L’assoluzione dell’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti deve far ripensare sull’utilizzo e sui limiti del trojan (il cosiddetto “captatore informatico” o trojan di Stato) come strumento per le intercettazioni e la raccolta di elementi utili alla condanna di un imputato.
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L’inchiesta che ha visto coinvolto l’ex sindaco di Lodi
Nel 2017 il sindaco di Lodi fu imputato per turbativa d’asta nel processo per il cosiddetto “caso piscine” per il quale era stato anche arrestato nel 2016 e che riguardava una gara per la gestione degli impianti comunali scoperti della città lombarda.
Durante le indagini fu utilizzato il captatore informatico (anche detto trojan). Questa inchiesta di Lodi, stando alle cronache dei quotidiani, è stato uno dei primi casi di uso del trojan in un procedimento per i reati contro la pubblica amministrazione Infatti fino ad allora, elemento di non poco conto, il trojan veniva utilizzato per le indagini di criminalità organizzata ovvero per il contrasto dell’associazione per delinquere semplice (o di stampo mafioso) o comunque l’ipotesi di terrorismo.
I riferimenti normativi
La Cassazione a Sezioni Unite del 2016, chiamata a pronunciarsi in un procedimento per reati di criminalità organizzata, sulla legittimità delle intercettazioni tra presenti cosiddetti itineranti in assenza di puntuali e specifici decreti del Gip per ogni singola abitazione, non si è spinta fino a stabilire il divieto di utilizzare il trojan in modalità captazione audio per reati diversi da quelli di criminalità organizzata, ma ha sottolineato che nei casi di specie trovava applicazione la disciplina di cui all’art. 13 del decreto legge n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che, derogando ai presupposti fissati dall’art. 266 comma 2, cod. proc. pen.(intercettazione tra presenti), consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto.
Non vi era una norma che vincolasse le Sezioni Unite del 2016 a vietare l’uso del captatore per delitti diversi (esempio appunto i delitti contro la pubblica amministrazione) e quindi oltre ad un forte monito (che provenne soprattutto da Procuratore Generale) sui rischi per la libertà, la dignità e la riservatezza degli individui (soprattutto quelli non indagati, terzi ed estranei rispetto all’indagine) la Cassazione non andò.
In realtà neanche avrebbe potuto in quanto l’art 266 comma 2 consentiva e consente ancora oggi l’utilizzo del Trojan in modalità intercettazione tra presenti (captazione audio ambientale).
L’uso del trojan nei reati contro la pubblica amministrazione
La normativa sul captatore che ha modificato nel 2020 l’articolo 266 comma 2 e inserendo il comma 2 bis ha di fatto previsto il trojan come sistema di intercettazione tipico per la captazione audio e ha consentito, anche per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione il criterio previsto dalla disciplina della legge del 1991 pertanto dall’entrata in vigore delle modifiche della legge n. 7 del 2020 anche per tali delitti sarà sempre consentita dopo la prima autorizzazione del Gip, anche in assenza di successivi decreti specifici, l’intercettazione tra presenti a prescindere dal luoghi di privata dimora visitati dal soggetto intercettato.
Pertanto, anche in epoca precedente alla riforma cosiddetta “Bonafede”, si poteva procedere all’intercettazione con il trojan anche per i delitti contro la PA e in effetti fu fatto in alcune occasioni come attestano le sentenze della Cassazione n. 18471 del 2015, oppure la sentenza sul caso Consip, sul Caso Occhionero, sul caso Palamara.
Attenzione, però, perché in alcuni di questi casi i noti problemi sorti in quelle vicende sono dovuti non alle questioni formali previste dall’art. 266 cpp bensì solo sulle modalità di esecuzione delle intercettazioni con il trojan non sufficientemente disciplinate nel dettaglio tecnico- informatico da un regolamento ministeriale(oggi ancora troppo generico).
Uso del trojan e rispetto dei diritti fondamentali della persona
Visto il risultato assolutorio del procedimento a carico dell’ex sindaco di Lodi, è proprio il caso di sottolineare ancora una volta la particolare attenzione nell’utilizzo di questi strumenti e all’equilibrio con i diritti fondamentali della persona perché anche con il trojan si sbaglia e non vale la pena di comprimere troppo le libertà e la dignità degli individui.