CONFRONTO NORMATIVO

Videosorveglianza sui luoghi di lavoro e categorie particolari di dati: la base giuridica del trattamento

La corretta implementazione di un sistema di videosorveglianza sui luoghi di lavoro deve tener presente le discipline normative in materia privacy e giuslavoristica. Ecco come definire i criteri per la liceità del trattamento desumibili dalle norme, soprattutto in caso di categorie particolari di dati

Pubblicato il 12 Apr 2019

Dario Fumagalli

Senior privacy specialist per One Seal S.r.l.

videosorveglianza sui luoghi di lavoro basi giuridiche

La videosorveglianza sui luoghi di lavoro e di conseguenza il trattamento di dati personali sotto forma di immagini relative a lavoratori nell’ambito del luogo in cui viene resa la prestazione lavorativa è senz’altro uno dei più spinosi nei quali il DPO, il Privacy Officer, il consulente esterno o lo stesso titolare del trattamento possano imbattersi.

Ciò deriva dal fatto che, al fine di implementare correttamente un sistema di videosorveglianza sui luoghi di lavoro, occorre tener presente, integrandole, due diverse discipline normative. Da una parte vi è quella scaturente dalla normativa vigente in materia di privacy e, dall’altra, le previsioni normative in materia giuslavoristica.

Entrambe le discipline fanno discendere la liceità di questo particolare trattamento (e, dunque, dell’installazione del sistema di videoripresa) da alcune condizioni tassativamente elencate nelle norme di riferimento.

Videosorveglianza sui luoghi del lavoro: cosa dice la norma

Per quanto concerne il diritto del lavoro, la Legge 300/1970, all’art. 4, comma 1, riconosce come lecito l’impiego di impianti audiovisivi solo laddove vi siano:

  • esigenze organizzative e produttive;
  • esigenze di tutela della sicurezza del lavoro;
  • esigenze di tutela del patrimonio aziendale.

Della sussistenza di una o più di queste circostanze legittimanti occorre, ovviamente, dare puntuale e concreto riscontro, a maggior ragione a seguito dell’emanazione della Circ. 5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’istanza autorizzativa eventualmente proposta alla DTL competente o nel verbale di accordo con le RSA/RSU laddove si raggiunga l’accordo con queste ultime.

La sussistenza effettiva di una delle condizioni sopra elencate e la coerenza dell’impianto con la finalità dichiarata costituiscono, infatti, dopo la citata circolare, il principale elemento di valutazione ai fini dell’autorizzabilità dell’installazione dell’impianto.

La normativa in materia di diritto del lavoro, tuttavia, richiama esplicitamente quella sulla privacy il che, dal maggio 2018, significa che occorre riferirsi al combinato disposto delle norme pertinenti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 196/2003 (Titolo VIII) così come novellato dal D.lgs. 101/2018 e, in generale, da tutto il diritto applicabile e particolarmente dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali anche antecedenti l’entrata in vigore del GDPR, in applicazione della previsione di cui all’art. 22, comma 4, del citato D. Lgs 101/2018.

In materia, infatti, il Garante si è espresso con il Provvedimento generale dell’8 aprile 2010, il quale sostituisce un precedente Provvedimento del 29 aprile 2004.

I criteri per la liceità del trattamento desumibili dalle norme e dai provvedimenti citati sono numerosi.

In sintesi, il sistema, nella sua concezione e nelle caratteristiche tecniche, deve rispettare i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità dichiarate (Provv. Gen. cit.).

Occorrerà cioè dar conto del fatto che la finalità dichiarata non possa essere conseguita con mezzi meno invasivi. Ad esempio, il controllo degli accessi entro uno specifico perimetro dovrà essere valutato, dando riscontro delle eventuali ragioni di inidoneità, prima dell’installazione di un impianto di videoripresa degli stessi luoghi, laddove si voglia garantire l’integrità di macchinari di altissimo valore o la protezione documenti riservati.

L’informativa per i sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro

Fondamentale, poi, sarà la puntuale informazione dei lavoratori del trattamento mediante apposite informative (complete ma anche brevi, collocate prima delle aree di ripresa e ben visibili) nonché la corretta definizione e la formale nomina (formale autorizzazione o nomina a responsabili del trattamento/AdS) dei soggetti autorizzati ad accedere alle eventuali immagini registrate, così come la previsione di un sistema abilitato a registrare i log di accesso degli autorizzati, in modo che si possa garantire che gli accessi da parte del datore di lavoro avvengano solo in caso di effettiva verificazione delle circostanze legittimanti.

Sarà inoltre necessario dimostrare che le specifiche tecniche dell’impianto (aree di ripresa, periodo di conservazione delle immagini, collocazione di monitor e DVR/NVR) non eccedano le finalità dichiarate e garantiscano la sicurezza del trattamento, anche avverso rischi di data breach (ad esempio, memorie criptate e separate dal sistema aziendale) e consentano, laddove possibile in relazione alle finalità, l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dal Regolamento.

Sostanzialmente, occorrerà ad esempio valutare correttamente l’orientamento delle telecamere, l’ampiezza dell’angolo di ripresa, i locali soggetti a ripresa. Occorrerà inoltre valutare correttamente la collocazione dei monitor, che dovranno essere posti in luoghi ad accesso limitato alle sole persone formalmente autorizzate così come i rack contenenti i DVR/NVR.

I criteri per la corretta conservazione dei dati

Non si dovrà dimenticare di impostare il sistema in modo tale che la conservazione delle immagini non superi le 24 ore, a meno che non vi siano ragioni concrete e dimostrabili che giustifichino che i tempi debbano essere prolungati oltre tale termine e comunque, salvi casi estremamente eccezionali e previa DPIA (il Garante, nel Provvedimento citato, parlava di verifica preliminare), non oltre i 7 giorni.

Proprio in materia di valutazione di impatto privacy (DPIA), occorre segnalare che, in realtà, a prescindere da quanto previsto laddove si ritenga di superare la settimana nella conservazione dei dati, ne è fortemente consigliata l’esecuzione, salvo casi di palese assenza di rischio elevato.

Infatti, nell’”elenco delle tipologie di trattamenti (…) da sottoporre a valutazione di impatto” di cui all’allegato 1 al Provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali ha incluso, al punto 5, “i trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e geolocalizzazione)”. In tale punto, il Garante fa riferimento all’Opinion WP 248 rev.01 dell’Ex WP29 (oggi EDPB) ai criteri 3, 7, 8. Il criterio 7, in particolare, individua un indicatore di rischio elevato intrinseco nel semplice fatto che il trattamento riguardi lavoratori, in quanto attinente a “dati relativi a interessati vulnerabili” stante il fisiologico stato di soggezione al quale sono soggetti i lavoratori, tale da indurli a non poter liberamente opporsi al trattamento di dati personali loro riguardanti.

La base giuridica per il trattamento di dati particolari

Infine, come accennato in apertura, la normativa in materia di data protection richiede che il trattamento possa essere ricondotto (e che lo sia, in concreto) ad una delle basi giuridiche del trattamento di cui agli artt. 6 e 9 del Regolamento.

Per quanto riguarda i dati qualificabili come comuni, l’articolo 6 offre – premesso il bilanciamento di interessi risultante dall’applicazione di tutte le cautele fin qui esposte – una base giuridica del trattamento “naturale”, ossia il legittimo interesse prevalente del titolare (Art. 6, par. 1, lett. f).

Infatti, che l’interesse del titolare sia “legittimo” è garantito, in questo caso, dal fatto stesso che una norma speciale, l’art. 4 della l. 300/1970, ne preveda la liceità laddove ricorra una delle circostanze sopra elencate. Che tale interesse sia prevalente risulta – come detto – dall’esito positivo dell’applicazione (dimostrabile) di tutte le valutazioni e dall’applicazione di tutte le misure tecniche, organizzative e di tutte le cautele di cui si è dato conto nei precedenti paragrafi.

Diverso è il problema che si pone, invece, laddove il sistema di videosorveglianza sia idoneo a trattare dati qualificabili come afferenti a particolari categorie o giudiziari, di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.

In questo caso, infatti, il legittimo interesse prevalente (come qualsiasi altra base giuridica di cui al citato art. 6) non vale a giustificare il trattamento né, come potrebbe a prima battuta ritenersi, può essere applicabile la base di cui all’art. 9, par. 2, lett. a) (consenso esplicito), poiché proprio l’ex WP29, nell’Opinion 2/2017 relativa ai trattamenti in ambito lavorativo, ha escluso che il consenso possa essere ritenuto base giuridica valida, stante come già accennato la fisiologica posizione di soggezione in cui versano i lavoratori, tale da ritenere che un consenso da essi prestato non possa mai essere ritenuto libero e, dunque, rispettare quanto richiesto dall’art. 7 del Regolamento.

Ciò pone un problema, derivante dal fatto che il trattamento di dati particolari, laddove la videosorveglianza sui luoghi di lavoro riprenda aree lavorative, non può essere ragionevolmente escluso a priori.

Vero è che si tratterebbe presumibilmente di un trattamento incidentale, che esulerebbe dalle intenzioni del titolare, ma ciò non vale comunque ad annullare la portata del problema.

Casomai, la portata potrebbe essere ragionevolmente ridimensionata mediante alcuni accorgimenti pratici, quali la previsione di caratteristiche tecniche idonee a ridurre al minimo l’eventualità che il trattamento si verifichi.

Le caratteristiche tecniche idonee del sistema di videosorveglianza

Ad esempio, la risoluzione delle immagini videoregistrate dovrebbe essere insufficiente a “leggere” eventuali scritte presenti su display, desktop, giornali, scontrini maneggiati dai lavoratori in aree di ripresa. Inoltre, non dovrebbe essere possibile registrare (o ascoltare live) l’audio.

Ancora, per quanto la previsione esplicita non sia presente nel Provvedimento del 2010 (ma in quello del 2004 si) dovrebbe essere assolutamente evitata la collocazione di dispositivi in aree relax o riservate, nelle quali i lavoratori possano ragionevolmente porre in essere attività non inerenti alla prestazione lavorativa e/o fare legittimo affidamento sulla riservatezza e intimità dei loro comportamenti.

Infine, i lavoratori dovrebbero essere sensibilizzati in merito alla possibilità – pur preterintenzionale – del trattamento di informazioni “sensibili” a loro riferite e, dunque, indotti a tenere comportamenti tali da limitare tale ipotesi al minimo, se non eliminarla.

Ma cosa fare quando, per ragioni dimostrabili e ineludibili (e presupposta la liceità ed il rispetto delle norme vigenti dell’ordinamento civile e penale), è impossibile rispettare i predetti accorgimenti, o altri di simile natura? Quale base giuridica del trattamento può condurre il titolare fuori da questa irragionevole impasse?

In fondo, le aree in cui è resa la prestazione lavorativa possono essere luoghi in cui l’interessato trascorre una parte notevole (anche prevalente) del proprio tempo ed a volte è inevitabile che tenga comportamenti idonei a rivelare informazioni che, fissate nelle immagini registrate, acquisiscano la natura di dati particolari (si pensi all’assunzione di farmaci, alla ricezione di corrispondenza, alla lettura di testi religiosi, a gesti e simboli religiosi, a effusioni – lecite e consone – con altri individui).

In tali casi, è lecito ritenere che le basi giuridiche di cui all’art. 9, par. 2, alle quali riferirsi correttamente nella maggior parte dei casi pratici, possano essere essenzialmente tre:

  • quella di cui alle lettere b) e h), laddove la finalità dichiarata ai sensi dell’art. 4 della l. 300/1970 sia quella di garanzia della sicurezza sul lavoro ed i dati trattati siano ad essa pertinenti (ad esempio, dati sulla salute di operai ripresi mentre eseguono prestazioni lavorative pericolose, come quella ad altezza superiore a 5 metri, in spazi confinati o con macchinari pericolosi quali presse);
  • nei limiti in cui applicabile, quella di cui alla lettera f), ossia laddove sia possibile dimostrare che l’attività esercitata sia particolarmente rischiosa (ad esempio banche, come esemplificato dal Provv. Del 2010 citato) o il diritto da accertare, esercitare o difendere in sede giudiziaria non sia ipotetico e futuro ma concreto ed attuale (in relazione, quindi, anche ai tempi di data retention) e, come sopra, i dati particolari trattati siano unicamente quelli pertinenti a tale finalità;
  • in via residuale, posto che nella maggior parte dei casi, come già accennato, difficilmente trovano applicazione le basi di cui alle lettere c), d), g), i), j), occorrerà riferirsi alla lettera e) (dati resi manifestamente pubblici dall’interessato). Infatti, laddove il titolare abbia efficacemente e sostanzialmente adempiuto agli obblighi di informazione degli interessati (e sia in grado di dimostrarlo) e si sia attenuto strettamente ai trattamenti di dati necessari al fine di conseguire obiettivi leciti, è possibile applicare il ragionamento seguente. I dispositivi di ripresa sono, per loro natura, idonei a trattare dati non difformi da quelli che possono trattare gli organi percettivi umani. Detto altrimenti, ciò che può essere ripreso da una telecamera (audio e video) può essere, con la stessa facilità, essere percepito, anche involontariamente, mediante vista o udito da qualunque individuo che si trovi negli stessi spazi in cui l’informazione viene generata e posta “a favore di telecamera”. Così, il lavoratore che per scelta o necessità rendesse percettibile un’informazione relativa ad aspetti connessi alle proprie idee politiche, filosofiche, religiose o al proprio orientamento sessuale, alla salute e ad altri aspetti di cui all’art. 9 comma 1 del Regolamento, senza adottare alcun accorgimento idoneo a rendere tali informazioni inaccessibili ai colleghi o a terzi nelle pertinenze, starebbe rendendo manifestamente pubbliche tali informazioni, anche per ciò che concerne il sistema di videosorveglianza sui luoghi di lavoro (adeguatamente segnalato e correttamente implementato).

In conclusione, il problema dei dati particolari trattati mediante sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro non può essere risolto in via automatica ma deve essere oggetto di una attenta valutazione caso per caso e presuppone una valutazione particolarmente accorta del rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di videosorveglianza in ambito lavorativo onde evitare il rischio di porre in essere trattamenti illeciti che espongano il titolare a sanzioni e a richieste di risarcimento di danni da parte dei lavoratori o da soggetti aventi con essi relazioni qualificate.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati