LA GUIDA PRATICA

Blockchain: cos’è, come funziona e come usarla responsabilmente nel contesto della data protection

La blockchain, vista la sua natura di database condiviso e sincronizzato tra più entità attraverso una rete telematica, non rappresenta la tecnologia più adatta a tutte le tipologie di trattamenti di dati personali in termini di rispetto degli obblighi previsti dal GDPR. Ecco come usarla responsabilmente nel contesto della data protection

Pubblicato il 16 Giu 2022

Giuseppe Alverone

Consulente e formatore Privacy. DPO certificato UNI 11697:2017

Blockchain e data protection

La blockchain è, essenzialmente, un database condiviso e sincronizzato tra più entità attraverso una rete telematica accessibile da più persone. Le informazioni memorizzate in tale database sono immodificabili e non cancellabili.

Poiché il GDPR, e più in generale i principi di protezione dei dati, sono stati pensati per un ecosistema in cui la governance dei dati è centralizzata e centrata sul titolare, è agevole comprendere come la blockchain non sia probabilmente la tecnologia più adatta a tutte le tipologie di trattamenti di dati personali e come possa anche essere una fonte di difficoltà per i titolari del trattamento in termini di rispetto degli obblighi previsti dal GDPR.

Trattandosi comunque di una tecnologia sempre più diffusa nel mondo, vediamo allora cos’è una blockchain, come funziona e come può essere utilizzata responsabilmente anche nel contesto della Data Protection.

Investigare nella blockchain: il mercato, le soluzioni

Cos’è una blockchain

Una blockchain è un’infrastruttura composta da una rete di computer chiamati nodi che, insieme, gestiscono un database i.e. un particolare archivio di dati, strutturato in spazi digitali chiamati blocchi.

Ogni blocco può contenere una determinata quantità di informazioni e, quando risulta colmo, viene chiuso e collegato al blocco precedente tramite le funzioni di HASH descritte nel box sottostante, andando così a formare una catena di blocchi, una blockchain, appunto.

Attenzione: ogni blocco contiene una propria impronta HASH, insieme all’HASH del blocco precedente e a una “timestamp”, una marca temporale. Così, se le informazioni contenute in un blocco vengono modificate, in qualsiasi modo, anche minimamente, cambia completamente anche il relativo HASH che non sarebbe più corrispondente all’HASH originale riportato nel blocco successivo. La blockchain è quindi sicura “by design”.

Le informazioni registrate nei blocchi si chiamano transazioni o record e possono riferirsi al trasferimento di criptovalute o all’esecuzione di un contratto. Tali transazioni sono:

  • di fatto immodificabili, cristallizzate in modo permanente poiché registrate con il loro HASH[1];
  • visibili a chiunque.

Ogni blocco può quindi essere paragonato a una pagina immodificabile di un libro mastro, i.e. di un registro di contabilità che è condiviso, gestito e garantito dalla rete dei nodi.

In pratica, ogni nodo ha in tempo reale una versione/copia aggiornata della blockchain. Per questo motivo si dice che la blockchain è una sorta di libro contabile decentrato e distribuito. (DLT, Distributed Ledger Technology).

Tutti i dati registrati nei blocchi sono fedeli e, se qualche entità malevola altera l’integrità di qualche transazione su un nodo, tutti gli altri nodi, incrociandosi, individuano facilmente il nodo che ha la copia della blockchain contenente i record errati o modificati. È infatti molto agevole verificare che una copia della blockchain non è allineata con la copia di tutti gli altri nodi.

Come funziona una Blockchain

Ogni persona può utilizzare la blockchain. Per farlo deve creare un wallet (portafoglio) che può essere utilizzato per eseguire o ricevere pagamenti in criptovalute. Per tal fine è necessario scaricare un’apposita App dallo Store e quindi selezionare il metodo di creazione.

Le App ed i software necessari sono agevolmente reperibili su internet.

Una volta aperto il wallet si entra in possesso di un indirizzo collegato ad una password e ad un QR CODE. Sono le credenziali della chiave privata che consente di eseguire transazioni sulla blockchain.

La chiave privata che deve essere conosciuta esclusivamente dal legittimo detentore è collegata ad una chiave pubblica che tutti possono e devono conoscere. In pratica è un sistema di crittografia asimmetrica a doppia chiave, pubblica e privata, come quello usato nella firma digitale.

Attenzione: il portafoglio contiene la chiave privata ma non contiene criptovalute che restano sempre all’interno della blockchain. Quindi se un’entità perde la password o il QR CODE non sarà più possibile entrare in possesso della criptovaluta di proprietà.

Se una persona vuole trasferire una quantità di una criptovaluta ad un’altra persona deve conoscere il suo indirizzo blockchain collegato alla di lui chiave privata (ha la stessa funzione dell’IBAN nell’esecuzione dei bonifici bancari). Per effettuare il trasferimento di criptovaluta occorrerà chiedere la registrazione della transazione in un blocco della blockchain, pagando una “transaction fee”, o “commissione di transazione” che è il costo del servizio che bisogna pagare, per l’utilizzo della potenza computazionale, ai nodi della blockchain che svolgono il ruolo di “MINER”.

Ma chi sono questi Miner (minatori)? Per capirlo, bisogna ritornare al concetto di “blocco”.

Si è detto che un blocco è uno “spazio digitale” che ha una capienza limitata e contiene:

  1. il numero del blocco;
  2. i dati delle transazioni degli utenti che emettono e ricevono pagamenti in criptovalute con impronta HASH;
  3. l’impronta HASH del blocco precedente;
  4. la marca temporale o Timestamp;
  5. il nonce.

Il nonce (number used once: numero utilizzato una sola volta) è un numero che uno dei nodi della blockchain deve indovinare, risolvendo un puzzle crittografico i.e. un problema matematico per la cui risoluzione occorre un’enorme potenza di calcolo.

Non è possibile quindi farlo con singoli PC, seppur potenti.

Il nodo che risolve il problema matematico e che quindi indovina il nonce, assume il ruolo di “MINER” (Minatore) e riceve come ricompensa, un’unità di criptovaluta (e.g. un Bitcoin o un Ether a seconda della blockchain) generando il blocco successivo. Il Miner, quindi, guadagna sia ricevendo la criptovaluta come ricompensa del lavoro svolto, sia percependo le citate “transaction fee”. A fronte di questi guadagni vi sono però costi molto elevati soprattutto per l’ambiente.

L’attività di mining infatti è ritenuta una delle attività più inquinanti poiché lo sviluppo della enorme potenza computazionale richiede l’impiego di tantissima energia elettrica. Per avere un’idea di quanto l’attività dei Miner impatti sull’ecosistema naturale, è sufficiente eseguire una ricerca di immagini su internet digitando “Mining Farm”.

Per dimostrare di aver risolto il puzzle crittografico il Miner deve presentare la c.d. Prova di Lavoro o Proof of Work alla rete di nodi, i quali verificano e convalidano velocemente la correttezza della soluzione.

Le impronte di HASH sui blocchi e la Proof of Work rendono di fatto la blockchain inattaccabile, poiché è stato calcolato che per poter assumere il controllo dell’intera infrastruttura, un eventuale attaccante dovrebbe prendere il controllo del 51% della potenza di hashing; si tratta di un’impresa che con le tecnologie attuali risulta quasi impossibile.

Le criptovalute minate (Bitcoin, Ether etc.) possono essere utilizzate nella blockchain o convertite in valuta tradizionale (c.d. FIAT) rivolgendosi a degli intermediari denominati Exchange che offrono servizi di conversione dietro pagamento di commissioni, sulla base del relativo tasso di cambio.

Gli smart contract e gli NFT

Nella blockchain Ethereum le funzionalità sono state estese anche all’esecuzione degli smart contract, contratti intelligenti o contratti automatici.

Secondo la definizione dell’autore di Ethereum, Vitalik Buterin, “smart contract” sta ad indicare un software, un codice che può essere eseguito senza il controllo da parte di una persona. Le differenze sostanziali tra un contratto tradizionale e uno smart contract vanno individuate nel fatto che quest’ultimo consiste nell’esecuzione di un codice da parte di un computer.

Si tratta, quindi, di contratti digitali che restano archiviati su una blockchain e vengono eseguiti automaticamente, quando si realizzano termini e condizioni predeterminati secondo il paradigma “se/allora” (If/then).

Quindi, i nodi della blockchain oltre a gestire il registro delle transazioni eseguono anche gli smart contract.

Lo smart contract, una volta inserito nella blockchain vi rimane per sempre. Per attivarlo, i.e. per dargli esecuzione, è necessario pagare delle commissioni definite gas.

Per comprenderne il funzionamento si può far riferimento ad una nota polizza assicurativa venduta da una grande Compagnia di assicurazioni e basata su uno smart contract che, automaticamente, esegue rimborsi automatici agli assicurati, sulla loro carta di credito, quando sulla blockchain venga registrato un ritardo di un volo aereo superiore a 2 ore. (paradigma If/Then: se si verifica il ritardo, allora sarà emesso il rimborso).

Gli smart contract possono essere utilizzati anche per creare degli oggetti digitali chiamati “token” (gettoni) che attribuiscono alcuni diritti all’entità che li acquista e che hanno un valore all’interno di un contesto ben definito (e.g. nella blockchain o in un Metaverso).

L’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano ha definito il token come “un’informazione digitale, registrata su un registro distribuito, univocamente associata a uno e un solo specifico utente del sistema e rappresentativa di una qualche forma di diritto: la proprietà di un asset, l’accesso a un servizio, la ricezione di un pagamento, e così via”.

La possibilità di “tokenizzare” asset, prodotti e servizi ha determinato la possibilità di ottenere token utilizzabili come criptovalute (e quindi fungibili) ed anche token non fungibili: i cc.dd. NFT: Non Fungible Token che rappresentano qualsiasi tipologia di asset, sia digitale che fisico e che consentono a chi li usa di esserne il vero proprietario.

Gli NFT possono essere negoziati in specifici marketplace ove incorporano valori molto elevati. Valga come esempio per tutti, la messa all’asta per 48 milioni di dollari, nello scorso mese di aprile, del NFT del “primo tweet”, il primo messaggio di twitter che, appena un anno prima, nel marzo 2021, era stato acquistato, la prima volta, dall’imprenditore iraniano Sina Estavi per l’equivalente in Ether di 2,9 milioni di dollari. E’ un’operazione commerciale che dà il senso e la misura di quanto rilevante sia diventata la blockchain e che non determina stupore se solo si pensa all’acquisto, nel 1994, da parte di Bill Gates, del manoscritto di Leonardo Da Vinci noto come Codice Leicester per 30,8 milioni di dollari.

L’uso della blockchain nel contesto della data protection

Una blockchain, per come è strutturata, probabilmente, non è la tecnologia più adatta per eseguire tutte le attività di trattamento previste dal GDPR.

Infatti l’immodificabilità e la persistenza delle informazioni registrate nei blocchi non sono evidentemente compatibili con l’esercizio dei diritti privacy volti alla rettifica e alla cancellazione (oblio) del dato personale.

Nonostante questi problemi, per consentire un uso responsabile della blockchain nel contesto della data protection, la CNIL, Autorità di Controllo Francese, ha pubblicato un parere che offre utili indicazioni a chi volesse far ricorso a questa particolare tecnologia per trattare dati personali.

Il primo problema affrontato dalla CNIL è quello attinente i ruoli privacy delle entità che a vario titolo utilizzano la blockchain.

In particolare, la CNIL ritiene che l’entità che gestisce un nodo riveste il ruolo di titolare del trattamento:

  1. quando sia una persona fisica e il trattamento dei dati personali che esegue è connesso ad un’attività professionale o commerciale (ossia quando l’attività non è strettamente personale);
  2. ovvero quando sia una persona giuridica che registra i dati personali in una blockchain.

Così, e.g., sono titolari del trattamento:

  1. un notaio che registra l’atto di proprietà del suo cliente sulla blockchain;
  2. una banca che inserisce i dati dei clienti su una blockchain, come parte della gestione dei dati dei clienti stessi.

Ma non tutti gli attori coinvolti in una blockchain sono titolari del trattamento. Infatti i Miner che si limitano a convalidare le transazioni inviate dai partecipanti e che non sono coinvolti in tali operazioni, non definiscono le finalità e i mezzi del trattamento e possono quindi rivestire il ruolo di responsabili del trattamento. Dovrebbero quindi stipulare un contratto, ai sensi dell’art. 28/3 GDPR con le entità partecipanti che agiscono in qualità di titolare del trattamento.

Inoltre, non sono titolari del trattamento le persone fisiche che inseriscono sulla blockchain dati personali, che però non si riferiscono ad un’attività professionale o commerciale: Infatti le attività personali o familiari sono escluse dall’ambito di applicazione materiale del GDPR. Così, e.g., una persona fisica che acquista o vende Bitcoin, da sola e per suo conto, non è un titolare del trattamento. Tuttavia, detta persona può essere considerata titolare del trattamento se tali operazioni sono effettuate nell’ambito di un’attività professionale o commerciale.

Il CNIL ha fornito anche alcuni chiarimenti circa la compatibilità dei diritti privacy con una blockchain.

Del tutto compatibile risulta il diritto all’informazione degli interessati: il titolare del trattamento dovrebbe fornire informazioni concise, facilmente accessibili e formulate in modo chiaro per l’interessato prima di inviare i dati personali ai Miner per la convalida.

Altrettanto compatibili risultano il diritto di accesso e il diritto alla portabilità. Per consentire l’esercizio dei diritti di rettifica e di cancellazione, invece, bisognerebbe trovare adeguate soluzioni tecniche.

Conclusioni

Come si è visto, l’uso responsabile della blockchain nel contesto della protezione dei dati è quindi possibile ma necessita di una riflessione a livello Europeo al fine di garantire il pieno rispetto del GDPR e con questo i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.

 

NOTE

  1. Invero, per archiviare, gestire e trasferire tra i nodi i record contenuti nei blocchi si utilizza il c.d. Albero di Merkle in cui le foglie sono HASH di blocchi di informazioni.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati