GUIDA NORMATIVA

Istanza di ammissione al gratuito patrocinio: la base giuridica del trattamento dati

Se nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è facile identificare il titolare del trattamento nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, non altrettanto semplice è la determinazione della base giuridica, che può variare nel caso di trattamento di dati “semplici” o “particolari”. Ecco un’utile guida normativa

Pubblicato il 06 Lug 2020

Cristiano Pivato

Data&Privacy Specialist

Istanza ammissione gratuito patrocinio guida normativa

Il patrocinio a spese dello Stato, anche comunemente detto “gratuito patrocinio”, è un istituto che consente ai cittadini di nominare un difensore, anche in assenza di mezzi economici sufficienti, al fine di agire in giudizio per far valere i propri diritti in quanto le spese relative all’avvocato sono a carico dello Stato: vediamo quindi come effettuare un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e individuiamo la corretta base giuridica per il trattamento dei dati personali.

Istanza di ammissione al gratuito patrocinio: cos’è e come farla

L’istanza per accedere al gratuito patrocinio deve contenere:

  1. i dati anagrafici del richiedente e dei famigliari;
  2. l’autocertificazione dei redditi e l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito;
  3. la data della prossima udienza, i dati anagrafici della controparte e le ragioni di fatto e diritto;
  4. le prove;
  5. l’autenticazione dall’avvocato.

Inoltre, devono essere allegati i documenti d’identità del richiedente, lo stato di famiglia e i documenti necessari per valutare la fondatezza della domanda.

Il trattamento dati nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio

Il titolare del trattamento delle istanze di ammissione all’istituto del gratuito patrocino è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il quale è chiamato dalla legge ad effettuare, in merito all’ammissibilità dell’istanza, una verifica sostanziale, potendo altresì verificare le veridicità delle dichiarazioni rese.

Le basi giuridiche poste alla base di detto trattamento dei dati possono essere individuate nell’esecuzione di un compito d’interesse pubblico, nel consenso dell’interessato, nell’adempimento di un obbligo legale e nell’accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

In merito all’obbligo legale si richiama l’art. 79 del DPR 115/2002 secondo il quale:

L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già’ pendente; b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76; d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. […]”,

e l’art. 122 del DPR 115/2002 secondo il quale:

L’istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione”.

Pertanto, l’obbligo legale funge da base giuridica per il trattamento dei c.d. “dati semplici” elencati dall’articolo 79, ma qualche dubbio permane in merito ai dati c.d. “particolari”, stante l’estrema genericità di quanto disposto dall’art. 122.

La base giuridica del gratuito patrocinio

Per quanto concerne la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri l’art. 2-ter del D.lgs. 101/2018 statuisce, all’interno dello spazio di discrezionalità previsto dall’art. 6, comma 2 del GDPR (“Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX”), riformulando l’art. 19 del previgente codice in materia di protezione dei dati personali, che la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento.

Analogamente, l’art. 2-sexies del D.lgs. 101/2018 rubricato “Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante” precisa che il citato trattamento deve essere ammesso solo se previsto dal diritto dell’Unione europea o da una legge o da un regolamento nazionale il quale deve specificare, tra le altre cose, i tipi di dati che possono essere trattati.

Pertanto, alla luce della normativa sino a qui analizzata, nonostante notevoli dubbi interpretativi, appare evidente che l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico è configurabile in capo agli Ordini, in ragione dell’art. 124 del DPR 115/2002, esclusivamente per i dati c.d. “semplici”, ma non lo è per i dati c.d. “particolari”.

Per quanto riguarda la base giuridica delle difesa di diritti in sede giudiziaria la stessa consente al Titolare del trattamento di utilizzare dati personali, nei limiti di quanto strettamente necessario, per far valere o difendere i propri diritti in sede giudiziaria. Appare evidente che detta condizione di liceità non possa essere applicata agli Ordini degli Avvocati, in quanto non sono loro ad esercitare l’azione difensiva.

Pertanto, anche in ragione di un orientamento precauzionale, l’unica base giuridica che permette, con sicurezza, il trattamento dei dati c.d. “particolari” al fine della presentazione dell’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio è il consenso dell’interessato.

Conclusione

Per dovere di completezza, si ricorda che in assenza di dati particolari l’istanza potrebbe essere trattata dall’Ordine in ragione dell’interesse pubblico.

Tuttavia, per sapere se sussistono tali dati sarebbe necessario trattare le informazioni inserite nell’istanza con il rischio di eseguire, se presenti, un trattamento non corretto.

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