LE REGOLE

Green Pass e obbligatorietà sui luoghi di lavoro: i dubbi privacy sulle nuove regole operative

È in vigore il decreto Green Pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati, con importanti novità rispetto all’ultima bozza in circolazione. Ma la procedura di verifica della certificazione verde presenta alcune criticità privacy sulle quali si auspica un intervento del Garante. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato il 23 Set 2021

Serena Nanni

Privacy Support

Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro

Il D.L. n. 127/2021 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», il cosiddetto Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro, è in vigore.

Nel testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 settembre, non mancano alcune importanti novità operative rispetto all’ultima bozza in circolazione ma al contempo si evidenziano anche alcune criticità interpretative soprattutto per quel che riguarda la procedura di verifica della certificazione verde e il conseguente trattamento dei dati personali legati allo stato di salute dei lavoratori.

Green pass: cos’è, come farlo, a cosa serve e obblighi

Green Pass e obbligatorietà sui luoghi di lavoro: le novità

In primis, occorre differenziare tre diversi settori: pubblico, privato e l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari.

Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche – definito all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – e al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19(c.d. “Green Pass”).

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il datore di lavoro dovrà definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L’accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi dettati dal D.L. n. 127/2021, è punito con la sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.

I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore giustizia

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde Covid-19.

L’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte dei soggetti su indicati è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L’accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione contenuta nel D.L. n. 127/2021 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Tali disposizioni si applicano anche al magistrato onorario.

I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, anche avvalendosi di delegati.

Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti diversi da quelli individuati che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo privato

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.

La disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni indicate.

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

I lavoratori del settore privato, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi stabiliti è punito con una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Le sanzioni sono previste anche nei confronti dei datori di lavoro che non mettono in pratica le misure previste entro il 15 ottobre: si va ad un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro.

Green pass: gli errori più comuni di GDPR compliance nella fase operativa

Green Pass e obbligatorietà sui luoghi di lavoro: criticità interpretative

Il possesso e l’esibizione del Green Pass da parte del soggetto che presta attività lavorativa è “su richiesta”. Pertanto, il dubbio interpretativo che potrebbe sorge è il seguente, se il datore di lavoro non si attrezza per la verifica, il prestatore di lavoro non può essere sanzionato?

Per quanto attiene alle modalità organizzative per la verifica del Green Pass, ciascun datore di lavoro può organizzarsi come meglio ritiene opportuno, in quanto le verifiche possono essere “anche a campione“. Tale punto potrebbe risultare assai critico, laddove venisse interpretato come un controllo una tantum. Come verrebbe garantita la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro?

Da ultimo, l’attività di verifica è demandata ai “datori di lavoro” che “individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi […]”: questo vuol dire che il datore di lavoro potrà incaricare anche un proprio dipendente per la verifica del Green Pass dei suoi colleghi? Laddove fosse cosi, i provvedimenti del Garante in merito alla conoscibilità di informazioni personali dei lavoratori, direttamente o indirettamente legate allo stato di salute, come sarebbero bilanciate?

Per tali motivi, si auspica un intervento anche del Garante per la protezione dei dati personali in materia.

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