GUIDA ALLA NORMATIVA

Videosorveglianza e privacy, i consigli per installare un impianto a norma

Nell’installare un sistema di videosorveglianza non bisogna scordare gli adempimenti normativi che si è tenuti a rispettare. In questo vademecum, tutte le regole di riferimento e i passi da compiere per adeguarsi a leggi e provvedimenti e conciliare videosorveglianza e privacy

Pubblicato il 16 Set 2019

Alessandro Gaspari

Data Center Specialist & Privacy Officer

Videosorveglianza e GDPR guida definitiva

Videosorveglianza e privacy rappresentano due aspetti importanti della quotidianità aziendale che devono essere affrontati e gestiti in maniera contestuale onde evitare possibili violazioni delle libertà e dei diritti dei lavoratori.

La disponibilità di prodotti e la facilità di installazione e configurazione consentono ormai a chiunque di installare un impianto di videosorveglianza senza particolari problemi. È anche vero, però, che la facilità di installazione e la possibilità del “fai da te” portano molto spesso le aziende a trascurare o non considerare che un impianto di videosorveglianza installato sui luoghi di lavoro è soggetto a diverse norme e adempimenti, per esempio il GDPR. Approfondiamo, dunque, il framework normativo.

Videosorveglianza e privacy: il contesto normativo

I riferimenti normativi che regolano l’installazione e l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza in azienda possono così essere riepilogati:

  1. lo statuto dei Lavoratori legge 300/1970, modificato dal D.lgs. 151/2015, il così detto Jobs Act, nello specifico l’articolo 4;
  2. il Codice della Privacy D.lgs. 196/2003 (novellato dal D.lgs. n. 101/2018), nello specifico l’articolo 114;
  3. il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
  4. il Provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010;
  5. la delibera del Garante [doc. web. n. 9058979] 11 ottobre 2018 “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti a requisito di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679”;
  6. la guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati WP 248;
  7. la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5/2018;
  8. il DM 37/2008;
  9. il D.lgs. 81/2008 (TU Sicurezza).

Statuo dei Lavoratori: un punto fermo in materia

L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori recita: “1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi”.

Il primo presupposto per l’installazione sarà quindi un accordo sindacale o un’autorizzazione rilasciata dalla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Fondamentale che l’accordo o l’autorizzazione precedano sempre l’installazione del sistema, anche se questo dovesse essere spento e non utilizzato. In mancanza dell’accordo o dell’autorizzazione la norma sanziona a prescindere che l’impianto sia spento o non utilizzato e va ricordato che la sanzione è applicata anche a eventuali impianti “finti”, cioè quegli impianti dove i dispositivi (telecamere) sono finti ed installati solo a scopo di dissuasione.

La documentazione per richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro “Istanza di autorizzazione all’installazione di apparati audiovisivi” è scaricabile dal sito istituzionale.

L’articolo 38 dello Statuto dei Lavoratori si occupa delle sanzioni penali o amministrative e prevede l’ammenda da 154,94 euro a 1.549,37 euro in alternativa all’arresto da 15 giorni a 1 anno. Questo articolo è richiamato anche dall’articolo 171 del “nuovo” Codice Privacy 196/2003.

Videosorveglianza e privacy: il modello di autorizzazione INL

Nel modello dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro si dovranno indicare quali sono le esigenze per cui si richiede l’autorizzazione all’installazione dell’impianto (sicurezza del lavoro, esigenze organizzative e produttive, tutela del patrimonio aziendale) e si dovrà allegare una relazione (firmata dal legale rappresentante) nella quale si illustrerà le caratteristiche dell’impianto.

Le caratteristiche dell’impianto sostanzialmente dovranno rispondere alle prescrizioni del Provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Il provvedimento sulla videosorveglianza, a scanso di equivoci, continua ad essere applicato anche dopo l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 e l’articolo 170 del novellato Codice Privacy 196/2003 ci ricorda che “1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell’articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.”

La relazione da allegare alla domanda di richiesta autorizzazione dovrà quindi illustrare:

  • specificazione dettagliata delle esigenze per la quale si necessita di un impianto di videosorveglianza;
  • le modalità di funzionamento dell’impianto, di conservazione delle immagini e della loro gestione;
  • caratteristiche tecniche delle telecamere utilizzate, siano esse interne o esterne;
  • modalità di funzionamento e caratteristiche del sistema di registrazione, con particolare attenzione alle modalità di conservazione dei “log di accesso” che non dovrà essere comunque inferiore ai sei mesi (Circolare INL n. 5/2018);
  • numero degli eventuali monitor per la visualizzazione real-time e loro posizione (i monitor dovranno essere visibili solo al personale autorizzato e incaricato);
  • dettagli sull’orario di funzionamento dell’impianto;
  • tempi di conservazione delle immagini, compresa l’eventuale motivazione per prolungare la registrazione oltre le 24/48 ore.

Non è più necessario allegare la planimetria con la posizione delle telecamere, come specificato nella Circolare INL n. 5/2018: “… non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare fermo restando, comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell’istanza…”.

Il Provvedimento sulla videosorveglianza

I punti salienti generali del provvedimento sono:

  • limitazione al periodo di conservazione delle immagini (paragrafo 3.4). Conservazione massima di 24 ore eventualmente estendibile alle 48 per la copertura di eventuali festività o chiusure. Per esigenze specifiche è possibile arrivare a massimo 7 giorni;
  • l’autorizzazione e la formazione degli incaricati alla gestione, visualizzazione del sistema, così come richiesto anche dal Regolamento UE 2016/679;
  • accesso controllato al sistema di videoregistrazione mediante utenze specifiche con permessi specifici.

Consiglio una attenta lettura del provvedimento per identificare eventuali prescrizione legate al proprio ambito di utilizzo.

Videosorveglianza e privacy: cosa prevede il GDPR

L’articolo 35 del Regolamento UE 2016/679 richiede al Titolare del trattamento di effettuare, prima di procedere ad un trattamento che può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti. Il Paragrafo 4) del medesimo articolo inoltre specifica che “L’autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati…”.

Il Garante con delibera del 11 ottobre 2018 “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti a requisito di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679.” [doc. web. n. 9058979] e relativo allegato 1) ha inserito (punto 5 dell’allegato) il “trattamento della videosorveglianza nell’ambito del rapporto di lavoro” tra i trattamenti per i quali è richieste la valutazione d’impatto, secondo le linee guida del WP 248, che dovrà quindi precedere l’installazione dell’impianto.

In realtà, già nel provvedimento relativo alla videosorveglianza dell’8 aprile 2010, la prescrizione 3.2.1 richiedeva la Verifica preliminare “… quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali…”.

L’informativa per la videosorveglianza

Fondamentale che gli interessati siano informati della presenza di un’area videosorvegliata, prima di entrare nel raggio di copertura delle telecamere.

L’informativa (definita anche informativa breve), della quale si può trovare un facsimile all’interno del Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 [doc. web. N. 1712680] allegato 1 e allegato2, dovrà essere chiaramente visibile e riportare il riferimento al “titolare del trattamento” e alla finalità del trattamento cioè alla finalità della registrazione. Occorre fare molta attenzione a cartelli senza l’indicazione del titolare e/o della finalità: si tratta di due elementi essenziali.

Si consiglia poi di rinviare l’interessato, ad esempio mediante sito web, ad un testo completo conforme a quanto richiesto dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.

Progettazione e installazione

L’impianto deve essere realizzato nel rispetto della normativa tecnica il D.M. n. 37/2008. Gli impianti di videosorveglianza rientrano nell’articolo 1, comma 2 lettera b) del D.M. 37/2008 come precisato dalla circolare n. 279/2013 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La circolare precisa anche che qualora gli impianti di videosorveglianza siano posti a servizio degli edifici, qualsiasi sia la loro destinazione d’uso, interni ed esterni e coesistano con impianti elettrici soggetti a obbligo di progettazione (art. 5 comma 2 lett. e) anche l’impianto di videosorveglianza sarà soggetto a progettazione da parte di un professionista abilitato iscritto all’albo.

L’installatore dovrà quindi rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato, con i seguenti allegati obbligatori:

  • progetto ai sensi degli articoli 5 e 7;
  • relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
  • schema di impianto realizzato;
  • riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
  • copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
  • attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati.

Conclusioni

Sintetizzando, possiamo riepilogare nei seguenti punti le attività richieste per implementare un sistema di videosorveglianza in azienda:

  • predisporre il progetto dell’impianto e la relazione tecnica che si dovrà poi allegare alla domanda di autorizzazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro o allegare all’accordo sindacale;
  • predisporre la valutazione d’impatto sul trattamento secondo le linee guida WP 248;
  • presentare la domanda all’Ispettorato Nazionale del Lavoro o raggiungere l’accordo con le rappresentanze sindacali;
  • individuare, autorizzare e formare gli incaricati al trattamento e gli amministratori di sistema del sistema di videosorveglianza;
  • integrare il registro dei trattamenti e nominare se necessario a tesponsabile del trattamento eventuali soggetti esterni che operano sul sistema;
  • predisporre una informativa conforme Regolamento UE 2016/679 da pubblicare sul sito o mettere a disposizione della segreteria;
  • dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’INL o l’accordo delle rappresentanze sindacali e con il risultato della Valutazione d’impatto è possibile procedere all’installazione dell’impianto che dovrà comprendere anche i cartelli dell’informativa breve.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati