TECNOLOGIA E SICUREZZA

Cyber security e GDPR: regole di accountability per una efficace data protection

In osservanza al principio di accountability, il titolare del trattamento deve essere in grado di testimoniare, documentare e governare tutto il processo della data protection in azienda. Ecco le regole operative e le soluzioni tecnologiche di cyber security per raggiungere la necessaria compliance GDPR

Pubblicato il 06 Lug 2020

Paolo Tarsitano

Editor Cybersecurity360.it

Cyber security e GDPR regole di accountability

La piena applicabilità del GDPR ha senz’altro contribuito ad aumentare la sensibilità delle organizzazioni rispetto ai temi della cyber security: solo una piena conoscenza dei pericoli legati alle violazioni informatiche, infatti, può consentire di adottare una corretta ed efficace data protection.

In particolare, le aziende sono ora chiamate a rivedere le procedure interne di assessment con l’obiettivo di gestire al meglio le attività di compliance e remediation in ottica GDPR. È utile ricordare, infatti, che la protezione dei dati personali non è un processo statico, ma altamente dinamico in cui strategie, tecnologie e processi devono essere sottoposti a revisioni periodiche e consistenti.

Solo con un monitoraggio continuo, ovviamente accompagnato dalle opportune attività di remediation, le organizzazioni sono dunque in grado di ridurre il numero di eventuali entry point al perimetro di sicurezza che i criminal hacker potrebbero sfruttare per accedere al prezioso patrimonio informativo aziendale. Ne parliamo con Gianpaolo Marassi, Consulente aziendale, privacy, fiscale e societario, con il quale abbiamo provato a definire le buone regole di accountability da mettere in pratica per ottenere una efficace data protection.

Cyber security e GDPR: il principio di accountability

Ecco dunque che, in tema di protezione dei dati personali e conformità al GDPR, una competenza chiave, oltre a quelle legali e gestionali, è quella relativa alla sicurezza informatica.

Ciò risulta ancora più evidente da una lettura attenta dell’articolo 25 del GDPR in cui è specificato che: “il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati… per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità”.

In poche parole, dunque, tutti gli aspetti riguardanti la gestione dell’infrastruttura informatica e della rete aziendale interna da parte del titolare del trattamento la fanno da padrone.

Alla luce di questo, sottolinea Gianpaolo Marassi, “si capisce perché uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda l’impianto normativo del Regolamento Europeo 2016/679 sia il principio di accountability”.

In sostanza si tratta della definizione del principio di responsabilizzazione del titolare depositario della fiducia, in merito all’adozione, alla gestione ed alla prova dell’avvenuta adozione di strumenti tecnici e giuridici, nonché procedure organizzative, di tutela e di controllo dei dati personali in maniera conforme alle disposizioni del Regolamento (artt. 24 e 25 GDPR).

Il Regolamento, in quanto tale, stabilisce che l’accountable, ovvero il titolare, che può essere l’azienda, l’ente o l’associazione, oppure il responsabile del trattamento, debba attivare misure idonee atte a commisurare la struttura tecnico-organizzativa alla tipologia di trattamento, alla natura del dato e al livello di rischio (in particolare verificando che quello residuale sia basso).

L’accountable ha dunque l’obbligo di essere responsabile nella gestione dei dati personali”, continua Gianpaolo Marassi, ed è consapevole che di quelle informazioni raccolte, è responsabile non solo per il Regolamento Europeo, ma anche per etica e buon senso; i dati personali che custodisce non gli appartengono, ma gli sono stati affidati unitamente al dovere di proteggerli.

Per tale ragione, oltre a diventare responsabile di tutto ciò sopracitato, l’accountable è anche legato al dover agire: nello specifico, dovrà essere in grado di rendere conto delle azioni fatte o delegate, con valutazioni svolte alla base delle scelte operate. Ma soprattutto deve essere in grado di dimostrare in quale maniera, passibile di verifica, venga esercitata la responsabilità.

Ecco, dunque, che entra in campo un’altra delle competenze chiave per il raggiungimento della compliance al GDPR: quella gestionale.

Essere accountable vuol dire testimoniare, dare delle prove concrete ed essere in grado di documentare la consapevolezza, la competenza e la responsabilità, riportando nel registro dei trattamenti tutto ciò che si svolge e in maniera dettagliata, comprese le contromisure adottate e le motivazioni alla base di tali adozioni.

Si deve inoltre dimostrare di riuscire a governare l’intero processo, gestendolo nella sua interezza, avendo il pieno controllo su di esso. La stretta aderenza al principio di accountability si rivela dunque fondamentale nella gestione di un eventuale data breach.

Qualora fosse necessario procedere con la notifica al Garante ed eventualmente anche agli interessati, l’accountable sarebbe in grado di testimoniare che i dati sono stati trattati nel rispetto del principio di privacy by design e con rischio residuale basso, che è stata svolta la DPIA e che sono state messe in atto tutte le contromisure necessarie, avendo quindi fatto tutto il possibile per minimizzare i rischi.

Cyber security e GDPR: i rischi a cui sono esposti i dati aziendali

A tal proposito, ricordiamo che il GDPR afferma che è necessario eseguire i trattamenti solo nel caso in cui il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati sia basso.

Essere in grado di prevedere eventi negativi con l’analisi dei rischi e anticipare le soluzioni per mantenere un margine di sicurezza elevato sembrerebbe delineare il profilo perfetto dell’accountable, è il parere di Gianpaolo Marassi, ma in tal senso si attendono i primi pronunciamenti dell’Autorità di controllo europea e degli stati membri.

È già possibile, comunque, individuare i sei rischi principali per i dati personali che devono essere valutati considerando la specificità del caso, il comportamento dell’azienda e le mosse che l’organizzazione stessa attua:

  • il primo rischio è senz’altro la disponibilità del dato, nonché la distruzione o la cancellazione di un file in maniera deliberata o meno. Un esempio concreto può essere la cancellazione dell’unico file che riporta l’anagrafica delle risorse aziendali o dei fornitori e non è possibile recuperarli in alcun modo;
  • il secondo rischio è legato all’indisponibilità del dato e questo può accadere quando l’azienda subisce un Cryptolocker che blocca tutti i documenti in possesso all’organizzazione e ne vieta l’accesso;
  • il terzo rischio è la vera e propria perdita del dato, che può avvenire nel momento in cui si verifica il furto di un portatile appartenete a un dipendente aziendale o la rottura del disco del computer stesso, contenete al proprio interno documentazione sensibile e che conseguentemente viene fatta sparire;
  • il quarto rischio è relativo all’integrità, ovvero l’alterazione volontaria o involontaria dei dati; un esempio esplicativo può essere la modifica per errore dei dati personali di una persona che sono stati archiviati nell’anagrafica dei dipendenti;
  • il penultimo rischio riguarda la riservatezza del dato; se questo viene divulgato, come può accadere per esempio con la pubblicazione sul canale social aziendale della foto di un dipendente senza il suo permesso;
  • il sesto e ultimo rischio concerne l’accesso al dato; caso esplicativo è la compromissione totale del gestionale di una banca, i cui dati di alcuni correntisti sono visibili ai criminal hacker.

White Paper - Quanto ti costa un attacco informatico? Gioca d’anticipo grazie all’Intelligenza Artificiale

La filiera della gestione del rischio

È evidente, alla luce dell’applicabilità del principio di accountability, che la gestione del rischio e tutte le responsabilità che ne derivano, risultano essere in capo al titolare del trattamento.

È altrettanto vero, sottolinea di nuovo Gianpaolo Marassi, che una delle novità più impattanti introdotte dal GDPR, oltre al principio di privacy by design, è la nomina del responsabile del trattamento. In particolare, il Regolamento indica che si devono nominare “responsabili” tutte le figure esterne che trattano i dati per conto del titolare del trattamento: tali figure andranno nominate per iscritto, mediante atti precisi.

Il titolare del trattamento ha l’obbligo di verificare che ogni responsabile esterno sia a sua volta compliant GDPR, ovvero che si comporti in maniera adeguata, adottando tutte le contromisure per raggiungere un rischio residuale basso (in definitiva, il responsabile esterno deve dimostrare di essere lo stesso GDPR compliant ottemperando alle indicazioni stabilite dal Regolamento Europeo).

Sin dall’inizio, il titolare del trattamento deve avere costantemente sotto controllo la catena dei responsabili, fino a conoscere la filiera dei vari passaggi che possano derivare da un semplice affido ad un responsabile esterno.

“Per essere accountable deve infine essere certificata tutta la catena dei comportamenti e della compliance al GDPR”, continua Marassi.

Regole di accountability per un’efficace data protection

Solo così, e sempre approcciandosi al Regolamento con la regola del buon senso, il titolare del trattamento può evitare sanzioni garantendo che i dati personali archiviati nei flussi aziendali siano adeguatamente protetti.

Essere proattivi è comunque considerato l’atteggiamento migliore da adottare, al fine di non rispondere in futuro di un danno derivante da trattamento dei dati personali attraverso la dimostrazione (inversione dell’onere della prova) di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

In questo senso, è possibile seguire alcune semplici regole di accountability che consentono al titolare del trattamento di mettere in pratica una efficace data protection:

  1. Consapevolezza del cambio di approccio: il nuovo modello previsto dal Regolamento richiede la responsabilizzazione del titolare; quindi, la sua accountability non può mai essere demandata a qualcun altro. Avere consapevolezza che i dati vanno trattati in un’ottica di minimizzazione: non si deve e non si può eccedere la raccolta dei dati rispetto alle finalità che ci si pone.
  2. Mappatura dei trattamenti, ovvero effettuare una valutazione di assessment sulla superficie da proteggere costituita da tipi di dati trattati, individuando per ciascuno tutte le elaborazioni (trattamenti) effettuate o da effettuare, le finalità, le basi giuridiche, la durata del trattamento, la provenienza e destinazione dei dati, le modalità di raccolta e di conservazione (retention), i soggetti coinvolti (responsabili del trattamento).
  3. Inventario degli asset. È necessario istituire e aggiornare un inventario degli asset per valutarne le vulnerabilità che può influenzare l’analisi di rischio. Per ogni asset devono essere definite le misure di sicurezza applicabili sui dati secondo la capacità di garantire la riservatezza, integrità e disponibilità (RID) dei dati.
  4. Individuare i responsabili esterni e gli addetti interni ovvero coloro che trattano i dati e che utilizzano gli asset; in quest’ambito è opportuno che il titolare li informi e li formi con uno specifico programma.
  5. Analisi dei rischi e misure di sicurezza. Si effettua la stima del rischio per ogni tipo di trattamento e, di conseguenza, di dato gestito, valutando le minacce incombenti e l’impatto come danno reputazionale, quindi economico.
  6. Mitigazione dei rischi: significa valutare l’adozione delle misure di sicurezza adeguate a diminuire il rischio di problemi sui dati.
  7. Policy e procedure aziendali sulla security: è necessario stabilire almeno quelle relative ai data breach e alla gestione di incidenti informatici, alla Business Continuity e Disaster Recovery.
  8. Redazione delle informative sul trattamento dei dati personali rivolte agli interessati e la conseguente gestione del consenso da parte degli interessati stessi.
  9. Redazione degli atti di nomina degli addetti designati e di nomina dei responsabili esterni del trattamento con l’istituzione di ruoli e responsabilità in materia di trattamento dei dati e previsione di Formazione ai dipendenti su queste tematiche.
  10. Redazione di un modello utile alla ideazione e realizzazione di prodotti e servizi in conformità ai principi di privacy by design e by default al fine di fornire il più possibile informazioni per testimoniare l’impegno della struttura nell’approcciare correttamente i trattamenti dati come da art. 25 del GDPR. Il modello, in particolare, deve contenere le analisi dei rischi residuali sui trattamenti e sugli archivi; l’elenco di tutte le misure di sicurezza implementate (art. 32 GDPR, “Sicurezza del trattamento”); l’elenco delle misure consigliate seguendo la falsariga dell’Allegato B al vecchio Codice Privacy e quelle eventualmente implementate; i piani di ripristino dei dati; i piani di formazione degli addetti.
  11. Compilazione dei registri dei trattamenti (articolo 30 GDPR).
  12. Redazione DPIA (Data Protection Impact Analysis) che contiene una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento, una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
  13. Eventuale identificazione e nomina del DPO. Il GDPR prevede la possibilità di dotarsi di un DPO e in alcuni casi lo obbliga. È necessario quindi verificare l’art. 37 del GDPR e poi scegliere.
  14. Rivalutazione periodica di tutte le misure istituite in ottica di aggiornamento e miglioramento.

Contributo editoriale sviluppato in collaborazione con Cyberoo

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati