PRIVACY

Passaporto vaccinale e GDPR: il parere delle istituzioni europee

Il parere dello European Data Protection Board e dello European Data Protection Supervisor sul passaporto vaccinale indica che i lavori sono a buon punto ma, specie su valutazione dei rischi e misure di sicurezza per la protezione dei dati personali, servono ulteriori chiarimenti e proposte della Commissione Europea

Pubblicato il 16 Apr 2021

Adriano Garofalo

Associate, Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani

green pass italiani

Il 6 aprile lo European Data Protection Board (EDPB) e lo European Data Protection Supervisor (EDPS) hanno pubblicato un parere condiviso sulla proposta di regolamento inerente al Digital Green Certificate o “passaporto vaccinale” pubblicata dalla Commissione il 17 marzo, la cui introduzione ci permetterà di viaggiare liberamente all’interno dell’Unione Europea e di lasciare alle spalle le limitazioni al libero movimento delle persone.

L’avvento di questo certificato è, senza dubbio, molto atteso, tuttavia, considerate la mole e la natura dei dati personali coinvolti, nonché i potenziali rischi per i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini europei, è necessario fare i conti con le evidenti difficoltà che possono caratterizzare la definizione di tale regolamento alla luce, soprattutto, dei principi sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Passaporto vaccinale: le indicazioni di EDPB ed EDPS

In base a quanto affermato nel Parere, la proposta dovrebbe essere integrata ai fini di una migliore e più precisa definizione delle finalità per cui il Digital Green Certificate sarà introdotto, fermo restando che la finalità primaria è quella di garantire la libertà di movimento tra gli Stati membri in conformità alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

La ratio di tale raccomandazione risiede nella necessità di salvaguardare i cittadini dalla possibilità di essere discriminati: ad esempio, gli Stati membri potrebbero far sì che il Digital Green Certificate sia un requisito necessario per entrare in negozi, ristoranti, luoghi di culto, palestre o, addirittura, identificarlo quale requisito per essere assunti o potersi recare presso il luogo di lavoro.

Infatti, l’EDPB e l’EDPS ritengono che, qualora gli Stati membri cerchino di utilizzare il Digital Green Certificate per tali scopi ulteriori rispetto a quello dichiarato nella Proposta, si potrebbe incorrere in conseguenze e rischi collaterali per i diritti fondamentali dei cittadini europei e sottolineano che l’ulteriore utilizzo del Digital Green Certificate, effettuato in base alla normativa nazionale, non dovrebbe mai portare legalmente o de facto a discriminazioni sulla base dell’essere stati (o meno) vaccinati.

Per questo motivo sottolineano che eventuali tali ulteriori utilizzi dovranno avvenire in maniera compatibile con la finalità primaria sopra citata e nel pieno rispetto delle normative europee e, in particolare, dei principi di pertinenza, necessità, proporzionalità del trattamento.

Gli Stati membri che ricorrono ad ulteriori utilizzi del certificato dovranno regolarli in maniera molto precisa, prevedendo misure rafforzate e specifiche a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone, decise in seguito ad una valutazione dei rischi per tali libertà e diritti, vietando qualsiasi conservazione dei dati, ove possibile.

La normativa nazionale dovrà indicare con precisione le caratteristiche del trattamento, ivi incluse, in particolare, la base giuridica, la finalità, le categorie di soggetti coinvolti nel trattamento e le misure adottate per prevenire un utilizzo abusivo del certificato.

L’Unione Europea dovrebbe controllare l’operato degli Stati membri e, pertanto, EDPB ed EDPS suggeriscono l’istituzione di un meccanismo per il monitoraggio sul loro uso del certificato.

In sintesi, gli Stati membri potranno sfruttare il Digital Green Certificate per scopi ulteriori che siano compatibili con quelli stabiliti dalla Commissione Europea, ma, considerati i rischi per la privacy dei cittadini ed il pericolo concreto che questi ultimi possano essere discriminati, dovranno attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla legislazione europea, ivi inclusi il Regolamento sul Digital Green Certificate, il GDPR e la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Alcuni specifici rilievi dell’EDPB e dell’EDPS

Minimizzazione dei dati

L’EDPB e l’EDPS sottolineano come sia apprezzabile che la Proposta sia stata complessivamente redatta tenendo conto del principio fondamentale secondo cui, data la finalità che si intende perseguire, è necessario limitare al minimo i dati personali trattati, tuttavia, hanno rilevato che l’Allegato I alla Proposta, che definisce le categorie e i campi che, una volta compilati, conterranno i dati personali che saranno trattati nell’ambito del Digital Green Certificate, non sia sufficientemente chiaro ed esaustivo nel delineare le ragioni per cui è necessario trattare i dati che saranno indicati in ciascuno degli specifici campi.

Periodo di conservazione dei dati

Il Parere evidenzia come la Proposta non chiarisca il periodo di validità del Digital Green Certificate e che ciò, conseguentemente, comporti una definizione altrettanto incerta del periodo di conservazione dei dati personali oggetto del certificato.

L’EDPB e l’EDPS hanno, pertanto, richiesto che la Proposta definisca, ove possibile, dei precisi tempi di conservazione o che, alternativamente, stabilisca i criteri in base al quale determinare tali periodi di conservazione.

Limitazione della finalità

EDPB ed EDPS hanno rilevato che il campo “patologia o agente dal quale il cittadino è guarito” dovrebbe essere compilato limitandosi a inserire il Covid19, varianti incluse, senza lasciar spazio a differenti interpretazioni.

Infatti, il certificato non deve contenere indicazione di ulteriori patologie che sono al di fuori del perimetro delle finalità per cui il Digital Green Certificate sarà istituito, le quali ineriscono esclusivamente il Covid19.

Misure di sicurezza

È interessante notare come l’EDPB e l’EDPS, oltre a richiedere che la Proposta venga integrata richiamando espressamente la necessità di proteggere i dati personali con misure di sicurezza adeguate rispetto ai rischi per la privacy degli interessati (come previsto dall’art. 32 del GDPR), invitino la Commissione Europea a specificare le misure di sicurezza che obbligatoriamente dovranno essere adottate.

L’EDPB e l’EDPS, quindi, derogano parzialmente il risk-based approach che caratterizza il predetto art. 32, in base al quale il titolare o responsabile del trattamento deve valutare autonomamente il rischio del trattamento e, di conseguenza, implementare misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali.

Il Parere suggerisce, invece, che ciascun titolare o responsabile dovrà implementare contestualmente sia le misure di sicurezza obbligatorie per legge sia quelle individuate in base ad una valutazione risk based; ciò, da un lato, rappresenta un aspetto molto particolare e un interessante spunto per riflessioni più approfondite sul risk-based approach che costituisce una delle anime del GDPR, dall’altro, suona come un campanello d’allarme, apparendo come la dimostrazione dell’essere di fronte ad uno dei trattamenti di dati personali più rischiosi mai effettuati per la privacy dei cittadini europei e sul quale, come sottolineato nel Parere, ad oggi non è stata effettuata alcuna valutazione d’impatto ex art. 35 del GDPR.

Diritti degli interessati, trasparenza e ruoli del trattamento

Il Parere sottolinea come sia necessario definire con precisione il ruolo dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali.

In particolare, è importante che la Proposta sia estremamente chiara con riferimento a tale definizione, poiché dovrebbe essere istituito un elenco pubblico di tutti i soggetti che tratteranno i dati personali in qualità di titolari, responsabili e destinatari.

La redazione e pubblicazione di questo elenco consentirebbe ai cittadini di conoscere agevolmente l’identità del soggetto cui possono rivolgersi per esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine, inoltre, il Parere sottolinea l’importanza dell’effettiva applicazione del principio della trasparenza, che dovrà trovare riscontro in un’adeguata informativa agli interessati.

Trasferimento di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE”)

In base al considerando 39 della Proposta non è escluso che i dati personali possano essere trasferiti al di fuori del SEE. A tal proposito, considerati i rischi ulteriori che caratterizzano il trattamento in caso di trasferimento di dati extra SEE, il Parere evidenzia la necessità di chiarire esplicitamente se e quando sono previsti tali trasferimenti di dati personali e di definire misure di garanzia idonee ad assicurare che i dati personali, anche se trasferiti al di fuori del SEE, saranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità indicate dalla Commissione Europea e specificate nella Proposta.

Conclusioni

Complessivamente lo stato dei lavori sembra a buon punto anche se, soprattutto con riferimento alla valutazione dei rischi e alla determinazione delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali, sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti e proposte ad opera della Commissione Europea.

Pur sollecitando una maggiore precisione relativa ad alcuni elementi chiave della Proposta, il Parere non manca di sottolinearne, in numerose occasioni, gli aspetti positivi dal punto di vista della protezione dei dati personali, il che è in controtendenza rispetto ad alcuni precedenti pareri congiunti di EDPB ed EDPS, come, ad esempio, l’opinione congiunta sulla proposta di Data Governance Act.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo di poter concludere con una nota di ottimismo, confidando che il giorno in cui si potrà tornare a spostarci liberamente non sia lontano.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati