REGOLAMENTO UE

Rifiuto del dipendente a sottoscrivere la lettera di autorizzazione al trattamento: questioni giuridiche e scenari pratici

Il rifiuto a sottoscrivere la lettera di autorizzazione al trattamento può equivalere a non poter trattare alcun dato e, di conseguenza, non poter svolgere il lavoro per cui si è assunti: ciò in quanto altrimenti i dati degli interessati verrebbero trattati in nome del titolare da persone non autorizzate. Ecco alcune questioni giuridiche ed eventuali scenari pratici

Pubblicato il 23 Dic 2019

Alfredo De Felice

Avvocato, Data Protection, Technology & ICT

Lettera autorizzazione trattamento

L’incaricato o autorizzato al trattamento è il soggetto persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali; più nel dettaglio, si considera tale chiunque, attraverso qualsiasi supporto e anche se non registrati in archivio, raccolga dati personali, li registri, li estragga, li organizzi, li conservi, li utilizzi, li consulti, li elabori, li modifichi, li cancelli o li distrugga.

Rispetto a quanto previsto dall’abrogato art. 4.1.h) del Codice Privacy, il GDPR non esplicita un preciso inquadramento formale di tale figura attiva del trattamento, né tantomeno l’obbligo di nomina o designazione espressa.

È tuttavia chiarito che il personale può trattare i dati solo se autorizzato dal titolare o dal responsabile del trattamento, entro i limiti delle istruzioni da questi impartite (artt. 4 n. 10 e 29 GDPR). e previa la necessaria formazione.

Nella realtà quotidiana capita di imbattersi in episodi dove il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, si veda opporre da un proprio dipendente o collaboratore il rifiuto di sottoscrivere la lettera di autorizzazione al trattamento.

La nomina viene infatti percepita come un aggravio ingiustificato, e non ulteriormente retribuito, dei propri carichi di lavoro.

Una prassi riconducibile soprattutto a un’ignoranza diffusa o comunque a una percezione distorta da parte del personale (molto spesso instillata dai rappresentanti delle associazioni sindacali)[1] di quelli che sono i propri compiti sotto il profilo del trattamento dati.

Questo scenario, tutt’altro che infrequente in svariati contesti di lavoro sia pubblici che privati, evidenzia alcune importanti questioni giuridiche correlate a cui si tenterà di rispondere di seguito.

Valore giuridico della lettera di autorizzazione al trattamento

La designazione ad incaricato/autorizzato al trattamento costituisce un riconoscimento della legittimità delle operazioni di trattamento di dati collegate all’ufficio a cui il dipendente risulta assegnato e alle mansioni ad esso attribuite, specificando quali sono le informazioni personali contenute negli archivi, banche dati del titolare del trattamento cui può avere accesso.

È evidente, quindi, l’indispensabilità di tale individuazione, in quanto permette di considerare legittimo il flusso delle informazioni personali nell’ambito dell’organizzazione del titolare del trattamento.

Sulla base di quanto sopra si può ragionevolmente ritenere che l’autorizzazione al trattamento costituisce un atto di “riconoscimento”, il cui perfezionamento non è subordinato all’espressione di una volontà adesiva da parte del dipendente.

Conseguentemente, l’eventuale designazione non necessita di firma per accettazione; può senz’altro ritenersi sufficiente una firma per presa visione, quale prova della conoscenza dell’incarico e delle istruzioni fornite.

Lettera di autorizzazione e legittimazione del trattamento

Ad avviso di chi scrive, la designazione di autorizzazione al trattamento deve ritenersi svuotata di qualsiasi validità in assenza a monte di specifiche istruzioni e un’adeguata attività di training del personale interessato; ciò al fine di consentire ai soggetti designati di operare con consapevolezza, nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle istruzioni e policy interne stabilite dal titolare stesso.

Peraltro, i programmi di istruzione degli incaricati al trattamento vanno aggiornati e ripetuti nel tempo, verosimilmente in conseguenza di cambiamenti nell’organizzazione, dell’implementazione di nuove tecnologie, di novità legislative.

Lo stesso verificarsi di un episodio di violazione dei dati (data breach), al quale abbia concorso la negligenza o l’imperizia del personale impone verosimilmente al titolare di tornare ad istruirlo con particolare attenzione alla gestione degli ambiti in cui è maturata la violazione.

Quali effetti comporta la mancata sottoscrizione

Il tema della mancata sottoscrizione della designazione offre il fianco a diverse osservazioni supplementari sugli effetti che ne scaturiscono.

Anzitutto, la mancata formalizzazione della designazione comporta inevitabilmente una fuoriuscita del trattamento di dati personali dal perimetro dell’organizzazione, con conseguente applicazione della più rigida disciplina della “comunicazione” a terzi.

Tale conclusione si può dedurre in via interpretativa da quanto prevedeva l’art. 19 dell’ormai abrogata L. 675/96 secondo cui “non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità”.

Per poter trattare lecitamente i dati personali sarebbe dunque necessario individuare una idonea base giuridica per la comunicazione al lavoratore recalcitrante che difficilmente potrebbe discostarsi da quella di cui all’art. 6.1.a) GDPR, con tutte le complicazioni che ne derivano in termini di modalità di acquisizione del consenso e prova dello stesso.

Merita a questo punto interrogarsi sulla possibilità del titolare del trattamento di agire in via disciplinare nei confronti del proprio dipendente o collaboratore che si sia opposto alla sottoscrizione della lettera di designazione.

A tal riguardo è doveroso distinguere due ipotesi:

  1. il lavoratore si rifiuta di sottoscrivere la lettera di autorizzazione al trattamento di dati personali in quanto in ragione del proprio ufficio, servizio o attività, non accede ad informazioni personali contenute in archivi, banche dati o qualsiasi altra directory del titolare del trattamento;
  2. il lavoratore si rifiuta di sottoscrivere la lettera di autorizzazione al trattamento di dati personali nonostante la propria mansione lavorativa contempli l’esigenza di accedere e trattare informazioni personali contenute in archivi, banche dati o qualsiasi altra directory del titolare del trattamento.

Se nella prima ipotesi la legittimità del rifiuto è in re ipsa, non potendo ingenerare alcuna conseguenza sotto il profilo disciplinare, più complessa appare l’interpretazione della seconda fattispecie.

Vale la pena ricordare che il lavoratore subordinato è per tradizione legato da un patto di fedeltà e collaborazione con il datore di lavoro che gli impedisce di opporre rifiuti “per partito preso”, ossia senza valide ragioni che non siano collegabili all’esercizio dei propri diritti.

Il rapporto di lavoro subordinato – detto in parole povere – comporta, per ragioni funzionali al rapporto di lavoro, una soggezione del dipendente all’azienda.

È dunque ragionevole pensare che – in considerazione dell’ampiezza del concetto di “trattamento” – tutti i dipendenti la cui mansione presuppone il trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4 n. 2 GDPR debbano firmare per presa visione la formale designazione, in quanto questa rappresenta de facto la precondizione per poter svolgere il lavoro che contrattualmente sono tenuti a svolgere.

Rifiutare la nomina può quindi equivalere a:

  1. non poter trattare alcun dato; e per l’effetto
  2. non poter svolgere il lavoro per cui si è assunti.

Ciò in quanto altrimenti i dati degli interessati verrebbero trattati in nome del titolare da persone non autorizzate.

La questione potrebbe essere esposta in maniera ancor più drastica: se il rifiuto di fatto di ricevere la nomina ad autorizzato/incaricato conduce il titolare del trattamento alla commissione di un illecito, non si può escludere che quest’ultimo possa prospettare il licenziamento per giusta causa del lavoratore recalcitrante (anche se in materia non risulta ad oggi un giudicato che permetta di esibire con certezza questo argomento).

L’importanza del fattore umano

Proprio al fine di scongiurare scenari di tal genere il fattore umano – così come per tanti altri ambiti collegati (su tutti intelligenza artificiale e cyber security) – è e sarà sempre centrale.

Invero, se per ciascun designato si riesce definire e formalizzare la portata dell’autorizzazione al trattamento, si otterrà una maggiore consapevolezza negli addetti, una mappatura dei vari trattamenti effettuati, un mansionario di dettaglio degli incarichi sui dati e, come effetto benefico, una migliore gestione e razionalizzazione degli accessi privacy secondo i principi del least priviledge e need to know.

Si rammenta che il principio di accountability che permea il GDPR esige che all’interno di ogni struttura via sia consapevolezza e conoscibilità di chi fa cosa, come, attraverso quali strumenti e banche dati, e perché sui dati personali.

Più si risponde con precisione a questa esigenza di definizione, più ci si dota di misure idonee ad ottimizzare le procedure interne di trattamento dei dati e, soprattutto, la protezione di questi ultimi.

L’interiorizzazione dei propri compiti relativi al trattamento di dati innalza il livello generale di attenzione degli autorizzati ed assurge a misura di mitigazione del rischio insito nel trattamento di dati personali (cfr. art. 2050 Codice Civile)[2].

Sarà compito del Titolare o del Responsabile far comprendere con la maggiore semplicità possibile all’interno della propria organizzazione l’assoluta centralità della nomina del lavoratore che tratta dati personali nello svolgimento delle proprie mansioni.

In questo senso, la formazione preventiva (non solo ricorsiva) si eleva a strumento imprescindibile per consentire al titolare del trattamento di spiegare al personale interessato le ragioni per cui è tenuto a designare formalmente i propri addetti.

È , comunque, sconsigliabile per il titolare del trattamento – in caso di rifiuto del lavoratore – utilizzare argomenti che possono essere interpretati come minacce; sarà più semplice ed efficace spiegare come, per via dei vari disposti normativi, svolgere una mansione che contempla il trattamento di dati personali per conto del titolare significhi ricevere una formale designazione e illustrare come la nomina e le varie istruzioni che la accompagnano non costituiscano un particolare aggravio, ma integrazioni per un’esecuzione della propria attività lavorativa corretta oltre che rispettosa dei diritti dell’interessato e degli obblighi del titolare del trattamento.

NOTE

  1. Sono ancora attuali richieste sindacali di eventuali indennità da corrispondere al personale designato come autorizzato al trattamento. Sul punto, si può fare riferimento al principio espresso dal Garante Privacy nella nota 23 maggio 2000, (doc. web n. 40229), secondo cui non vi è la necessità di prevedere forme di indennità per il personale incaricato di trattamento, in quanto tale designazione non comporta l’attribuzione di particolari compiti o responsabilità in capo al personale.
  2. L’art. 2050 delinea la responsabilità per esercizio di attività pericolosa affermando che “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati