GUIDA NORMATIVA

Politica interna privacy: ecco come garantire sicurezza dei processi aziendali e competitività

Il GDPR non contiene norme precettive ma un “framework normativo” che fissa solo principi e requisiti, senza indicare le modalità per realizzarli/soddisfarli, lasciando ad ogni organizzazione la responsabilità di allestire una politica interna volta a integrare i principi della protezione dei dati personali nei processi aziendali. Ecco come

Pubblicato il 25 Mar 2022

Giuseppe Alverone

Consulente e formatore Privacy. DPO certificato UNI 11697:2017

Massimo Mennitti

Manager Privacy dell’Arma dei Carabinieri

ruoli privacy

Ogni impresa che utilizza dati personali, determinando finalità e mezzi del trattamento, ha il ruolo di “titolare del trattamento” e come tale ha la responsabilità generale per qualsiasi trattamento di dati personali che effettui direttamente o che altri (i.e. i fornitori) effettuino per suo conto[1].

Questa responsabilità non può essere trasferita o decentrata a un’altra organizzazione e deve quindi essere gestita con la massima attenzione, adottando un sistema di regole e pratiche – la c.d. politica interna – volto a integrare i principi della protezione dei dati personali nei processi aziendali. La politica interna privacy di un’impresa è quindi una sorta di “Statuto della Privacy” all’interno dell’organizzazione, i.e. un documento che contiene le regole e le pratiche di compliance[2].

I contenuti che una buona politica interna del titolare deve avere, sono in parte indicati nell’art. 39, paragrafo 1 lettera b) del GDPR che, nel fissare i compiti del DPO, chiarisce che questi è chiamato a sorvegliare non solo l’osservanza della normativa privacy ma anche delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi “l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo”.

Il GDPR chiarisce quindi che la politica interna deve ripartire la citata responsabilità generale dell’impresa “titolare del trattamento”, tra tutti i lavoratori dipendenti attraverso l’attribuzione di precisi compiti, funzioni e correlative responsabilità, rendendo contestualmente tutti gli stessi lavoratori, edotti dell’importanza dei principi e delle regole privacy.

Proponiamo di seguito una specifica “tassonomia” per una buona politica interna.

Gestione della qualità dei dati: best practice per garantire affidabilità e competitività aziendale

Le finalità della politica interna privacy

La politica interna deve avere una finalità soprattutto etica; i.e. deve essere essenzialmente volta a proteggere le persone fisiche e a garantire i loro diritti e le loro libertà fondamentali, attraverso l’integrazione dei principi della protezione dei dati personali nei processi aziendali, in modo da assicurare un livello di protezione e sicurezza dei dati personali, trattati in ambito aziendale, adeguato ai rischi connessi ai trattamenti.

Ulteriore finalità, non meno importante, è la realizzazione della conformità normativa, della sicurezza dei processi aziendali e della competitività dell’impresa attraverso la definizione di apposite procedure.

Ambito di applicazione e riferimenti normativi

In questa sezione della politica interna è necessario:

  1. definire il perimetro di applicazione delle regole;
  2. indicare le entità destinatarie della politica che sono vincolate al titolare del trattamento dal rapporto di lavoro;
  3. riportare tutte le norme giuridiche e le norme tecniche applicabili;
  4. definire i termini chiave, facendo riferimento alle definizioni fissate dall’art. 4 GDPR e dalle norme tecniche di riferimento.

L’organigramma ed il funzionigramma privacy

La politica interna deve inoltre riportare la “fotografia” della struttura organizzativa aziendale e contenere quindi l’organigramma ed il funzionigramma dell’impresa che indichi precisamente “chi” “fa che cosa” i.e. ruoli e responsabilità di tutto il personale dipendente.

L’archetipo di un ”organigramma privacy” disegnato dal GDPR prevede 5 figure coinvolte nel trattamento di dati personali:

  • il titolare;
  • il contitolare;
  • il responsabile della protezione dei dati (c.d. DPO);
  • il responsabile del trattamento;
  • l’autorizzato al trattamento.

Ad integrazione di quanto previsto dal GDPR, l’art. 2 quaterdecies del “Codice Privacy novellato”, al fine di garantire, nelle organizzazioni complesse, un’effettiva governance del sistema di protezione dei dati, sancisce che il titolare del trattamento nell’ambito del proprio assetto organizzativo:

  1. può attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali a persone fisiche che operano sotto la sua autorità espressamente designate;
  2. individua le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Facendo leva su tale norma, l’impresa titolare del trattamento può quindi disegnare nuovi “ruoli privacy” all’interno dell’organizzazione, attagliandoli alle specifiche esigenze di sviluppo dei processi aziendali. Si possono prendere come utile riferimento i seguenti profili professionali tipizzati all’interno dello standard nazionale UNI 11697:2017[3]:

  1. “Manager Privacy”: è una figura di garanzia, che assiste il titolare nelle attività di coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali all’interno dell’organizzazione, garantendo il rispetto delle norme e il mantenimento di un adeguato livello di misure organizzative, di sicurezza e di protezione dei dati;
  2. “Specialista Privacy”: collabora con il Manager Privacy, curando la corretta attuazione del trattamento dei dati personali all’interno dell’organizzazione e svolgendo le attività operative necessarie;
  3. “Valutatore Privacy”: ha competenze informatiche, tecnologiche e giuridiche, e svolge attività di monitoraggio e audit, esamina periodicamente il trattamento dei dati personali, valuta il rispetto delle normative, applica le misure opportune per eliminare eventuali non conformità. Il Valutatore opera in maniera indipendente dalle altre figure manageriali e operative.

Sensibilizzazione e formazione

Su specifica indicazione del GDPR[4], la politica interna deve contenere una sezione relativa alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale dipendente; si tratta di un’importantissima misura organizzativa che crea consapevolezza e sensibilità diffuse.

La formazione, o meglio l’istruzione, è specificamente prescritta sia dall’art. 29 che dall’art. 32 paragrafo 4 del GDPR e, non a caso, l’art. 32 GDPR fissa le regole per la sicurezza dei trattamenti.

Senza un’adeguata formazione del personale operante, qualsiasi misura tecnica od organizzativa è destinata a non avere efficacia.

La formazione è quindi “fondamentale” nel senso letterale del termine: i.e. le attività di formazione sono le fondamenta di un sistema privacy.

La politica interna privacy dovrebbe indicare almeno:

  • chi effettua la formazione;
  • le modalità di misurazione; i.e. bisogna prevedere l’esecuzione di appositi test al termine degli interventi formativi, per verificare se e quanto il messaggio formativo venga recepito.

I principi “privacy”: fondamento e vincolo dei trattamenti dati

La politica interna privacy dovrebbe anche necessariamente chiarire che tutti i trattamenti di dati personali eseguiti nell’ambito dell’impresa, durate il relativo “ciclo di vita” – cioè dalla progettazione fino alla cessazione dei processi aziendali – devono essere sempre allineati ai seguenti principi fondamentali fissati dall’art. 5 del GDPR:

  • principio di limitazione della finalità;
  • principio di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati;
  • principio di liceità;
  • principio di correttezza;
  • principio di trasparenza;
  • principio della conservazione;
  • principio dell’esattezza;
  • principio dell’integrità e riservatezza.

Deve necessariamente essere precisato che ogni trattamento di dati personali è legittimo solo se e nella misura in cui sia pienamente conforme a detti principi fondamentali.

Ecco perché, una volta avviato il trattamento, l’impresa è tenuta a dare attuazione efficace e costante a detti principi, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali, tenendosi aggiornata sullo stato dell’arte e riesaminando il livello di rischio.

Infatti, la natura, l’ambito di applicazione e il contesto delle operazioni di trattamento, nonché il rischio possono mutare nel corso del trattamento, comportando per l’impresa l’obbligo di verificare tali operazioni per mezzo di valutazioni e riesami periodici dell’efficacia delle misure e delle garanzie che ha adottato.

Registro delle attività di trattamento

Il registro dei trattamenti previsto dall’art. 30 del GDPR ha la duplice funzione di strumento di accountability e strumento di monitoraggio delle attività di trattamento sia per il titolare che per l’Autorità Garante.

La politica interna privacy dovrebbe:

  1. prevedere chi deve gestire il registro nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento
  2. chiarire che all’interno del registro vanno annotati tutti i trattamenti eseguiti in ambito aziendale.

Sicurezza dei trattamenti

La politica interna privacy dovrebbe prevedere anche le misure tecniche e organizzative adeguate da mettere in atto per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. L’art. 32 del GDPR precisa che tali misure devono comprendere, tra l’altro:

  1. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  2. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  3. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  4. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
  5. una adeguata formazione ed informazione del personale “autorizzato” al trattamento dei dati.

In concreto, in linea con le indicazioni recentemente offerte dalla norma ISO 27002:2022, una buona politica interna dovrebbe contenere raccomandazioni, prescrizioni e regole che garantiscano almeno le seguenti capacità operative:

Sicurezza delle applicazioni

Gestione degli asset

Continuità operativa

Governance

Sicurezza delle Risorse Umane

Gestione delle identità e degli accessi

Gestione delle informazioni sulla sicurezza (SIM)

Gestione degli eventi di sicurezza (SEM)

Compliance normativa

Sicurezza fisica

Configurazione sicura

Garanzia di sicurezza

Sicurezza nelle relazioni con i fornitori

Sicurezza di sistemi e reti

Gestione di minacce e vulnerabilità

Politiche e procedure. attribuzione di ruoli e responsabilità

La politica interna privacy dovrà, inoltre, necessariamente contenere la descrizione delle procedure ritenute necessarie allo sviluppo di processi aziendali che siano perfettamente in linea con gli obiettivi di business e contestualmente con i principi di protezione dei dati personali.

Dovrebbero essere definite specifiche procedure almeno per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti privacy e dei data breach, verificandone la fattibilità, la sostenibilità e l’efficienza.

Ogni procedura deve necessariamente prevedere specifici ruoli e responsabilità nell’ambito del contesto interno.

Riesame e aggiornamento

La politica interna attagliata (tailored) all’organizzazione deve, infine, prevedere l’esecuzione sistematica e periodica di revisione ed aggiornamento che devono diventare parte integrante della cultura aziendale al fine di garantire che le regole, le procedure ed i processi aziendali siano sempre, permanentemente, allineati agli obiettivi di business ed al GDPR.

 

NOTE

  1. Considerando 74 GDPR.

  2. Vds. Considerando 78 GDPR.

  3. Richiamato nell’ALLEGATO 1 – APPENDICE B del provvedimento GPDP n.148 del 29 luglio 2020. Vds. anche qui.

  4. Vds. art.39, paragrafo 1, lettera b) GDPR.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3