ADEMPIMENTI PRIVACY

Trattamento di immagini fotografiche e riprese video, alla luce del GDPR: vademecum per gli operatori

Occorre prestare molta attenzione nel trattamento di immagini fotografiche e riprese video per non violare le disposizioni in materia di privacy previste dal GDPR: ecco i consigli per gli addetti ai lavori

Pubblicato il 10 Gen 2020

Luigi Padovan

Avvocato e Data Protection Officer (DPO), Co-founder DPO Compliance Consulting

trattamento immagini fotografiche video

Al di là dell’uso personale e della più stringente normativa in materia di dati riguardanti i minori, che merita ulteriori e più specifiche considerazioni, l’introduzione del GDPR ha causato un certo scompiglio per quanto riguarda il trattamento di immagini fotografiche e riprese video, soprattutto per quanto riguarda quali tutele mettere in atto nel caso di un loro utilizzo, sia da parte e a favore degli operatori che degli interessati.

L’interesse del legislatore nei confronti della materia non è infatti nuovo: già la legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) e il Codice civile (art. 10) avevano avuto modo di affrontare l’argomento sin dagli anni Quaranta, imponendo dei limiti all’utilizzo del materiale video fotografico.

L’introduzione della più recente normativa in materia di protezione dei dati personali ha poi aggiunto nuova linfa ma anche nuove incertezze sull’argomento, come spesso accade quando si affronta, come in questo caso, una materia stratificatasi nel tempo.

L’utilizzo di immagini ritraenti terzi

Come accennato, la pubblicazione di fotografie rappresentanti altre persone, soprattutto per quanto riguarda il loro volto, trova importanti limiti già nella normativa codicistica (Art. 10 C.c.), laddove è imposto che “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Un altro perimetro è poi imposto dall’art. 96 della legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), ove si afferma che “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”.

Quanto all’articolo seguente, il numero 97 della stessa legge, esso afferma che “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.

Da quanto appena riportato emerge quindi che le previsioni legislative vigenti permettono di pubblicare, tra le altre cose, le immagini afferenti a un’attività che si svolge pubblicamente o che comunque è dotata del carattere di pubblicità, come nel caso di una manifestazione sportiva, una serata in discoteca o un evento di piazza, per fare degli esempi.

Le stesse disposizioni non autorizzano però, di per sé, a pubblicare o a diffondere foto o video aventi ad oggetto immagini di persone in primo piano che risultino avulse dagli scopi indicati, men che meno qualora ritraggano gli interessati in atteggiamenti indecorosi o che possano risultare lesivi della loro reputazione, bensì foto aventi ad oggetto l’evento pubblico in sé quale oggetto della riproduzione, mentre il volto dei presenti dovrà apparire solamente come immagine di sfondo o di contesto.

Il punto di vista del GDPR

Alle disposizioni sopra indicate occorre poi affiancare la vigente normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n 196/2003 e ss. mod. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), laddove essa affronta un punto di vista del tutto nuovo rispetto alla legislazione degli anni Quaranta.

È opinione diffusa che la normativa di recente introduzione imponga generalmente l’acquisizione del consenso da parte dell’interessato; a ben vedere, però, tale consenso non è sempre necessario.

Il soggetto che voglia realizzare del materiale video fotografico, o che voglia pubblicare quanto in suo possesso, deve infatti tener conto di diversi aspetti, al fine di valutare se tale consenso sia effettivamente necessario o meno.

Innanzitutto, emergono in tal senso le ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato, da valutarsi in base alla sua relazione con il titolare del trattamento: ad esempio, è più che ragionevole ritenere che i partecipanti a un evento sportivo, mondano, o a un congresso scientifico di rilevanza nazionale siano ben edotti, se non addirittura ne traggano soddisfazione, della probabilità di esservi ritratti, e che abbia luogo un trattamento di tali dati a fini divulgativi e promozionali dell’evento stesso nell’ambito delle attività dell’organizzatore.

Dovrà poi essere verificata la sussistenza di una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento, costituita ad esempio, come nei casi già citati, dall’acquisto del biglietto di ingresso o dall’iscrizione all’evento e dalla conseguente investitura dell’interessato a partecipante (cfr. Considerando 47 GDPR).

Ricorrendo tali condizioni, sarà possibile invocare, quale base giuridica del trattamento, il legittimo interesse dell’operatore il quale, come accennato, non necessita di consenso da parte dell’interessato.

Vi è poi da osservare che, nell’evenienza di tali trattamenti/utilizzi da parte degli operatori, la forma di cautela più comunemente utilizzata è costituita dalla c.d. “liberatoria”, soventemente predisposta da questi ultimi nell’ottica di ottemperare quanto più possibile alle disposizioni combinate in materia.

In tali evenienze, seppure come detto non sia sempre necessario, se non addirittura possa rappresentare un ulteriore adempimento a carico degli operatori, talvolta persino di difficile attuazione, vero è che in essa potrà essere prevista, in ogni caso, una formula di acquisizione del consenso in ottica privacy.

Infine, dovrà essere in ogni caso garantita agli interessati un’adeguata informazione, che comprenda le modalità di esercizio dei diritti che li riguardano.

P4I - White Paper - privacy by design

Trattamento di immagini fotografiche e riprese video: i consigli

A seconda dei casi, sarà quindi opportuno per gli operatori:

  • prediligere l’utilizzo di immagini che non ritraggano soggetti in primo piano o comunque che i volti dei partecipanti siano ritratti quale sfondo o quale rappresentazione di contesto;
  • predisporre una liberatoria, eventualmente nelle c.d. termini e condizioni di partecipazione, corredata di adeguata informativa;
  • informare, con apposito documento messo a disposizione degli interessati, dei diritti loro riservati dalla normativa in materia e della possibilità per questi ultimi di revocare il consenso/autorizzazione, anche implicitamente prestato, garantendo inoltre l’effettività della facoltà loro concessa.

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