GUIDA ALLA NORMATIVA

Nomina del responsabile del trattamento: come affrontare le conseguenze di un rifiuto

Uno dei temi centrali dell’applicazione del GDPR riguarda la gestione del rapporto tra titolare e responsabile del trattamento. Ecco una guida normativa ragionata per gestire l’atto di nomina del responsabile del trattamento e un eventuale rifiuto di detta nomina

Pubblicato il 31 Ott 2019

Nomina responsabile del trattamento gestire il rifiuto

Nonostante il Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, più noto come “GDPR”, sia ormai pienamente applicabile dal 25 maggio 2018, numerosi sono i dubbi interpretativi che ancora permangono per imprenditori e professionisti che, quotidianamente, sono tenuti a rinnovare il corretto atteggiamento proattivo in tema di trattamenti di dati richiesto dalla normativa (cosiddetta “accountability”). Uno di questi rimane, sicuramente, la nomina del responsabile del trattamento.

La nomina del responsabile del trattamento, post GDPR

Uno dei temi centrali dell’applicazione della “nuova” disciplina comunitaria riguarda la gestione del rapporto tra il “titolare del trattamento” (c.d. “data controller”), cioè la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, n. 7) ed il “responsabile del trattamento” (c.d. “data processor”), cioè la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8).

Ed infatti, dal un lato il GDPR indica con adeguata precisione – anche più dettagliatamente rispetto al sopravvissuto Codice Privacy – le caratteristiche dell’atto con cui il titolare designa un “responsabile del trattamento”, attribuendogli specifici compiti, stabilendo che deve trattarsi di un contratto (o altro atto giuridico conforme al diritto nazionale) e che deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell’art. 28 al fine di dimostrare che il responsabile fornisce “garanzie sufficienti” – quali, in particolare, la natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, e categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento.

D’altra parte, però, il regolamento nulla riferisce in merito alla gestione di tale designazione da un punto di vista operativo e alle conseguenze di un eventuale rifiuto di detta nomina in termini di distribuzione delle responsabilità e ricadute specifiche sulla figura del titolare.

Ed infatti, molto spesso i soggetti esterni all’azienda che, per l’appunto, in ragione della natura delle attività che prestano in favore del titolare su delega di quest’ultimo, rientrano di fatto nel novero dei responsabili del trattamento, anche se legati professionalmente al titolare da rapporti ormai pluriennali quali fornitori di servizi in outsourcing indispensabili per l’attività aziendale, accolgono con diffidenza i tentativi di nomina ex art. 28, arrivando fino a procrastinare all’infinito od anche rifiutare esplicitamente di sottoscrivere l’atto richiesto sulla base di argomentazioni troppo spesso inappropriate e volte ad eludere il loro ruolo e le responsabilità connesse.

Tali situazioni di apparante stallo potrebbero, in prima battuta, portare l’azienda ad esporsi ad ipotetiche violazioni della normativa in materia di protezione dei dati oltre che, in ogni caso, generare contrasti del tutto evitabili e incrinare rapporti strategici consolidati a tutto svantaggio dell’attività aziendale.

Nomina del responsabile del trattamento: linee guida

Ma tornando alla lettera della norma, è ben chiaro come se da un lato è corretto che il titolare debba “designare” quale responsabile del trattamento – con idoneo atto giuridicamente vincolante – il soggetto di cui si avvale per ottenere servizi che comportano inevitabilmente il trattamento di dati personali, anche in via incidentale e solo a scopi tecnici, in realtà il GDPR (art. 28) non parla di una vera e propria “nomina”, bensì come sopra ricordato si limita a stabilire che i trattamenti del responsabile debbano essere disciplinati dall’atto vincolante sopra descritto e quali contenuti “minimi” debba avere tale disciplina.

Se pertanto col contratto ex art. 28 il titolare individua formalmente il responsabile e gli conferisce delega alla concreta gestione del trattamento, la mancata sottoscrizione di detto accordo non può certo esimerne i destinatari dai compiti e dalle responsabilità conseguenti alla loro qualifica di fatto come responsabili del trattamento di dati personali.

Il responsabile del trattamento è infatti tale – in base alla definizione che ne dà il Regolamento all’art. 4 par. 1 lett. 8) – in ragione dello “svolgimento di attività delegate dal titolare il quale, all’esito di proprie scelte organizzative, può individuare un soggetto particolarmente qualificato allo svolgimento delle stesse (in termini di conoscenze specialistiche, di affidabilità, di struttura posta a disposizione, v. considerando 81, Reg. cit.), delimitando l’ambito delle rispettive attribuzioni e fornendo specifiche istruzioni sui trattamenti da effettuare” (cfr. Risposta del Garante a quesito relativo al ruolo del consulente del lavoro dopo la piena applicazione del GDPR – 22 gennaio 2019).

Ne consegue che gli imprenditori nonché a maggior ragione i loro fornitori e consulenti dovrebbero tenere a mente che la qualifica di responsabile del trattamento discende direttamente dalle circostanze di fatto relative al rapporto tra le parti e all’attività di trattamento di dati svolta e non dalla stipula di un accordo scritto che, sebbene auspicabile, non fa altro che formalizzare (precisandone contenuti e limiti) una situazione di rilevanza giuridica sostanzialmente già in essere.

Dall’analisi della normativa applicabile, si evince allora che sarebbe profondamente errato ritenere che sia l’accordo di nomina ad attribuire il ruolo di “responsabile” ad un soggetto, con ogni conseguenza del caso in termini di obblighi e soprattutto responsabilità verso interessati e titolare.

Se si trattano dati per conto e su delega altrui, si è insomma responsabili del trattamento a tutti gli effetti di legge e ciò a prescindere dall’esistenza e dalla correttezza formale di una nomina.

Ecco che allora tale qualifica non è – o meglio non dovrebbe essere – contrattabile né fatta rientrare nei rapporti di forza tra le parti in campo.

Gestire il rifiuto alla nomina di responsabile del trattamento

Che fare, dunque, se i propri fornitori o consulenti contestano ovvero rifiutano la nomina a responsabili? Nelle ipotesi migliori ciò avviene poiché tali soggetti non ritengono di svolgere per conto e su delega dell’azienda alcuna attività che comporti in modo sistematico trattamenti di dati, in altri casi semplicemente perché “non vogliono responsabilità”.

Mentre la prima contestazione dovrà comunque essere attentamente vagliata da ogni titolare al fine di giungere a una corretta individuazione dei ruoli reciproci in ottica “accountability”, la seconda pretesa non potrà in alcun modo trovare positivo riscontro poiché palesemente contraria alle disposizioni normative inderogabili in materia di protezione dei dati che fanno discendere dal rapporto che intercorre tra soggetto esterno e azienda e dalle caratteristiche dell’attività svolta dal primo la qualifica di responsabile e non, invece, dal contenuto di un eventuale accordo tra le parti né tanto meno dal semplice desiderio di essere “esonerato” dalle responsabilità connesse ex lege al ruolo di fatto svolto dal medesimo soggetto.

Quando si verificano tali problematiche, il consiglio che sono solito dare agli imprenditori è quello in primis di aprire un dialogo sereno e costruttivo coi propri fornitori e consulenti riluttanti ad essere nominati responsabili, tenendo traccia scritta di ogni fase della “trattativa” (corrispondenza e-mail, verbali degli incontri, bozze di accordo ecc.), sia al fine di tutelare l’operatività della propria azienda che necessita dei servizi erogati ma anche – e soprattutto – per poter dimostrare lo sforzo di adeguamento alle disposizioni e al principio cardine di responsabilizzazione del GDPR.

L’imprenditore dovrà, quindi, possibilmente per il tramite dei propri consulenti privacy, compiere un percorso finalizzato a far comprendere al soggetto individuato quali criteri e valutazioni lo hanno portato alla determinazione di nominarlo come responsabile del trattamento, sempre fondando le proprie argomentazioni sulle prescrizioni della normativa inderogabile in materia applicate alla luce delle circostanze della fattispecie concreta, spiegando chiaramente che a detta disciplina il titolare non può certo discostarsi senza rischiare di esporsi a conseguenze potenzialmente anche irrimediabili per sé in termini patrimoniali e di immagine.

Una volta superato un primo passaggio volto a rendere edotto il fornitore della normativa applicabile e delle reciproche responsabilità, sarà poi opportuno, anche strategicamente, compilare congiuntamente l’atto di nomina ex art. 28 GDPR a partire da un sintetico schema di accordo contenente tutti gli elementi essenziali prescritti per legge, da completare con l’esatta e – per quanto possibile – concertata indicazione di durata, natura e finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati, degli obblighi e dei diritti del titolare del trattamento e delle altre informazioni di cui al succitato paragrafo 3 dell’art. 28.

Conclusioni

La compilazione di tale “addendum” privacy al contratto principale tra le parti dovrà e dovrà essere un’occasione di confronto consapevole e di autoanalisi da parte del soggetto nominato, che vedrà così il proprio ruolo disciplinato in conformità alla normativa cogente in materia di protezione dei dati, ma con la garanzia di poter verificare che gli obblighi e le responsabilità previste nell’atto di nomina siano parametrate ai contenuti e ai limiti delle attività di trattamento effettivamente attribuite e svolte per conto e su delega del titolare.

Tutto ciò nell’interesse preminente dell’imprenditore, da un lato al fine di vedere salvaguardata la continuità dei processi aziendali e consolidare in termini di legalità e trasparenza i rapporti coi propri partners, scongiurando così la extrema ratio di dover interrompere il rapporto contrattuale principale, dall’altro al fine di poter dimostrare – ove necessario – di aver compiuto ogni ragionevole sforzo volto all’adeguamento della propria azienda alla normativa in materia di protezione dei dati personali ed evitare il rischio dell’applicazione di sanzioni ovvero richieste di risarcimento danni che potrebbero rivelarsi deleterie per il futuro stesso dell’azienda.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati