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Videosorveglianza senza accordi: ecco cosa si rischia

Videosorveglianza: cosa si rischia in caso di mancanza di accordo sindacale, autorizzazione DTL, anche in caso di telecamere finte o spente. Da sottolineare che il potere dell’imprenditore, di controllare e di vigilare riconosciuto come legittimo secondo l’art 2104, comma 2 e art. 2087 c.c., incontra limiti bene definiti dalla normativa

Pubblicato il 27 Mag 2019

Victoria Parise

Avvocato giuslavorista in Firenze, DPO e Consigliere ASSODATA, Partner dello studio The Legal Match

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Con riferimento alla videosorveglianza, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori regola i cosiddetti controlli a distanza, vietando all’imprenditore l’installazione e l’utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri apparecchi qualora siano finalizzati alla vigilanza sull’attività lavorativa o meglio sulla prestazione resa dai lavoratori.

Il nuovo art. 4 L. 300/70 (come riformato dal Jobs Act) dispone infatti che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”.

Dunque la norma non prevede soltanto limiti al controllo datoriale ma prevede anche una serie di requisiti oggettivi preliminari all’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.

Le pene previste

In particolare è consentita l’installazione di una videocamera in un magazzino al fine di prevenire furti o danneggiamenti, previo accordo sindacale o “in mancanza”, dice la norma, previa Autorizzazione Amministrativa (comma 1 dell’art. 4 modificato dall’art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 185/2016) rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro.

L’inosservanza delle disposizioni in materia è prevista l’ammenda da 154 euro a 1.549 euro, oppure l’arresto da 15 giorni ad un anno, ai sensi degli artt. 4 e 38, L. n. 300/1970; artt. 114 e 171, D.lgs. n. 196/2003, a meno che il fatto non costituisca un reato più grave.

Nei casi più gravi le pene sono applicate congiuntamente ed inoltre, qualora la pena dell’ammenda sia inefficace, il giudice può quintuplicarla. Per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di videosorveglianza era prevista la sanzione amministrativa da € 30.000,00 a € 180.000,00 (art. 162, comma 2 ter, D.Lgs. n. 196/2003) formalmente abrogata dal D.lgs. 101/18, ma comunque applicabile, anche in misura maggiore, secondo le disposizioni del GDPR.

Qualora vi sia la presenza di una RSA in azienda non dobbiamo dimenticare la possibilità che il Sindacato promuova un’azione ex art. 28 L. 300/70 contro l’imprenditore il quale, non coinvolgendo la RSA, realizza di fatto una condotta suscettibile di essere giudicata antisindacale.

Quando è necessario procedere all’accordo

Prima di procedere all’installazione. Infatti la norma ha una dizione chiara sul punto: “possono essere installati previo” accordo sindacale o rilascio dell’autorizzazione

Inoltre, la Corte di Cassazione, con la sentenza 8 maggio 2017 n. 22148, ha affermato che la sola installazione di un impianto di videosorveglianza in assenza della richiesta procedura sindacale o, senza la previa autorizzazione delle competenti sedi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ex art. 4 della L. 300/70 deve essere sanzionata penalmente, anche qualora i singoli lavoratori abbiano acconsentito all’utilizzo dell’apparecchio.

La sentenza citata non solo chiarisce che non è possibile installare sistemi di video sorveglianza in mancanza della procedura prevista dallo Statuto dei Lavoratori, ma altresì che l’eventuale consenso prestato dai lavoratori non può assumere alcuna rilevanza o costituire una deroga.

Appare evidente che il consenso di un lavoratore subordinato, contraente debole del rapporto, non può prestare un consenso libero al trattamento stabilito e organizzato dal datore di lavoro e dunque quest’ultimo è tenuto a far vagliare la propria richiesta dalla RSA o dall’Ispettorato.

Secondo la pronuncia in esame, la condotta datoriale integra non solo un illecito penale, bensì anche una condotta antisindacale, suscettibile di essere repressa con la speciale procedura descritta dall’art. 28 della medesima L. n. 300/70. Lo stesso vale per telecamere installate ma non in funzione.

La normativa

Oltre al citato Statuto dei Lavoratori il Garante della Privacy, con il Provvedimento del 29 novembre 2000, ha previsto un decalogo precettivo in materia di videosorveglianza e poi con il successivo Provvedimento del 29 aprile 2004, sostituito dal Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, ha emanato i principi fondamentali per la concessione delle autorizzazioni all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

In ragione di tale disposizione possiamo affermare che:

  • le telecamere di sorveglianza possono essere installate solo in presenza di giustificate ragioni, in particolare quando sia necessario per la sicurezza di un negozio, ufficio, stabile, cortile ecc.;
  • l’installazione di videocamere fasulle, invece, non risponde a tale ratio perché se è finta allora significa che non sono presenti le condizioni per cui la videosorveglianza sia necessaria, dunque non sussistono quelle per ragioni di sicurezza che ne giustificano l’installazione;
  • Inoltre, accanto alle videocamere di sorveglianza finte, mancherebbe comunque la segnaletica obbligatoria per legge e apporla significherebbe dichiarare il falso;
  • Qualora nell’ipotetico raggio di azione della telecamera avvenisse un crimine non sarebbero presenti riprese dell’evento, creando diversi problemi forse anche di responsabilità concorrente.

Aspetti pratici

Un aspetto di rilevanza fondamentale è il l’applicazione di misure di sicurezza, così come previste dalla normativa vigente. Di fatto i dati registrati devono essere protetti affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione, perdita degli stessi, ma soprattutto sia tutelato l’accesso non autorizzato, la visione a terze persone e quanto altro, in linea di principio difforme alla normativa.

In pratica il titolare dovrà se può adottare misure tali per cui sia garantita:

  • la durata limitata del periodo di conservazione delle immagini per il tempo strettamente necessario alla motivazione per cui la registrazione si tiene. Il Garante ha previsto che il titolare possa conservare le immagini per 24 ore o, in caso di chiusura prolungata 48-72;
  • la procedura di cancellazione anche automatica delle immagini registrate, trascorso il tempo di cui al precedente punto. Anche mediante sovra-registrazione;
  • l’individuazione precisa dei soggetti abilitati alla visione, controllo, gestione delle immagini con le rispettive mansioni;
  • tutela dei dati registrati nel momento in cui l’impianto viene messo sotto manutenzione da personale esterno. Accordi di riservatezza con responsabili che presentino strutture e procedimenti idonei alla tutela dei dati;
  • se i dati vengono trasmessi in linea digitale, la protezione delle reti informatiche contro accessi abusivi. Tramite impiego di firewall, crittografia dei dati e altre forme di protezione.

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