l'istruttoria

Antitrust italiano, Google nega portabilità dei dati: abuso di posizione dominante

L’antitrust indaga se Google abbia utilizzato la propria posizione dominante nel mercato dei servizi digitali per impedire la portabilità dei dati fra la propria piattaforma e quella di un fornitore di servizi terzo. E così anche violando il GDPR. Nel frattempo procede tra Amazon e l’antitrust UE e tra Google e l’antitrust USA

Pubblicato il 14 Lug 2022

Marina Rita Carbone

Consulente privacy

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – l’antitrust italiano – ha annunciato in data odierna lavvio di una istruttoria nei confronti di Google, al fine di verificare se la società del gruppo Alphabet abbia utilizzato la propria posizione dominante nel mercato dei servizi digitali per impedire la portabilità dei dati fra la propria piattaforma e quella di un fornitore di servizi terzo.

In questo, Google avrebbe violato il GDPR, dove è incluso il diritto alla portabilità.

L’antitrust italiano su Google

A censurare il comportamento della Big Tech è stata la società Hoda, il quale ha rappresentato come la condotta di Google determini una restrizione della concorrenza, in quanto limita la capacità degli operatori diversi dalla stessa Google di sviluppare “forme innovative di utilizzo dei dati personali”.

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La stessa AGCM, nel proprio comunicato stampa, ha riferito come “L’istituto della portabilità dei dati, nella misura in cui permette di facilitare la circolazione dei dati e la mobilità degli utenti, offre ad operatori alternativi la possibilità di esercitare una pressione concorrenziale su operatori come Google, che fondano la propria dominanza sulla creazione di ecosistemi basati sulla gestione di quantità tendenzialmente illimitate di dati, funzionale solo al proprio modello di business. Inoltre, il diritto alla portabilità, se accompagnato da effettivi meccanismi di interoperabilità, può offrire agli utenti la possibilità di conseguire il massimo potenziale economico dall’utilizzo dei dati personali, anche attraverso modalità di sfruttamento alternative a quelle attualmente praticate dall’operatore dominante”.

Compito dell’Autorità, dunque, sarà quello di accertare se le censure mosse da Hoda siano corrispondenti al vero e se la condotta assunta da Google possa ritenersi lesiva della concorrenza, ai sensi della normativa vigente.

Le censure di Hoda

La vicenda oggi in esame trae origine da una segnalazione avanzata da Hoda, società sviluppatrice di una App di banca di investimento dati, denominato Weople: il core business della società, come si legge nel provvedimento di AGCM, si basa proprio sulla disponibilità di un elevato quantitativo di dati e sulla valorizzazione degli stessi. Weople, in particolare, “consente alle persone fisiche che si iscrivono ad essa di immettere i propri dati in una sorta di conto/cassetta e di beneficiare di un guadagno ogni volta che le imprese richiedono tali dati, in forma statistica, aggregata e anonima, per lo svolgimento della propria attività di targhettizzazione della clientela o per altri fini, come la creazione di database statistici o strumenti di enrichment”.

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Al fine di valorizzare i dati, Hoda chiede all’utente di essere espressamente delegaa alla raccolta di tutti i dati del medesimo utente presenti sulle principali piattaforme digitali, incluso Google. I dati acquisiti sono poi acquistati da soggetti interessati per svolgere attività di targeting commerciale, riferito non soltanto al digital advertising.

Le richieste avanzate da Hoda nei confronti di Google, tuttavia, hanno avuto sinora esito negativo: secondo quanto riferito dalla società, l’unica modalità offerta da Google agli utenti “per richiedere e ottenere una copia dei loro dati è attraverso Google Takeout, raggiungibile solo direttamente e individualmente da ciascun utente Google e previa autenticazione tramite ID e password”. Tuttavia, continua il provvedimento, la procedura, in quanto piuttosto complessa, “scoraggia l’esercizio da parte degli utenti della portabilità dei dati”; dette evidenze sarebbero confermate dalla drastica riduzione delle richieste proprio in seguito all’introduzione del servizio Takeout, molto complesso anche da esplicare agli utenti mediante delle guide presenti nella piattaforma Weople.

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Il contenuto del provvedimento

Al fine di verificare la possibile sussistenza di una condotta contraria alla normativa antitrust vigente, l’AGCM ha innanzitutto rilevato come nel mercato di riferimento per il caso in esame la principale leva concorrenziale sia rappresentata proprio dalla disponibilità di un “numero elevato di dati e dalla loro rilevanza”.

Pertanto, afferma l’Autorità, “in questo contesto assume particolare rilievo il pervasivo e complesso ruolo che i dati volgono nell’ecosistema sviluppato da Google, in cui l’offerta agli utenti di una gamma di servizi pressoché idonea a soddisfare le diverse esigenze che il singolo individuo ricerca nell’interazione con Internet alimenta l’acquisizione di rilevati quantità di dati”. “Mentre allo stato”, continua l’Autorità, “i dati acquisiti da Google vengono dallo stesso valorizzati nei mercati della pubblicità on-line, nei quali in particolare rappresentano l’elemento fondante della posizione dominante dell’operatore, in prospettiva l’applicazione in chiave pro-concorrenziale dell’istituto normativo della portabilità dei dati disciplinata dall’articolo 20 del GDPR apre agli utenti la possibilità di usufruire di diverse e ulteriori modalità di valorizzazione degli stessi. In particolare, in Italia l’attività di Hoda, ove non ostacolata da Google, potrebbe introdurre forme innovative di trattamento dei dati”.

I mercati rilevanti, dunque, vengono individuati dall’AGCM dall’insieme delle attività che consentono a Google di “accumulare, custodire ed elaborare i dati degli utenti finali”. Inoltre, Google può ottenere il consenso all’utilizzo dei dati degli utenti più facilmente rispetto ad altre piattaforme concorrenti, potendo godere di numerose e varie fonti di consenso, che vanno a costruire sul medesimo soggetto un intero “ecosistema” di dati.

Nessun dubbio viene posto poi da AGCM circa la sussistenza del criterio della posizione dominante in capo a Google, nei singoli mercati rilevanti presi di volta in volta in esame, sulla scorta dei dati già raccolti nei casi Google Android, Google Shopping e Google Fitbit, ancora attuali.

Le condotte contestate da AGCM

Sulla scorta di tutto quanto suesposto e degli elementi presi in esame dall’Autorità, quest’ultima conclude per la possibile sussistenza di condotte lesive dell’art. 2 TFUE. Gli ostacoli frapposti da Google all’individuazione di meccanismi di interoperabilità idonei a rendere i dati presenti nella propria piattaforma disponibili a piattaforme alternative, nel pregiudicare l’esercizio, da parte dell’utente finale, del diritto alla portabilità dei propri dati, stabilito dal menzionato articolo 20 del GDPR, si risolve in un indebito sfruttamento, da parte della stessa Google, dei consumatori finali nella misura in cui determina una limitazione dei benefici che i consumatori potrebbero trarre dalla valorizzazione dei loro dati personali”.

La rilevata condotta, inoltre, “presenta un ulteriore carattere restrittivo della concorrenza nella misura in cui limita la possibilità di operatori alternativi a Google di sviluppare forme innovative di utilizzo dei dati personali”. Mediante i sistemi attualmente in uso, Google riesce a preservare la propria posizione “nello sfruttamento commerciale della mole dei dati personali resi a essa disponibili attraverso la posizione detenuta su una varietà di mercati digitali con beneficio esclusivo di tutte le attività da essa svolte e che si basano sull’utilizzo massivo degli stessi, così ostacolando lo sviluppo di modalità alternative di valorizzazione dei dati e dunque l’esplicarsi di una concorrenza basata sul merito”, ottenendone un “indubbio vantaggio commerciale”.

A supporto delle proprie tesi AGCM richiama l’indagine conoscitiva IC53 svolta congiuntamente ad AGCom e al Garante della Privacy, nella quale si rilevava proprio che “La portabilità dei dati può costituire un elemento di fondamentale rilevanza sotto il profilo concorrenziale. Riducendo i costi di switching dell’utente da una piattaforma all’altra, la portabilità dei dati può incidere, infatti, sulla mobilità degli utenti. La circolazione dei dati e la riduzione dei costi di switching possono contribuire a far sì che i dati non costituiscano una barriera all’ingresso, riducendo possibili rischi di lock-in, e che la mobilità degli utenti riduca gli effetti di rete connaturati all’attività delle piattaforme”.

Il problema

Google, dunque, prevedendo degli ostacoli all’individuazione di meccanismi di portabilità diretta fra piattaforme che non prevedano l’intervento attivo dell’utente, starebbe, a detta di AGCM, abusivamente ostacolando l’emersione di servizi innovativi e concorrenziali di valorizzazione dei dati personali degli utenti, basati sul consenso, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

La compressione del diritto di cui all’art. 20 GDPR, afferma, “è suscettibile per un verso di pregiudicare in maniera considerevole le dinamiche concorrenziali in termini di livello dei servizi offerti, ampiezza e varietà dell’offerta, innovazione e diversità dei modelli di business, in tal modo ostacolando l’esplicarsi di una concorrenza basata sul merito, e per altro verso di sfruttare indebitamente i diritti dei consumatori”.

Ora Google, chiamata in causa, sarà ascoltata dall’Autorità, affinché la stessa possa intraprendere i provvedimenti e avviare le indagini che più riterrà opportuni.

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