L'APPROFONDIMENTO

Abolizione del Privacy Shield: quale futuro per le norme vincolanti d’impresa (BCR)

La sentenza della Corte di Giustizia, detta “Schrems II”, che ha di fatto abolito il Privacy Shield ha posto numerose questioni in merito al trasferimento dei dati personali verso gli USA che sono ben lungi dall’essere risolte: sarà necessario attendere l’EDPB e le misure supplementari integrative applicabili a strumenti come le norme vincolanti d’impresa, BCR. Intanto, possiamo provare a delineare alcuni possibili scenari

Pubblicato il 15 Set 2020

Leonardo Cornacchia

Studio legale d’Ammassa & Partners

Andrea Michinelli

Avvocato, FIP (IAPP), ISO/IEC 27001 e 42001, Of counsel 42 Law Firm

Privacy Shield BCR norme vincolanti d'impresa

Dopo circa due mesi dalla storica sentenza della Corte di Giustizia, detta “Schrems II”, che ha archiviato definitivamente la Decision 2016/2150 sul Privacy Shield e ha minato l’applicabilità della Decision 2010/87/EC (riguardante le clausole contrattuali standard tra titolare e responsabile, di seguito “SCC”) nel trasferimento dei dati personali verso gli USA e in Paesi con analoghe situazioni legislative, le conseguenze e gli effetti dirompenti che ne sono conseguiti devono ancora integralmente dispiegarsi.

L’EDPB delle autorità di controllo europee ha persino creato una task force di esperti ad hoc per fare fronte ai conseguenti reclami provenienti da aziende e singoli interessati (come la NOYB di Schrems stesso), nonché agli ulteriori quesiti ancora senza risposta.

Di fatto, l’EDPB nella sua dichiarazione sulla Schrems II del 17 luglio scorso ha procrastinato a futuri interventi i chiarimenti sul nodo fondamentale della vicenda, cioè sul possibile utilizzo degli strumenti legali di trasferimento dei dati, in particolare circa le misure aggiuntive che – a cura del singolo titolare coinvolto – dovrebbero essere applicate per poter trasferire i dati in un Paese come gli USA.

Tra questi strumenti merita senza dubbio un’analisi più approfondita la questione relativa alla validità delle c.d. norme vincolanti d’impresa (in inglese Binding Corporate Rules, dette di prassi “BCR”) che alcune voci hanno identificato come strumento alternativo, alla luce della situazione, per trasferire in piena legittimità i dati.

Sebbene l’attenzione della Corte sia stata rivolta in particolare verso il Privacy Shield nonché verso le SCC, da un’attenta analisi della sentenza in oggetto si comprende che anche le BCR ricadono nel limbo applicativo generato dalla sentenza – ovvero l’applicazione di misure supplementari a bilanciare le ingerenze legislative non conformi al quadro richiesto dal contesto europeo.

E dunque non si possono applicare senza alcuna riflessione, ritenendole una sorta di jolly da giocarsi perché messi alle strette.

Cosa sono le norme vincolanti d’impresa (BCR): per molti ma non per tutti

Partiamo dalle premesse normative: le BCR, disciplinate all’art. 47 GDPR ma già presenti e approvate fin dai tempi della Direttiva 95/46/CE, sono uno strumento a beneficio dei gruppi imprenditoriali o gruppi di imprese volto a conseguire il trasferimento dei dati da soggetti stabiliti nell’Unione Europea verso soggetti dello stesso gruppo al di fuori dell’Unione.

Nascono per agevolare le multinazionali nella gestione dei flussi di dati da infra-gruppo, senza che vi sia l’obbligo di ottemperare – entità per entità, Paese per Paese – ad altri specifici adempimenti di garanzia dei trasferimenti (es. Paesi ritenuti adeguati, SCC ecc.) purché i dati restino nell’alveo della stessa organizzazione.

Si traducono in uno o più documenti in cui vengono delineati principi, clausole, garanzie e regole di condotta che le imprese del medesimo gruppo sono tenute formalmente a rispettare, per garantire agli interessati la tutela dei propri diritti e delle proprie libertà.

Con questo singolo strumento una multinazionale può gestire illimitati trasferimenti di gruppo in qualsiasi Paese, adeguato o meno ai sensi del GDPR, ove siano site le proprie imprese aderenti alle BCR, con una intuibile semplificazione delle differenze normative e giurisdizionali dei vari Paesi.

Questo strumento si presta ad assumere connotati diversi a seconda che venga utilizzato da titolari del trattamento (Binding Corporate Rules for Controllers, di seguito “BCR–C”) o da responsabili del trattamento (Binding Corporate Rules for Processors, di seguito “BCR–P”).

Nel primo caso, le BCR–C l’input al trasferimento di dati personali proviene da titolari del trattamento – stabiliti nell’UE – verso altri titolari o responsabili del trattamento dello stesso gruppo ma stabiliti extra-UE.

I principi e gli obblighi definiti nelle BCR–P, al contrario, tutelano i dati personali ricevuti da un terzo titolare del trattamento – stabilito nell’UE – ma non facente parte del gruppo imprenditoriale e successivamente trattati dai membri del gruppo d’impresa in qualità di responsabili e/o sub-responsabili del trattamento.

Concretamente, le BCR–P vincolano le società facenti parte del gruppo imprenditoriale che trattano dati di terzi in qualità di responsabili del trattamento, secondo le istruzioni fornite da un titolare del trattamento non appartenente al gruppo.

Si badi che il rapporto che viene a delinearsi tra titolare e responsabili deve necessariamente trovare la propria ragion d’essere in un separato contratto come previsto all’art. 28, par. 3 del GDPR. La lettera di quanto indicato dal WP29 menziona infatti la necessità di uno specifico “accordo di servizio” di complemento a tal proposito.

Le BCR nascono su eventuale iniziativa e proposta dell’impresa stessa – che deve predisporne il proprio testo, non esiste uno standard unico sebbene ex art. 47 GDPR la Commissione possa in futuro specificare il formato e le procedure per lo scambio di dati – per poi sottoporlo all’esame dell’autorità di controllo nazionale competente (in base allo stabilimento della propria controllante). La quale può procedere all’approvazione solo dopo aver riscontrato la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 47 del GDPR (es. l’indicazione dei trasferimenti previsti, i diritti degli interessati e i mezzi per esercitarli, le modalità con cui sono fornite nozioni sulle BCR in sede di informativa ex artt. 13 e 14 GDPR, i meccanismi interni per garantire il rispetto delle BCR, i compiti del DPO, ecc.). Ciò nel rispetto del meccanismo di coerenza tra le autorità di controllo europee di cui all’art. 63 del GDPR.

La lista completa e aggiornata – fino al 25 maggio 2018 – delle BCR approvate è consultabile alla pagina web della Commissione Europea. La lettura di alcune BCR approvate è istruttiva, ad es. quando si riscontra una certa genericità o la riproduzione pedissequa della normativa vigente, facendo intuire che le maglie di approvazione non siano così strette come si potrebbe pensare a mente dell’impianto normativo.

L’impatto della Schrems II sulle BCR: la scheggia nascosta

L’importanza e l’utilità delle BCR è dimostrata dal fatto che diverse multinazionali si avvalgono di questo strumento, in considerazione dell’elevato standard di conformità al GDPR che sono in grado di garantire – pur a fronte di un iter di approvazione né rapido né semplice.

Al pari del Privacy Shield e delle SCC, le BCR rappresentano un importante meccanismo di adeguatezza per garantire un livello di tutela adeguato alla salvaguardia dei dati degli interessati.

Le principali differenze tra questi strumenti, tuttavia, risiedono nella fonte da cui originano nonché nel soggetto sul quale incombe l’onere di valutare l’adeguatezza delle garanzie a tutela dei dati.

Le SCC, infatti, così come il defunto Privacy Shield, sono il prodotto dell’operato della Commissione Europea e contengono l’obbligo per l’importatore e l’esportatore dei dati di verificare – prima del trasferimento – il livello di protezione garantito nel Paese terzo.

Le BCR, invece, vengono approvate dall’autorità di controllo compente, la quale quindi già a monte effettua una valutazione circa il livello di adeguatezza garantito dal testo proposto, non già dai Paesi coinvolti. Tuttavia, saranno poi i meccanismi interni a dover monitorare quanto accade e la costante adeguatezza.

La sentenza della CGUE sul caso Schrems ha un impatto sia per quanto riguarda la validità delle BCR già approvate, sia per quelle in corso di approvazione.

Le prime, sebbene mantengano un elevato standard di qualità posto che sono diretta espressione di un’autorità di controllo, dovranno certamente essere sottoposte a revisione.

Le stesse FAQ dell’EDPB sul caso Schrems II delineano la strada da percorre per importatori ed esportatori dei dati: dovranno comunque valutare se allo stato attuale il livello di tutela dei dati richiesto e garantito all’interno dello Spazio Economico Europeo sia rispettato nel Paese terzo al fine di determinare l’adeguatezza delle BCR.

In caso di esito negativo, gli strumenti utilizzati per legittimare il trasferimento dovranno essere integrati con le pluricitate misure di sicurezza supplementari. In attesa di un intervento chiarificatore da parte delle autorità, l’EDPB impone a importatori ed esportatori dei dati di sospendere immediatamente il trasferimento e – qualora ciò non fosse realizzabile, ad es. per esigenze aziendali non procrastinabili – di effettuare una notifica all’autorità di controllo competente.

Discorso diverso meritano le BCR già in corso di approvazione. Innanzitutto, occorre fare una premessa, in quanto in seguito alla sentenza in oggetto è possibile che sempre più gruppi imprenditoriali vorranno avvalersi di questo strumento.

Pertanto, le autorità di controllo nazionali non potranno semplicemente rifiutare le richieste di approvazione di BCR provenienti da gruppi d’imprese con sedi o filiali nei Paesi ritenuti non adeguati, magari sull’assunto che ci vorrà tempo prima che vengano individuate le misure di sicurezza adeguate da applicare a tale trasferimento.

Per risolvere l’impasse che i giuridici della CGUE hanno generato si potrebbero adottare alcune soluzioni, più o meno temporanee. Ad esempio, l’approvazione delle BCR potrebbe essere sottoposta a revisione e/o aggiornamento al fine di integrare le misure addizionali di sicurezza che verranno individuate in futuro dallo stesso EDPB.

In alternativa, si potrebbe procedere con un’approvazione delle BCR caso per caso, andando a verificare in modo certosino che ogni singolo trasferimento dei dati sia soggetto a quei requisiti di adeguatezza imposti dal GDPR.

Infine, non scordiamo che – stando alla lettera dell’art. 47 GDPR e delle BCR finora approvate – toccherà comunque alle singole imprese attivare i meccanismi interni di verifica della conformità delle attività alle BCR, incluse le verifiche sulla protezione dei dati tali da assicurare “provvedimenti correttivi” (ovvero quelli invocati ma non chiariti dalla Corte nel caso Schrems, nel nostro esempio) di protezione dei dati (vedi art. 47 c. 2 lett. j) GPDR).

Provvedimenti che andranno comunicati anche al DPO oltre che all’organo amministrativo dell’impresa controllante; questi ultimi dovranno collaborare, nei rispettivi ruoli, per far adeguare le BCR adottate alle correnti esigenze.

Tanto più che l’art. art. 47 c. 2 lett. m) GPDR prescrive alle BCR anche meccanismi “per segnalare all’autorità di controllo competente ogni requisito di legge cui è soggetto un membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune in un paese terzo che potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle norme vincolanti d’impresa”.

Il che è proprio il caso in parola, ove la sentenza Schrems ha acclarato che le leggi degli Stati Uniti possono arrecare un vulnus ai diritti e alle libertà degli interessati.

Da tutti questi elementi dovrebbe essere più chiaro perché anche le BCR finiscono nel raggio di azione della dirompente Schrems II, comportando persino un potenziale onere di notifica all’autorità di controllo.

Conclusioni (più o meno amare)

Le questioni poste dalla sentenza comunitaria, come abbiamo potuto constatare, sono ben lungi dall’essere risolte. Sarà necessario attendere l’EDPB e le misure supplementari integrative, applicabili a strumenti come le SCC o le BCR.

Auspicando tempi celeri: di fatto con il suo messaggio l’EDPB – al momento – ha “scaricato” sui titolari l’onere di compiere autovalutazioni di tali misure, senza che sia possibile comprendere con sufficiente precisione se e come possano essere articolate (“le misure supplementari unitamente alle clausole contrattuali tipo, previa analisi caso per caso delle circostanze del trasferimento, dovrebbero assicurare che la legislazione statunitense non interferisca con il livello di protezione adeguato dalle stesse garantito” afferma l’EDPB).

Germinando rilevanti dubbi su qualunque soluzione possa essere ideata privatamente in merito circa le predette misure correttive: sarà poi confermata dall’EDPB? Ricordiamo che la procrastinazione dell’EDPB – per quanto sancito dalla CGUE – non trova alcuna sponda in un periodo di tolleranza utile per adattarsi all’emergenza concreta, specie per chi ha fatto finora un uso massivo e non certo facilmente aggirabile di provider statunitensi.

Si lasci dire che paventiamo una triste degenerazione del principio di accountability – qui virato in una sorta di “gioco d’azzardo” -, ancor più considerato che questo “esercizio” di adattamento si deve applicare a tutti gli strumenti principali di trasferimento dei dati diffusi nella prassi.

Rischiando così di legittimare sia un sospetto di incuria (o giochi politici, non sapendo cosa possa essere peggio) da parte delle istituzioni, sia chi avversa il costrutto europeo per la protezione dei dati ritenendolo un pachiderma controproducente.

Non da ultimo, se anche l’autorità di controllo irlandese, di solito ben disposta verso i big player statunitensi, ha recentemente sospeso i trasferimenti di dati verso gli USA da parte di Facebook alla luce del quadro attuale, non si può esitare ancora.

L’EDPB deve pronunciarsi per riattribuire sia efficacia che realismo alla protezione dei dati: sprecare questa occasione sarebbe – oltre che una fonte di potenziali danni – un amaro risultato, a due anni dal varo del GDPR.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati