla protezione dei dati personali.

Tale finalità è raggiunta mediante delle prassi di natura contrattuale che gestiscono il flusso di dati fra le autorità di controllo sia a livello bilaterale che multilaterale. Proprio queste prassi sono formalizzate nel documento elaborato dall’EDPB, il cui contenuto si andrà sinteticamente ad analizzare nel prosieguo.

Dark pattern e dati personali: ecco le linee guida EDPB per il legal design dei social (e non solo)

Lo scopo del documento EDPB, il toolbox

Nelle premesse del documento, l’EDPB afferma che il pacchetto di strumenti delineato nel documento in esame si colloca, come anticipato, nel contesto delineato dall’art. 50 GDPR, precedentemente citato, relativo alla cooperazione internazionale con le autorità competenti per la protezione dei dati dei paesi terzi. Si tratta di una serie di strumenti e di garanzie essenziali, in materia di protezione dei dati personali, da inserire all’interno degli accordi di cooperazione esecutiva fra autorità (enforcement cooperation agreement o ECA), o da integrare agli stessi come allegati.

“Tali garanzie”, continua l’EDPB, “possono essere previste in un accordo amministrativo o in un accordo internazionale. La loro formulazione dovrà essere adattata di conseguenza, a seconda che lo strumento sviluppato sia un accordo amministrativo o un accordo internazionale e delle circostanze specifiche dei trasferimenti da definire. Come ricordato negli orientamenti 2/2020 dell’EDPB relativi all’articolo 46, 2, lettera a) e all’articolo 46, 3, lettera b), del GDPR, negli accordi amministrativi devono essere adottate misure specifiche per garantire diritti individuali effettivi, di risarcimento e controllo, preferibilmente attraverso la prestazione di garanzie da parte della parte ricevente, che il suo diritto interno prevede già le garanzie essenziali [previste dal GDPR]. Gli accordi internazionali possono stabilire garanzie direttamente nell’ambito dell’accordo internazionale o basarsi su elementi già esistenti nel diritto nazionale di un paese terzo”.

Cosa dice il Comitato

Il documento elaborato dall’EDPB si struttura come un fac-simile, contenente parti modificabili e sezioni evidenziate in grigio o in blu, destinate a regolare, rispettivamente, gli accordi amministrativi e gli accordi internazionali. Nella sezione dedicata alle finalità del documento, le parti, in primo luogo, confermano di:

  • avere l’autorità di agire in modo coerente con i termini previsti nell’accordo e “di non avere motivo di ritenere che i requisiti giuridici applicabili esistenti impediscano loro di farlo”;
  • poter rispettare pienamente le garanzie stabilite nell’accordo sulla base dei requisiti giuridici applicabili, fornendo garanzie sufficienti per proteggere i Dati personali “attraverso una combinazione di leggi, regolamenti e le proprie politiche e procedure interne”.

Vengono poi richiamati integralmente i principi previsti dal GDPR per il corretto trattamento dei dati, facendo richiamo espresso ai compiti istituzionali che sono demandati alle autorità di controllo ed alla necessità di condividere dati ed informazioni al fine di svolgere le dovute attività investigative o azionare dei procedimenti innanzi alle corti competenti.

Gli obblighi di informazione tra le autorità

Il documento prevede anche l’insorgenza di obblighi di informazione tra le autorità, come l’obbligo di informare l’altra parte nel caso in cui si rilevi che alcune delle informazioni trasmesse o ricevute sia inaccurate (perché errate o datate), o necessitino di essere aggiornate. Il rapporto tra le autorità deve, inoltre, essere trasparente: si richiede, infatti, la pubblicazione dell’accordo di cooperazione siglato sul sito web istituzionale di tutte le parti coinvolte nell’accordo, con obbligo di fornire agli interessati le dovute informazioni connesse al trasferimento ed al conseguente trattamento dei loro dati personali. In particolare, l’informativa dovrà indicare:

  • come e perché può trattare e trasferire i Dati Personali;
  • il tipo di organizzazioni a cui tali dati possono essere trasferiti;
  • i diritti riconosciuti agli interessati ai sensi delle normative applicabili, comprese le modalità di esercizio di tali diritti;
  • i casi in cui possono esserci delle restrizioni all’esercizio di tali diritti, comprese le restrizioni che si applicano in caso di trasferimenti di Dati personali;
  • i dettagli di contatto per l’invio di una contestazione o di un reclamo.

Le misure di sicurezza

Si richiede, poi, alle parti dell’accordo di fornire delle informazioni che riguardino anche le misure tecniche ed organizzative applicate al trattamento, ai sensi di quanto previsto dal GDPR; dette misure di sicurezza dovranno essere adeguate a tutelare i dati da eventi di rischio accidentali o illeciti, che comportino la distruzione, la perdita, l’alterazione, la diffusione o l’accesso ai dati personali al di fuori delle ipotesi consentite.

L’eventuale modifica delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza dovrà essere immediatamente resa nota alle altre parti dell’accordo, con conseguente aggiornamento del contenuto dello stesso: all’interno dell’allegato 1, in particolare, si richiede di rendere una descrizione proprio delle misure di salvaguardia applicate ai dati, che devono essere sempre coerenti e aggiornate. Oltre alla descrizione delle misure di sicurezza, l’accordo dovrà includere anche una reciproca descrizione delle “leggi e/o delle norme applicabili in materia di riservatezza e delle conseguenze derivanti da qualsiasi divulgazione illecita di informazioni non pubbliche o riservate o sospette violazioni di tali leggi e/o norme”.

Nel caso in cui un’autorità venga a conoscenza di una violazione dei dati personali che interessa i dati personali trasferiti ai sensi dell’accordo di cooperazione, informerà l’altra autorità competente senza indebito ritardo e, ove possibile, entro 24 ore dalla data in cui è venuta a conoscenza della violazione che riguarda tali dati personali. “L’autorità competente notificante deve inoltre, quanto prima possibile, utilizzare mezzi ragionevoli e appropriati per porre rimedio alla violazione dei dati personali e ridurre al minimo i potenziali effetti avversi”. Non solo: le parti dovranno anche comunicare il breach agli interessati, senza indebito ritardo, nel caso in cui la violazione possa comportare un elevato rischio per i loro diritti e libertà individuali. All’interno dell’accordo, poi, dovranno essere specificate le modalità di esercizio dei diritti da parte degli interessati, secondo quanto previsto dal GDPR.

Il trattamento di dati particolari

Nella bozza di accordo, si specifica poi che, con riferimento alle categorie particolari di dati personali, queste non saranno oggetto di trasferimento, a meno che non “siano necessarie per gestire i reclami, indagare su possibili violazioni delle norme sulla protezione dei dati e imporre misure correttive ove necessario”. In tal caso, le parti che trattano i dati dovranno applicare garanzie più rigorose, da determinare caso per caso, “quali, ad esempio, restrizioni di accesso, restrizioni delle finalità per le quali le informazioni possono essere trattate, restrizioni sui trasferimenti successivi o garanzie specifiche, ad esempio misure di sicurezza aggiuntive, che richiedono una formazione specializzata per il personale autorizzato ad accedere alle informazioni.”

Condivisione e trasferimento secondario di dati

Nel caso in cui una delle parti intenda condividere i Dati personali con altre parti terze, specificamente identificate, la condivisione dei dati sarà subordinata alla preventiva autorizzazione scritta, e alla sottoscrizione, da parte del terzo, di un impegno a rispettare gli stessi principi di protezione dei dati e le stesse garanzie previste nell’accordo di cooperazione. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere un’indicazione del tipo di dati personali che intende condividere e i motivi e le finalità per i quali intende condividere gli stessi.

I dati potranno essere condivisi con terzi senza previa autorizzazione scritta e garanzie adeguate in casi eccezionali , ove necessario per adempiere agli obblighi giuridici applicabili a una delle parti o nell’ambito di procedimenti giudiziari, nei limiti in cui tale condivisione è finalizzata al perseguimento di importanti motivi di interesse pubblico, come riconosciuto nel paese terzo, nello Stato Membro o nell’Unione europea, o se la condivisione è necessaria per l’istituzione, l’esercizio o la difesa di rivendicazioni legali. In tali casi, la parte che procede alla condivisione dei dati informerà periodicamente le altre parti dell’accordo sulla natura dei dati personali condivisi e sui soggetti cui sono condivisi, se rendere tali informazioni non rischia di compromettere un’indagine in corso.

Quanto detto vale anche per il trasferimento successivo di dati verso terze parti collocate all’interno di paesi terzi: anche in questo caso, infatti, dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione scritta, e dovrà garantirsi che il trasferimento non provochi una contrazione dei diritti previsti dal GDPR.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2