L’operazione dei Nas che ha oscurato undici siti in cui si effettuava la vendita online di farmaci vietati o per cui è prevista la ricetta medica, ha posto in evidenza un tema che nell’epoca della pandemia da Covid-19 risulta di grande rilievo, ossia l’e-commerce farmaceutico.
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La vendita online di farmaci con obbligo di prescrizione è vietata
Nell’ordinamento italiano la vendita online di farmaci è consentita unicamente per i farmaci senza obbligo di prescrizione (Sop) e i farmaci da banco (Otc), inseriti in un apposito elenco (si può verificare anche sul sito internet dell’Aifa).
La disciplina è prevista, infatti, dall’art. 112 quater del Decreto legislativo 219/2006, ed esclude la vendita online di farmaci con obbligo di prescrizione medica.
La vendita di farmaci online, in ogni caso, è consentita unicamente al dettaglio, mentre è esclusa la vendita all’ingrosso.
Commercializzare attraverso siti internet medicinali per cui è necessaria la “ricetta” medica, quindi, integra il reato previsto dall’articolo 445 del Codice penale (“Somministrazione di medicinali pericoloso per la salute pubblica”), che punisce chiunque “esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.
Non solo: è possibile che chi commercializza online farmaci con obbligo di prescrizione medica commetta anche il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’articolo 348 del Codice penale e che stabilisce come “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.
Vendita di farmaci online: il fenomeno va controllato
Le fattispecie di reato indicate sono molto gravi se ad incorrere nella sanzione penale è un professionista, o comunque un operatore del settore, dotato di requisiti di rispettabilità; non spaventano, ovviamente, soggetti dediti al crimine, informatico e no.
Come per l’utilizzo dei social network è necessaria un’educazione ai rischi che si corrono, in particolare per quanto riguarda i minori, allo stesso modo è necessario educare il consumatore a non affidarsi acriticamente alla rete per acquisti “seri” e, in particolare, per quello che riguarda il settore dei medicinali e sanitario in genere.
All’epoca della Covid-19, peraltro, non stupisce che soggetti senza scrupoli abbiano provato a basarsi sulle paure di persone, magari fragili, che cercavano cure “miracolose”, per approfittarsene.
Per questa ragione è necessario che i Nas intervengano in maniera massiccia anche sul commercio online, tradizionale campo d’azione della Polizia Postale.
Conclusioni
L’e-commerce farmaceutico, come tutto il commercio online, è destinato ad aumentare, e non è inverosimile ipotizzare, in futuro, la connessione diretta tra il sistema operativo del medico che prescrive il farmaco ed il sistema di distribuzione dei medicinali attraverso le farmacie, fisiche o virtuali.
Un simile sistema, naturalmente, dovrebbe essere impostato con un livello di tutela dei dati personali elevatissimo, ma potrebbe portare ad un risultato operativo apprezzabile, ossia confinare l’abusivismo del settore farmaceutico al Dark Web.
Una tale compressione determinerebbe, necessariamente, anche una minor diffusione del fenomeno, attese le difficoltà di accesso al Dark Web di un numero elevatissimo di utenti, come accade, necessariamente, con l’accesso ai browser ordinari.