L'APPROFONDIMENTO

Oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giudiziari: norme e regole operative

La presa d’atto delle tendenze applicative sull’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giudiziari consente di fare il punto anche sui rimedi attivabili in caso di mancata anonimizzazione dei provvedimenti e formulare alcune considerazioni in merito all’effettività della tutela offerta agli interessati

Pubblicato il 24 Mar 2021

Luisa Romano

Avvocato, Senior Associate Rödl & Partner

Oscuramento dati personali provvedimenti giudiziari regole

La recente pubblicazione del contributo “L’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale”, curato da P. Patatini e F. Troncone e frutto della collaborazione con il Servizio Studi della Corte costituzionale, costituisce l’occasione per trattare del tema dell’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giudiziari.

È dunque utile ricostruire il vigente quadro normativo in materia e fare il punto sui rimedi attivabili in caso di mancato oscuramento dei provvedimenti, segnalando le peculiarità che l’oscuramento in questione esibisce in riferimento alla Corte costituzionale, sia in termini di framework regolatorio che di concreto modus operandi.

Oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giudiziari: quadro normativo

Come è ormai sin troppo noto, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, anche solo “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il legislatore italiano ha ravvisato l’esigenza di interpolare il testo del previgente Codice in materia di protezione dei dati personali al fine di un adeguamento dell’ordinamento nazionale alle rispettive previsioni eurounitarie.

Tra le previsioni meno incise dall’intervento di allineamento cennato vi sarebbero le previsioni di cui al Capo III del Codice che, intitolato “Informatica giuridica”, consta degli articoli 51 e 52, rispettivamente, dedicati ai principi generali in materia di divulgazione all’esterno delle pronunce giudiziarie e alle condizioni, limiti e modalità di oscuramento dei dati identificativi degli interessati nelle sentenze e nei provvedimenti giurisdizionali di ogni ordine e grado.

Più nel dettaglio, l’art. 51 del Codice, in maniera testualmente identica rispetto al passato, continua a disporre che «Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet», precisando inoltre che «Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo», vale a dire dal successivo art. 52.

La vigente versione di tale ultima disposizione, al netto dell’aggiornamento del rinvio contenuto nel proprio comma 6 al vigente Codice dei Contratti pubblici[1] per quel che attiene il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, registra, al comma 1, l’avvenuta espunzione dell’inciso “per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica”.

Detto inciso, nella previgente formulazione dell’articolo, valeva a perimetrare i casi in cui si sarebbero dovute osservare le “cautele” ivi contemplate se si fosse inteso procedere alla diffusione in ogni forma del contenuto di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali.

Tale circostanza permetterebbe di affermare che, alla luce della vigente normativa, l’oscuramento dei dati identificativi nei provvedimenti giudiziari potrebbe avere luogo, su istanza dell’interessato o con esercizio del potere officioso della autorità giudiziaria, in ogni ipotesi di riproduzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali e non più solo nelle ipotesi di divulgazione per finalità di informazione giuridica[2].

Confermando la struttura dell’articolo, che vede le eccezioni precedere la formulazione della regola generale[3], il legislatore ribadisce infatti che, in via di principio, è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

Nondimeno, come sancito dal primo comma dell’art. 52, l’interessato potrà chiedere per motivi legittimi[4], con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento[5].

Dall’altro lato, il successivo comma 2 attribuisce all’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento[6] il potere di disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati[7].

Apposta l’annotazione, su richiesta di parte oppure d’ufficio[8], è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato in caso di diffusione anche da parte di terzi della sentenza o del provvedimento recante l’annotazione in questione, o delle relative massime giuridiche.

Il legislatore viceversa non ha inteso subordinare all’operare del richiamato meccanismo dell’annotazione che prescriva l’oscuramento il divieto di diffusione dei dati facenti capo a determinati interessati.

Nello specifico, ci si riferisce a quanto stabilisce dall’art. 52, comma 5, a tenore del quale, al di là della tutela assicurata dall’art. 734-bis c.p. alle vittime di reati a sfondo sessuale[9], in ogni caso non sono ostensibili le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

In conclusione, gli articoli 51 e 52, consentono la diffusione integrale, anche a mezzo della rete o supporti informatici, delle decisioni giudiziarie di ogni ordine e grado, salvi i casi in cui sia stata disposta l’anonimizzazione o debba procedersi all’oscuramento dei dati in virtù di legge.

Oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giudiziari: i rimedi

A questo punto vale la pena chiedersi quali siano i mezzi cui ricorrere per rimediare ad una eventuale mancata anonimizzazione della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale nel caso di asserita ricorrenza di un’ipotesi di oscuramento obbligatorio ovvero nel caso di denegata richiesta di oscuramento tempestivamente formulata dall’interessato[10].

Tra i rimedi attivabili, vi sarebbe quello – di carattere amministrativo – di richiedere all’amministrazione, e segnatamente al responsabile del sito istituzionale, di interrompere la divulgazione di dati, oggetto di offuscamento obbligatorio, attraverso la pubblicazione in rete, motivando in base al divieto posto direttamente dalla legge alla diffusione dei dati nel caso di specie.

A tale riguardo, la perplessità sollevata da una parte della dottrina atterrebbe alla possibilità o meno di ritenere l’amministrazione titolata, in un caso del genere, a procedere autonomamente all’oscuramento, vale a dire se l’amministrazione vi possa procedere a prescindere da quanto disposto (rectius, non disposto) dall’autorità giudiziaria[11].

Altro rimedio sarebbe quello di carattere giurisdizionale. L’interessato potrebbe cioè rivolgersi al giudice formulando un’istanza destinata ex post a sollecitare l’oscuramento supposto come obbligatorio o a ottenere una pronuncia (questa volta positiva) sulla richiesta tempestivamente depositata e rigettata[12].

Nello specifico, la via percorribile sarebbe quella del procedimento di correzione dell’errore materiale, in tal senso esprimendosi per esempio di recente il Tar Lazio[13].

Oltre a quanto sopra rappresentato, resterebbe altresì alla parte interessata, che ritenesse di aver subito un danno dalla diffusione in difetto di oscuramento, la tutela risarcitoria azionabile innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria avverso l’amministrazione di riferimento[14].

Fuor di dubbio, ancora, che ricorra la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali promuovendone o sollecitandone l’intervento nel caso divisato.

Il framework normativo di riferimento per la Corte costituzionale

Descritta succintamente la normativa vigente in materia di oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giudiziari, merita ora interrogarsi in ordine alla possibilità di ritenere o meno detta disciplina riferibile anche alla Corte costituzionale.

La questione è stata di recente presa in considerazione in un interessantissimo studio sull’”Oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale”, curato da P. Patatini e F. Troncone e frutto della collaborazione con il Servizio Studi della Corte costituzionale[15].

Tale studio, ricostruito il quadro normativo in materia di privacy e la natura del diritto alla riservatezza, esamina le tendenze applicative in materia di oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale dell’ultimo biennio, avendo riguardo altresì, sul versante sovranazionale, alle tendenze applicative di Corti costituzionali europee, della Corte di giustizia dell’Unione Europea e della Corte Europea dei diritti dell’uomo e, sul fronte domestico, ai trend applicativi della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

Su tale ampio sfondo, come si faceva cenno in precedenza, gli autori non mancano di affrontare il profilo, a quanto ci consta poco esplorato e/o trattato, della disciplina applicabile alla Corte costituzionale, pervenendo alla conclusione per cui il dato di diritto positivo indurrebbe ad escludere che si possa parlare di un’automatica applicabilità alla Corte costituzionale della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ivi compresa quella concernente l’oscuramento dei dati identificativi degli interessati[16].

Gli elementi a supporto di tale conclusione sarebbero rappresentati innanzitutto dall’art. 2-novies del D.lgs. n. 196 del 2003.

Tale articolo, rubricato “Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale», stabilisce testualmente che «Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo [n.d.r. del D.lgs. n. 196 del 2003] recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale»[17].

La riportata previsione di cui al vigente art. 2-novies del D.Lgs. n. 196 del 2003 replicherebbe sostanzialmente quanto in precedenza previsto dall’abrogato art. 22 del Codice, che, rubricato “Principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, al comma 12, prevedeva che «Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Camera dei deputati, da Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale». La riproposizione della norma all’indomani dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 si giustificherebbe con la ritenuta compatibilità della stessa anche con l’aggiornato quadro normativo eurounitario di riferimento[18].

Un secondo elemento che porterebbe a vedere confermata l’ipotesi che la normativa in materia di protezione dei dati personali non sia applicabile sic et simpliciter alla Corte costituzionale sarebbe rappresentato dal dettagliato elenco di autorità (fra cui manca la Corte costituzionale) cui si fa riferimento nell’art. 2-duodecies, primo comma, del D.lgs. n. 196 del 2003.

In terzo luogo, andrebbe considerato l’esplicito riferimento contenuto nell’art. 52 del citato Decreto all’«autorità giudiziaria di ogni ordine e grado», categoria cui difficilmente sarebbe riconducibile la Corte costituzionale.

Si tratterebbe in definitiva di elementi testuali che, fatti oggetto di una valutazione grandangolare, deporrebbero nel senso dell’anziriportata conclusione degli autori dello studio menzionato, ad opinione dei quali, appunto, non sarebbe possibile considerare la normativa eurounitaria in materia di protezione dei dati personali ipso iure applicabile alla Corte costituzionale, pur costituendo essa l’imprescindibile cornice di riferimento alla luce della quale la Corte costituzionale è chiamata a esercitare il proprio potere di autonormazione.

Il legislatore italiano avrebbe in tal modo preservato la specificità della Corte costituzionale quale organo costituzionale caratterizzato dalla titolarità di una porzione di sovranità che – diversamente – rischierebbe di venire frustata da un assoggettamento tout court alla normativa in materia di protezione dei dati personali[19].

La prassi seguita dalla Corte costituzionale

Considerato quanto succintamente illustrato al precedente paragrafo, va dato atto che la Corte costituzionale non ha sinora esercitato il proprio potere di autonormazione attraverso la formalizzazione di previsioni relative alle modalità di trattamento dei dati personali da parte della stessa.

Al riguardo non risultano infatti emanati specifici atti di autoregolamentazione. Parimenti, nelle Norme Integrative (N.I.), che della potestà regolamentare della Corte sono espressione e che proprio di recente sono state modificate[20], non è dato rinvenire un espresso riferimento e/o rinvio alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679.

L’apprezzamento del modus operandi della Corte costituzionale resta pertanto affidato in via esclusiva alla constatazione e valutazione delle prassi e pratiche osservate dalla stessa nello svolgimento in concreto della propria attività[21].

Sul punto, soccorre il più volte citato recente studio curato da P. Patatini e F. Troncone e frutto della collaborazione con il Servizio Studi della Corte costituzionale, il quale, attraverso l’analisi delle pronunce emesse dalla Corte costituzionale nel biennio 2019-2020, restituisce il quadro del trend della Corte in costanza della vigenza della nuova normativa in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, lo studio ha messo in evidenza che:

  • l’esigenza di riservatezza e la conseguente esigenza di oscuramento dei dati personali interesserebbe in realtà pressoché esclusivamente le pronunce rese in sede di giudizio incidentale e le pronunce adottate in sede di delibazione dell’ammissibilità di conflitti e di decisione di conflitti tra poteri;
  • l’oscuramento non riguarderebbe le generalità delle persone giuridiche, salvo nei casi in cui nella denominazione delle stesse risultino presenti elementi tali da rendere identificabile la persona fisica che ne sia la titolare[22];
  • l’oscuramento ha avuto luogo nel 52% dei casi nel 2019 e nel 58% dei casi nel 2020[23];
  • nello specifico, avendo riguardo alla classificazione seguita in SIGICO[24]:
  1. l’oscuramento nelle pronunce della Corte ascrivibili alla categoria “Penale e procedura penale” ha interessato la quasi totalità dei casi;
  2. l’oscuramento nelle pronunce riconducibili alla categoria “Civile e procedura civile” ha senz’altro avuto corso nei casi in cui siano risultati coinvolti minori o dati relativi allo status delle persone o a particolari situazioni di salute;
  3. la tendenza all’oscuramento nelle pronunce riconducibili alla categoria “Amministrativo” per converso risulterebbe meno consolidata, non avendo interessato, ad esempio, taluni provvedimenti concernenti sanzioni, come quelle sportive, o cause di ineleggibilità o incompatibilità;
  4. risulterebbe un cambio di passo, tra 2019 e 2020, nelle pronunce riconducibili alla categoria “Lavoro e previdenza sociale”, per lo più oscurate nell’ultimo anno di riferimento a dispetto di quanto accaduto nell’anno precedente;
  5. in ultimo, orientamento ondivago in tema di oscuramento delle pronunce si registrerebbe per quelle riconducibili alla categoria “Tributario”.

I risultati restituiti dall’indagine condotta sulle pronunce del biennio preso in considerazione segnalano pertanto una sempre maggiore sensibilità della Corte costituzionale al tema del trattamento dei dati personali[25] in relazione al momento successivo della diffusione della sentenza o del provvedimento per finalità di informazione giuridica, pur in costanza di trends non univoci.

Note conclusive

Come si è avuto modo di vedere, il quadro normativo relativo all’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giudiziari è stato interessato da modiche poco significative a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 e del novellato Codice in materia di protezione dei dati personali.

Nondimeno, il dibattito sull’argomento fa registrare talune divergenze di posizioni, in particolare per ciò che attiene alla necessità di considerare obbligatorio o meno l’oscuramento dei dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le previsioni normative concernenti l’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giudiziari non sono peraltro immediatamente vincolanti per la Corte costituzionale, cui il legislatore nostrano, in linea con la caratterizzazione della stessa quale organo costituzionale, riconosce la prerogativa di autonormarsi per quel che attiene al profilo dell’oscuramento delle relative pronunce oggetto di diffusione per finalità di informazione giuridica. La prerogativa in parola non ha portato, ad oggi, alla formalizzazione di regole specifiche.

L’analisi delle pronunce dell’ultimo biennio tuttavia evidenzia, nel complesso, un accentuato ricorso all’oscuramento ancorché, soprattutto per quanto attiene alle pronunce riconducibili ai comparti dell’“Amministrativo” e del “Tributario” possano enuclearsi orientamenti non propriamente univoci.

Sullo sfondo, i principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 quali driver cui in ogni caso ispirare l’opera di bilanciamento tra tutela della riservatezza e diritto alla conoscibilità dei contenuti delle pronunce emesse.

NOTE

  1. Vale a dire al D.lgs. n. 50 del 2016.
  2. Operano una tale ricostruzione P. Patatini e F. Troncone (a cura di), L’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale, Dicembre 2020, p. 14, (sito verificato in data 13 marzo 2021).Della stessa opinione, E. CONSOLANDI, Conoscenza informatica nella giurisprudenza e privacy, in Il libro dell’anno del diritto, 2019, par. 2.4 (sito verificato in data 14 marzo 2021). Secondo l’Autrice, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lg. n. 101 del 2018, di cosiddetto adeguamento, l’unica variazione registratasi in punto di riproduzione delle decisioni giudiziarie, «è stata quella di eliminare la specificazione della finalità di informazione giuridica per le riproduzioni delle decisioni da emendare, per cui oggi l’obbligo prescinde dalla finalità, il che sembra opportuno se si vuole effettivamente tutelare la privacy delle parti» aggiungendo alla nota 17) che “Le linee guida del Garante della privacy 2 dicembre 2010, parlavano invece di una limitazione per le sole finalità di informazione giuridica, escludendone per esempio le finalità giornalistiche, che dunque oggi sono coperte dall’obbligo di anonimizzazione». La conclusione ci sembra tuttavia troppo tranchante. Andrebbe infatti dato che le previsioni di cui agli articoli 51 e 52 restano ancora oggi sotto il Capo III del Codice, intitolato “Informatica giuridica”, in grado da sé solo di perimetrare l’ambito applicativo delle previsioni di cui si compone sì da rendere ultroneo l’inciso che è stato espunto dal vigente art. 52.
  3. Esplicitata solo nel settimo e ultimo comma dell’art. 52.
  4. Sarà onere dell’interessato richiedente indicare e provare la ricorrenza di motivi legittimi in grado di giustificare la deroga alla regola generale dell’ostensione in forma integrale del contenuto della sentenza o del provvedimento (in tal senso, cfr. Cass., sez. trib., 29 marzo 2019, n. 8829 e, più di recente, Cass., sez. trib., 7 agosto 2020, n. 16807 (ord.).
  5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado. Va infatti precisato che le previsioni di cui agli articoli 51 e 52 non incidono, facendole salve nelle rispettive clausole di riserva, le norme processuali che l´autorità giudiziaria deve rispettare e applicare nello svolgimento delle attività e nell´adempimento degli obblighi derivanti dall´esplicazione delle funzioni giurisdizionali, come previsti dalle pertinenti disposizioni codicistiche così come le norme processuali che disciplinano l´attività di redazione degli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, il loro contenuto e la loro pubblicazione mediante il deposito nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, secondo le disposizioni che ne disciplinano le relative attività.
  6. Tale autorità giudiziaria sarà l’autorità chiamata a provvedere sulla eventuale richiesta dell’interessato con decreto in calce alla sentenza o al provvedimento, senza ulteriori formalità.
  7. Considerate le discordanti posizioni sull’argomento, particolarmente controversa risulterebbe la questione relativa al se debbano considerarsi o meno oggetto di oscuramento obbligatorio i dati di cui all’art. 9 del Regolamento (Ue) 2016/679 – vale a dire i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale – e i dati di cui all’art. 10 del medesimo Regolamento – vale a dire i dati relativi a condanne penale, reati o a connesse misure di sicurezza.Nel senso che i dati di cui agli articoli 9 e 10 debbano essere costituire oggetto di oscuramento obbligatorio si esprimono P. Patatini e F. Troncone (a cura di), L’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale, cit., p. 15; F. D’Alessandri, La privacy delle decisioni giudiziarie pubblicate sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa, relazione al convegno tenutosi a Capri sull’informatica giuridica del 12.10.2019, (sito verificato in data 14 marzo 2021).

    Di diverso avviso, di recente, V. Nardi, Pubblicità delle sentenze e tutela della privacy nell’era della digitalizzazione: un difficile bilanciamento di interessi, par. III, (sito verificato in data 14 marzo 2021), cui si rimanda per un efficace sintesi delle ragioni a sostegno dei contrapposti orientamenti formatisi sull’argomento.

  8. All’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di…”. Ficcante l’osservazione di E. CONSOLANDI, Conoscenza informatica nella giurisprudenza e privacy, cit., par. 2.3, che rileva come «come siano sostanzialmente divenute obsolete, almeno per il processo civile, le modalità di anonimizzazione del c. privacy, il quale prevede che sull’originale del provvedimento sia apposta un’annotazione che precluda l’indicazione delle generalità e dei dati identificativi «in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento»: ciò presuppone un originale cartaceo, mentre oggi la gran parte dei provvedimenti di merito sono documenti informatici firmati, difficilmente annotabili».
  9. Si tratta segnatamente dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.l, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p.
  10. Non sarà possibile attivare alcun rimedio, per contro, ove la richiesta dell’interessato sia stata depositata in cancelleria o segreteria dell’ufficio che precede oltre il termine di cui all’art. 52, comma 1, vale a dire successivamente alla definizione del relativo grado giudizio. Sul carattere propriamente decadenziale del termine de quo e in merito alla ratio sottesa alla previsione dello stesso, cfr. Cass., sez. III, 04.07.2017, n. 55500. Ritiene per converso incomprensibile la fissazione di un termine decadenziale in relazione all’esercizio di un diritto così importante quale quello della riservatezza, A. Ciccia, La privacy entra nelle sentenze, su Italia Oggi, del 17.01.2011, p. 207.
  11. In tal senso P. Patatini e F. Troncone (a cura di), L’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale, cit., p. 16. Esclude qualsivoglia dubbio al riguardo, F. D’Alessandri, La privacy delle decisioni giudiziarie pubblicate sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa, cit., osservando «che l’Amministrazione della Giustizia Amministrativa, quale soggetto gestore e responsabile del sito internet istituzionale, abbia un autonomo potere-dovere di oscurare i dati sulle decisioni anche indipendentemente dall’operato dei giudici, intervenendo come gestore del sito, operando in modo autonomo e parallelo rispetto agli ordinari strumenti processuali (in sede di impugnazione o di procedimento per la correzione di errore materiale) senza che ciò si sovrapponga a questi ultimi, stante anche la natura sostanzialmente amministrativa e non giurisdizionale del procedimento di anonimizzazione» e facendo peraltro notare che «Nel caso di oscuramento in via amministrativa successiva alla pronuncia del giudice, peraltro, è dubitabile che possa essere apposta l’annotazione sul provvedimento ai fini della validità nei confronti dei terzi di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003, che la norma pare riservare all’autorità (giudiziaria) che pronuncia la sentenza o adotta un diverso provvedimento».
  12. Così P. Patatini e F. Troncone (a cura di), L’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale, cit., p. 16. Sul tema, cfr. F. D’Alessandri, La privacy delle decisioni giudiziarie pubblicate sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa, cit., ad opinione del quale «Il secondo rimedio è di carattere giurisdizionale, rivolto non all’Amministrazione quale responsabile del sito, bensì mediante l’utilizzo del procedimento di correzione dell’errore materiale (con tutte le difficoltà sul piano teorico a rappresentare l’omesso oscuramento quale errore materiale) rivolgendosi a opera dello stesso giudice che ha adottato la decisione o, al limite, mediante l’impugnazione della decisione qualora ancora possibile o l’opposizione di terzo. La prassi giurisprudenziale chiarirà se effettivamente tali rimedi di carattere giudiziale verranno ritenuti ammissibili».
  13. Cfr. Tar Lazio, sez. prima-ter, 9 novembre 2017, n. 11160 (ord).
  14. Cfr. P. Patatini e F. Troncone (a cura di), L’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale, cit., p. 17
  15. Ci si riferisce a P. Patatini e F. Troncone (a cura di), L’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale, cit., più volte menzionato.
  16. Così, pressoché testualmente, P. Patatini e F. Troncone (a cura di), L’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale, cit., p. 51.
  17. Sulla ratio della previsione, cfr. G. Errani, I trattamenti disciplinati da regolamenti di organi costituzionali, in AA.VV., La protezione dei dati personali in Italia, sotto la direzione di G. Finocchiaro, Zanichelli, 2019, pp. 318 e s.
  18. In argomento, cfr. ancora G. Errani, I trattamenti disciplinati da regolamenti di organi costituzionali, in AA.VV., La protezione dei dati personali in Italia, cit., p. 319.
  19. Della stessa opinione, G. Errani, I trattamenti disciplinati da regolamenti di organi costituzionali, in AA.VV., La protezione dei dati personali in Italia, cit., pp. 317 e ss.
  20. Cfr., da ultimo, Corte costituzionale, Delibera 8 gennaio 2020, recante Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», pubblicata in G.U. n. 17 del 22.01.2020, con cui, tra l’altro, a seguire l’articolo 4, sono stati introdotti l’art. 4-bis, inteso a disciplinare l’accesso degli intervenienti agli atti processuali, e l’art. 4-ter dedicato all’inedito istituto degli “Amici curiae”.
  21. Per le prassi osservate dalla Corte costituzionale, prima dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, si rinvia al lavoro di M. Boni, La tutela dei dati personali nell’attività giurisdizionale della Corte costituzionale, 17.05.2013, (sito verificato in data 14 marzo 2021).
  22. Un tale prassi veniva osservata anche prima della novella del Codice italiano che ha allineato la definizione di dato personale, in precedenza atta a ricomprendere altresì le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, alla definizione di dato personale di cui al Regolamento (UE) 2016/679, riferita in via esclusiva alle persone fisiche
  23. Tale percentuali sono state calcolate avendo riguardo alle sole pronunce emesse in sede di giudizio in via incidentale e in sede di ammissibilità di conflitto e di conflitto tra poteri.
  24. Si tratta della banca dati SIGICO – Sistema Giuridico Informatico Costituzionale – messa a disposizione dalla Corte.
  25. Per suggerimenti su possibili alternative di azione per la Corte che, ove recepiti, consentirebbero di rendere il modus operandi della stessa, si rinvia ancora a P. Patatini e F. Troncone (a cura di), L’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale, cit., pp. 53 e ss.

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Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
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