NORMATIVA PRIVACY

Regole deontologiche e Gdpr, come adeguarsi (dopo l’intervento del Garante)

Lo scorso dicembre il Garante privacy ha avviato la verifica di conformità al GDPR dei codici di condotta, ora rinominati in “regole deontologiche”. Ecco tutto quello che c’è da sapere per ottenere l’adeguamento al Regolamento UE sulla protezione dei dati personali

Pubblicato il 04 Gen 2019

Federico Alessandri

Avvocato, Founding Partner Alessandri Studio Legale

Codici di condotta e regole deontologiche guida

Il mese di dicembre 2018 ha visto il Garante privacy italiano impegnato principalmente nella verifica di conformità dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”).

Si tratta di una verifica demandata al Garante dall’art. 20 del D.lgs. 101/2018 (decreto di adeguamento della normativa nazionale al GDPR) oltre che un aggiornamento cosiddetto formale dei riferimenti al nuovo quadro normativo europeo il quale ha comportato la cancellazione o la ridefinizione di talune previsioni alla luce del diverso approccio richiesto ai titolari del trattamento dal GDPR in omaggio ai fondamentali principi di accountability, privacy by default e privacy by design.

Più specificatamente, le disposizioni dell’art. 20, comma 4° del D.lgs. 101/2018 hanno espressamente previsto che entro 90 giorni dall’entrata in vigore di detto decreto (avvenuta il 19 settembre 2018) il Garante verificasse la conformità al GDPR delle disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del D.lgs. 196/2003 (cosiddetto Codice Privacy).

Ciò è stato realizzato sostanzialmente ripubblicando i vecchi codici “purgati” dalle prescrizioni incompatibili con il GDPR e ridenominati come regole deontologiche, il tutto senza consultazione pubblica essendo questa la prima applicazione dell’art. 20 del D.lgs. 101/2018.

Le così rinominate regole deontologiche (art. 20, comma 4°, D.lgs. 101/2018) sono ora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sono state trasmesse al Ministero della giustizia per essere riportate con decreto nell’Allegato A del Codice Privacy.

I codici di condotta e la loro funzione

Occorre precisare che il “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” di cui all’Allegato A.5 del Codice privacy ed il “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale” di cui all’Allegato A.7 del Codice Privacy non hanno subito la “trasformazione” in regole deontologiche subita dagli altri codici di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6.

Per i codici ex Allegati A.5 e A.7 infatti l’art. 20 del D. Lgs. 101/2018 prevede espressamente che essi continuino a produrre effetti restando in vigore per massimo dodici mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. 101/2018, e dunque fino al 19 settembre 2019, purchè si verifichino congiuntamente le condizioni seguenti:

  1. sottoposizione al Garante da parte delle “associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate” dei codici di condotta elaborati secondo il paragrafo 2 dell’art.40 del GDPR entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. 101/2018, e dunque entro il 19 marzo 2019;
  2. conclusione della procedura di approvazione entro 6 mesi dalla suddetta sottoposizione dei codici di condotta al Garante privacy.

Il solo mancato rispetto di queste due condizioni comporterebbe la cessazione dell’efficacia delle disposizioni del codice di deontologia di cui agli Allegati A.5 e A.7 del Codice Privacy.

Al di là dei differenti aspetti formali e procedurali previsti per gli Allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 da una parte, e per gli Allegati A.5 e A.7 dall’altro, è importante invece provare a cogliere le differenze sostanziali proprie dei due gruppi di allegati, e dunque tra le regole deontologiche, da un lato, ed i codici di condotta dall’altro.

Le regole deontologiche hanno una natura prettamente giuridica, sono elaborate direttamente dal Garante privacy e fissano le condizioni di liceità dei trattamenti dei dati alle quali si riferiscono con la conseguenza che il rispetto di tali regole è condizione essenziale di liceità e correttezza del trattamento.

I codici di condotta non sono invece muniti di un proprio potenziale idoneo a fissare le condizioni essenziali di liceità di un trattamento (detti codici saranno elaborati direttamente dalle associazioni e/o altri organismi rappresentanti le categorie dei titolari o responsabili del trattamento e solo in seguito saranno approvati dal Garante privacy) bensì appaiono invece essere lo strumento prescelto dal legislatore UE per consentire ai players di alcuni settori un margine di “autoregolamentazione” (rectius di precisazione dell’applicazione del GDPR) relativamente ai trattamenti di dati.

Codici di condotta come riferimento per le Autorità e per titolari e responsabili

Un’ulteriore riflessione sui codici di condotta porta a verificarne gli effetti nel contesto di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal GDPR.

Dal quadro normativo emerge infatti come l’adesione ad un codice di condotta approvato sia un vero e proprio parametro utilizzabile sia dalle Autorità di Controllo, sia da Titolari e Responsabili rispettivamente per motivare scelte in sede di irrogazione di sanzioni o per dimostrare di aver adempiuto agli obblighi normativi.

L’art. 83.2 del GDPR prevede che, in un caso concreto, al momento della decisione sull’an e sul quantum di una sanzione l’Autorità di controllo (id est Garante privacy) debba tener conto di molteplici elementi tra i quali vi è “[…] l’adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell’art. 40 […]” (art. 83.2, lett. j), GDPR).

Come osservato dal WP 253 nelle “Linee guida riguardanti l’applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del Regolamento UE n. 2016/679” del 3 ottobre 2017 si tratta di un profilo nuovo che potrebbe rappresentare un appesantimento sanzionatorio nel caso di chi abbia disatteso le proprie regole di condotta.

Non solo. l’adesione ad un codice approvato è un parametro che consentirà alle Autorità di scegliere se intervenire con una misura sanzionatoria pecuniaria oppure se con altra misura correttiva.

Osserva infatti il WP 253 che in caso di violazione di una delle disposizioni del GDPR, “l’adesione a un codice di condotta approvato potrà fornire indicazioni circa la portata della necessità di intervenire con una sanzione amministrativa pecuniaria effettiva, proporzionata, dissuasiva o altra misura correttiva da parte dell’autorità di controllo”.

Un’Autorità di controllo potrebbe ritenere sufficiente che la comunità incaricata di gestire il codice intervenga adeguatamente in prima persona nei confronti del proprio membro (titolare o responsabile), ad esempio tramite i regimi di monitoraggio e applicazione dei codici di condotta approvati, i quali, precisa doverosamente il WP 253, conteranno “i meccanismi che consentono all’organismo (di controllo) di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice”. Un’Autorità di controllo quindi potrebbe ritenere che tali misure siano, nel caso concreto, “sufficientemente effettive, proporzionate e dissuasive” senza dover imporre misure aggiuntive.

In ogni caso i poteri dell’organismo di controllo si espletano “fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente”, e dunque che l’Autorità di controllo non ha l’obbligo di tenere conto delle sanzioni precedentemente imposte relative al regime di autoregolamentazione. Osserva infine il WP 253 che “La non conformità con le misure di autoregolamentazione potrebbe altresì rivelare la colpa o il dolo del titolare/responsabile del trattamento”.

Nelle “Linee guida riguardanti l’applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del Regolamento UE n. 2016/679” del 3 ottobre 2017, viene poi chiarito che l’adesione ai codici di condotta approvati può essere utilizzata, rispettivamente, sia dal titolare del trattamento come elemento per dimostrare il rispetto dei suoi obblighi, sia dal responsabile come elemento per dimostrare di aver posto in essere le garanzie sufficienti per i trattamenti effettuati per conto del titolare (ad esempio, misure tecniche e organizzative adeguate).

Inoltre, sia il titolare sia il responsabile potranno utilizzare il “parametro” dell’adesione ad un codice di condotta approvato per dimostrare di aver messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate ex art. 32 GDPR.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati